CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44392/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con i quali si contesta sotto vari profili la motivazione resa in relazione alla ritenuta recidiva e all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, risultando meramente reiterativi di censure esaminate e disattese con congrua motivazione; rilevato, infatti, che in sede di rinvio risulta colmato il vuoto motivazionale rilevato da questa Corte esclusivamente in ordine alla recidiva semplice, risultando non più deducibile la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche perché non oggetto del precedente ricorso (v. pag.7) e ampiamente giustificato il giudizio di maggiore pericolosità espresso sui precedenti penali dell'imputato, che ne segnalavano la spregiudicatezza e la tendenza a lucrare illeciti profitti; rilevato che il riferimento a condanne successive non è errato, avendo i giudici unicamente rimarcato l'epoca di commissione e la natura dei reati, ritenuti elementi confermativi del giudizio espresso e tali da prevalere sui dati indicati dalla difesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il