CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 43107/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentire conclusioni d [OSCURATO:PERSONA] Motivi della decisione 1. Con sentenza emessa in data 5/11/21, la Terza Sezione della Corte di Cassazione, ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia della Sezione Quarta della Corte di Cassazione, emessa in data 2/3/2020, nel procedimento riguardante il crollo di una palazzina - fatto occorso in Barletta il 3/10/2011, nell'ambito del quale risultavano ricorrenti il P.G., le parti civili costituite e gli imputati. All'esito di quel giudizio, per quanto rileva in questa sede, la Sezione Quarta annullava senza rinvio, agli effetti penali, la sentenza della Corte di appello di Bari dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di lesioni personali colpose perché estinti per prescrizione, eliminando la relativa pena di mesi sei di reclusione. Annullava la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari, rigettando il ricorso nel resto. 2. La Corte di Cassazione Sez. Terza, investita del ricorso straordinario avverso la decisione della Sezione Quarta, ha ritenuto insussistenti gli errori percettivi lamentati dal ricorrente, osservando quanto segue: - Contrariamente a quanto si allega, la sentenza impugnata non è incorsa in alcun errore percettivo circa i rapporti tra le decisioni di primo e secondo grado, avendo addirittura dedicato un apposito paragrafo ai «parziali diversi convincimenti cui sono pervenuti i giudici di merito». - Anche con riguardo alla natura della posizione di garanzia rivestita dall'Arch. Paparella la sentenza impugnata (§ 19) effettua una compiuta valutazione, spiegando le ragioni per cui ha ritenuto che nella sentenza d'appello non vi fosse alcun novum processuale in relazione ai presupposti formali e di fatto posti a fondamento degli obblighi cautelari gravanti sull'imputato, avendo già il Tribunale di Trani ritenuto che il predetto, il quale partecipò al sopralluogo del 30 settembre 2011, in qualità di "tecnico incaricato" dalla [OSCURATO:SOCIETA]. continuò «ad interessarsi dei lavori, nelle funzioni di Direttore del Lavori, qualifica eventualmente assunta anche di fatto», non risultando che egli avesse in alcun modo rinunciato al predetto incarico e pertanto addebitandogli «di non avere azionato i poteri impeditivi tipici di tale posizione di garanzia». - In ogni caso, la sentenza impugnata ha effettuato un'accurata disamina delle doglianze in allora proposte con il primo motivo di ricorso (pp. 90-99). - La sentenza impugnata ha escluso che la pronuncia resa dal giudice d'appello avesse ancorato la responsabilità ad una posizione di garanzia individuata per la prima volta e non considerata dal primo giudice. - La questione riguardante l'effettivo contenuto della relazione 21 settembre 2011 ed il suo significato attiene alla valutazione di un fatto comunque preclusa in sede di legittimità. - Con riguardo alla relazione a firma dell'imputato del 21 settembre 2011 ed all'interpretazione che ne avevano dato i giudici di merito, la sentenza impugnata ha esaminato le doglianze mosse dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], motivatamente disattendendole e diffusamente argomentando come quel documento fosse stato correttamente letto ed interpretato alla luce delle altre prove assunte in dibattimento (cfr. pagg. 95 ss., §§. 20.1 e 20.2). 3. Avverso la sentenza della Terza Sezione di questa Corte, ha proposto ricorso straordinario per Cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando quanto segue. Motivo unico: errore percettivo riguardante l'attribuzione effettuata dai giudici di merito della qualificazione della relazione del 21 settembre 2011 quale comunicazione di "ripresa dei lavori" di cui al piano di recupero n. 4/2018. La difesa lamenta che la Terza Sezione, al pari della Quarta Sezione, sarebbe incorsa in un errore percettivo attribuendo alla relazione del 21 settembre 2011 il valore di comunicazione al Gianferrini "della ripresa dei lavori a seguito della intervenuta messa in sicurezza, medio tempore, dell'immobile in via [OSCURATO:PERSONA] da parte dei proprietari". Il tenore letterale della relazione ed il contesto nel quale essa si inserisce, lamenta la difesa, non consentono, neppure all'esito della più forzata operazione interpretativa di addivenire alla conclusione a cui era pervenuta, per la prima volta, la Sezione Quarta della Cassazione. Per il Tribunale di Trani la relazione in questione rappresentava una comunicazione di inizio attività avente ad oggetto la pulizia e lo sgombero delle macerie; la stessa Corte d'appello, delineando la posizione di garanzia assunta dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Paparella, chiariva come i lavori di rimozione delle macerie avessero determinato, di fatto, una ripresa dei lavori del vecchio cantiere, benché la D.I.A. dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] fosse ormai scaduta e non fosse stato mai revocato l'ordine di sospensione dei lavori del dicembre 2008 (pag. 219 della sent. n. 1760/2018 Reg. Sent.). Dunque, i giudici di merito non avevano mai qualificato la relazione del 21/9/2011 come comunicazione di una ripresa dei lavori del Piano di Recupero.Attraverso la interpretazione proposta, la Quarta Sezione è incorsa in un errore percettivo, interpretando il dato in modo difforme rispetto a quanto ritenuto dal Tribunale di Trani e dalla Corte di appello di Bari. La Sezione Terza, a sua volta, è incorsa in un ulteriore errore percettivo laddove ha ritenuto che la doglianza si riferisse ad un travisamento della prova o ad un'erronea interpretazione dei giudici di merito. L'errore della Sezione Terza sarebbe decisivo; invero, con la declaratoria d'inammissibilità del primo ricorso straordinario si è definitivamente cristallizzato il giudizio di responsabilità a carico dell'imputato. La lettura erronea della relazione del 21/9/2011 ha condizionato fortemente il giudizio di responsabilità a carico del Paparella, attribuendo allo stesso la comunicazione di una ripresa dei lavori del Piano di Recupero; l'attribuzione ha fatto scattare a carico dello stesso obblighi di controllo e obblighi impeditivi rispetto allo svolgimento dei lavori, rivitalizzando il suo ruolo di direttore dei lavori. 4. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. L'errore che si verifica nel giudizio di legittimità, da farsi valere attraverso il rimedio straordinario previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., è solo l'errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso, connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, che viene viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali. Pertanto, l'errore di fatto rilevante in sede di ricorso straordinario è quello che conduce ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque un contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì un errore di giudizio, come tale non deducibile con il rimedio straordinario (cfr. Sezioni Unite, 27 marzo 2002, Basile). Si è precisato che "L'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625- bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicchè rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali" (così, ex multis Cass., Sez. 5, Sentenza n. 29240 del 01/06/2018, Rv. 273193). Pertanto restano fuori dall'ambito di deducibilità con ricorso straordinario quei motivi attinenti agli aspetti valutativi della sentenza impugnata ed agli errori di diritto. La Corte di Cassazione Sez. Terza ha valutato in modo adeguato la censura ritenendola estranea al perimetro dei vizi deducibili con ricorso straordinario, osservando sul punto specifico quanto segue: "è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità anche il secondo motivo del ricorso straordinario, dovendosi aggiungere che la questione qui riproposta - vale a dire l'effettivo contenuto della relazione 21 settembre 2011 ed il suo significato - attiene alla valutazione di un fatto comunque preclusa in sede di legittimità"; "osserva il Collegio che, con riguardo alla relazione a firma dell'imputato del 21 settembre 2011 ed all'interpretazione che ne avevano dato i giudici di merito, la sentenza impugnata ha esaminato le doglianze mosse dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], motivatamente disattendendole e diffusamente argomentando come quel documento fosse stato correttamente letto ed interpretato alla luce delle altre prove assunte in dibattimento (cfr. pagg. 95 ss., §§. 20.1 e 20.2). Pretendere, in questa sede, di rivedere quella valutazione, asseritamente erronea, esula dai confini del mezzo d'impugnazione straordinaria qui azionato" (cfr. pag. 6 e seguenti della sentenza impugnata). Ebbene, i rilievi difensivi, riproduttivi delle medesime doglianze già valutate dalla Sezione Terza, non sono suscettibili di rivelare il lamentato errore percettivo. Anche sotto il profilo della decisività il ricorso non è conferente: in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, l'errore che può essere rilevato ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. è solo quello decisivo, che abbia condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non fosse occorso (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 6770 del 17/01/2008, Romano, Rv. 239037). Le argomentazioni difensive sul punto sono generiche, non suscettibili di rivelare il carattere di assoluta decisività, esprimendosi in forma ipotetica già nel prospettare tale connotazione sub specie di "forte condizionamento" del giudizio di responsabilità ("la lettura erronea della relazione del 21.9.2011 ha condizionato fortemente il giudizio di responsabilità a carico del Paparella"). 5. Per quanto precede, il ricorso è inammissibile; ai sensi dell'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen. la declaratoria d'inammissibilità deve essere dichiarata con proceduta de plano.Alla relativa declaratoria conseguono ex lege le statuizioni dettate in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre