CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 ottobre 2020
Cassazione n. 43563/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della Corte di Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svoLta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]- ratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza emessa in data 8 settembre 2017 dal Tribunale di Asti, con la quale il Fantasse è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 3 mila di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. 2. Tramite il proprio difensore di fiducia ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo per violazione di legge in relazione all'art. 420-bis cod. proc. pen. in merito all'eccezione di nullità della sentenza di primo grado sebbene pronunciata in assenza dell'imputato, senza la prova della conoscenza effettiva del processo celebrato a suo carico. La Corte di appello ha respinto le eccezioni difensive rilevando che l'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio contestualmente nominatogli, sottoscritta dall'imputato nel verbale del 5 ottobre 2015, costituisse elemento di prova della concreta possibilità di conoscere gli sviluppi del procedimento, essendo preciso onere dell'imputato/indagato mantenersi in contatto con il proprio difensore con la conseguenza che l'eventuale inadempimento di tale onere costituirebbe una forma di volontaria sottrazione alla conoscenza del processo. Tali argomentazioni vengono censurate dal ricorrente alla luce della recente giurisprudenza di legittimità ed in particolare della sentenza n. 23948/2020 delle Sezioni Unite che hanno affermato opposti principi rispetto ai quali la decisione impugnata si pone in netto contrasto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Dall'esame degli atti, cui questa Corte ha accesso attesa la natura processuale del vizio denunciato, si evince che l'imputato ha eletto domicilio, nello stesso giorno in cui è stato eseguito il suo arresto in flagranza di reato in data 5 ottobre 2015, presso il difensore di ufficio contestualmente nominatogli, e che la notifica- zione del decreto di citazione per il giudizio di primo grado è avvenuta presso il predetto difensore domiciliatario, essendo stato l'imputato subito rimesso in libertà ai sensi dell'art. 121 disp att. cod. proc. pen. Nel corso del giudizio di appello, il difensore di fiducia, successivamente no- minato, ha eccepito la nullità della sentenza di primo grado, adducendo che l'im- " putato rimasto sempre assente non ha mai mit» conoscenza della celebrazione del i p processo in primo grado, essendo stato immediatamente liberato dopo il suo ar- resto, ed essendosi proceduto in sua assenza con l'assistenza del difensore di uf- ficio. Soltanto dopo la sentenza di primo grado, grazie ad un incontro casuale tra il difensore di ufficio ed il difensore di fiducia che già lo difendeva in altro procedi- mento, quest'ultimo avrebbe avuto conoscenza del processo, subentrando nella difesa dell'imputato nel grado di appello. Effettivamente non emergono dagli atti del procedimento, elementi di fatto che possano contraddire quanto dedotto dal difensore di fiducia nei motivi di ap- pello, essendo evidentemente insufficiente la sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio per potersi ritenere che l'imputato abbia avuto con certezza conoscenza del processo di primo grado o che si sia sottratto volontariamente a tale conoscenza, secondo quanto previsto dall'art. 420 bis, comma 2, cod. proc. pen. ai fini della dichiarazione di assenza. Nel caso in esame, deve trovare infatti applicazione il principio sancito dalla Sezioni Unite n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420, in un caso sostanzialmente analogo a quello del ricorrente (anch'esso concernente fattispecie precedente all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103), secondo cui, ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio da parte dell'imputato; al contrario, il giudice deve, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale con il legale domiciliatario, tale da fargli ritenere con certezza che l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento ov- vero si sia sottratto volontariamente allo stesso. Le considerazioni con cui la Corte di appello ha rigettato l'eccezione di nullità sollevata ai sensi dell'art.604, comma 5-bis, cod. proc. pen. sono in netto contra- sto con quanto affermato nell'anzidetta decisione delle Sezioni Unite, perché sono state valorizzate come elemento di prova della colpevole ignoranza del processo le condotte omissive collegate all'onere dell'imputato di tenersi informato che con- segue all'elezione di domicilio, ponendosi quindi a carico dell'imputato le conse- guenze dell'inosservanza del dovere di mettersi in contatto con il difensore di uf- ficio nominatogli, tanto più ove nell'atto sottoscritto siano evincibili - come nella vicenda in esame - i recapiti telefonici, l'indirizzo mali ed il numero di fax del difensore domiciliatario. Al contrario, secondo i principi affermati nella decisione delle Sezioni Unite, qui richiamata e che si condividono, la volontaria sottrazione «alla conoscenza del procedimento o di atti del procedimento» non può essere estesa fino a compren- dere le situazioni comuni quali la elezione di domicilio o la irreperibilità, dovendosi invece apprezzare solo condotte positive accompagnate da una verifica in fatto della volontà di sottrarsi alla conoscenza dei processo, per non ridare spazio alle presunzioni di conoscenza che si pongono in contrasto con il procedimento in as- senza ammesso solo quando sia raggiunta la certezza della conoscenza da parte dell'imputato, e che rendono irrilevante tale elemento conoscitivo solo quando ri- sulti con altrettanta certezza che l'imputato abbia inteso sottrarsi volutamente alla conoscenza del processo, ponendo in essere condotte inequivocabilmente dirette a tale fine. In forza di queste medesime considerazioni le Sezioni Unite hanno ritenuto corretta la statuizione della Corte di appello che aveva rilevato, di ufficio, la nullità della sentenza di primo grado per essere stata preceduta da una dichiarazione di assenza fondata sull'elezione di domicilio presso un difensore di ufficio da parte di un soggetto straniero, avvenuta in una fase iniziale del procedimento. In particolare, la Corte di merito aveva reputato che il Giudice di prime cure non avesse correttamente vagliato tale elezione di domicilio quale indicatore di conoscenza del procedimento ai sensi dell'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. e che non vi fosse prova della conoscenza della chiamata in giudizio né di indicatori di una volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento da parte dell'im- putato. 2. In conclusione, l'identità della situazione processuale dell'odierno ricor- rente con quella trattata nel procedimento deciso dalle Sezioni Unite, induce a ritenere fondato il ricorso, dovendosi quindi annullare la sentenza impugnata e quella del Tribunale di Asti ai sensi dell'art. 623, lett. b), cod. proc. pen. che richiama l'art. 604, comma 5-bis cod.proc.pen., con conseguente trasmissione de- gli atti al giudice di primo grado. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella del Tribunale di Asti del 08/09/2017 e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale Asti per il giudizio. Così deciso il 19 ottobr