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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 27203/2026

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unale di VareseUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Varese, con ordinanza depositata in data 14 marzo 2026,ha rigettato il riesame reale proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto disequestro probatorio, datato 13 febbraio 2026, avente a oggetto i telefoni cellularinella disponibilità della [OSCURATO:PERSONA], emesso dal pubblico ministero presso il [OSCURATO:PERSONA], in un procedimento che la vede indagata per i reati di cui agli artt. 624cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per aver sottratto, inqualità di caposala addetta alla compilazione dei registri di carico e scarico, inservizio presso il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], farmaci medicinali(nel dettaglio 22 fiale di Fentanyl, 3 fiale di Contramal, 50 fiale di Valium e 15 fialedi Kenacort), ivi custoditi, e per aver detenuto, ai fini di cessione a terzi, sostanzastupefacente del tipo Fentanyl e Contramal, sottratti alla struttura medica ovelavorava (reati commessi in data anteriore e prossima al 19 novembre 2025).2.

Avverso tale ordinanza l’indagata ha proposto ricorso, tramite i difensoridi fiducia, articolando tre motivi, di seguito sintetizzati conformemente al dispostodell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod.proc. pen., violazione degli artt. 253 e 125, comma 3, cod. proc. pen. nonchémancanza e apparenza della motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza delfumus dei reati oggetto di provvisoria incolpazione.Si lamenta che il Tribunale di Varese abbia del tutto tralasciato gli elementidedotti dalla difesa, riscontrati dalla copia del registro di programmazione pro-dotta, che certificava che le ultime operazioni erano state poste in essere, non giànella data del 19 novembre 2025, bensì nei giorni 21, 26 e 28 novembre 2025,quando l’indagata non prestava più attività lavorativa per la società, da cui si eradimessa il 19 novembre 2025.Si evidenzia, altresì, che la p.g. delegata per le indagini, nell’annotazione del30 dicembre 2025, dopo aver esaminato il traffico telefonico, aveva concluso perl’assenza di indizi di reità nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].2.2.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 253 cod. proc. pen.e vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza di un nesso di pertinen-zialità e ai principi di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare.Si censura la indeterminatezza dell’oggetto del sequestro che, facendo rife-rimento a «eventuali chat», inerenti a ipotesi di sovvenzionamento di attività ille-gali, in assenza dell’indicazione di specifiche stringhe di ricerca o di periodi tem-porali strettamente connessi ai reati contestati, ha finito con il colpire l’intero con-tenuto dei dispositivi cellulari, legittimando un sequestro «esplorativo», in contra-sto con i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità.Si lamenta, altresì, che il termine di durata della misura, fissato dal Pubblicoministero in 100 giorni − e non già 30, come erroneamente indicato dal Tribunaledel riesame – a partire dall’inizio delle operazioni peritali (non ancora iniziate),salve eventuali proroghe, determini un sacrificio sproporzionato della libertà edella privacy dell’indagata.2.3.

Con il terzo motivo si deduce erronea applicazione della legge, in ordinealla finalità probatoria del disposto sequestro.Si censura la motivazione del provvedimento impugnato, laddove il Tribunaleha giustificato il mantenimento del sequestro per finalità «già accertate dallaP.G.», trasformando, così, lo strumento probatorio in un mezzo di ricerca dellanotizia di reato.Si chiede, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato.3.

In data 13 maggio 2026, il P.G. di questa Corte ha depositato memoria,concludendo nei termini indicati in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, per i motivi di seguito esposti.2.

Il primo motivo, riguardante la sussistenza del fumus dei reati, oggetto diprovvisoria incolpazione, risulta proposto al di fuori dei casi consentiti in sede dilegittimità.2.1.

Costituisce principio pacifico che il ricorso per cassazione in materia dimisure cautelari reali, è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il di-sposto dell'art. 325 cod. proc. pen.; ne consegue che, in tema di sindacato sullamotivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesidell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclu-sivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'ob-bligo di motivazione imposto dall’art. 125 cod. proc. pen., il caso di motivazioneinesistente o meramente apparente (Sez. 3, n. 14977 del 25/02/2022, Tilenni, Rv.283035 – 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 – 01).2.2.

Ciò rende del tutto inammissibile la censura dedotta, a fronte di unamotivazione tutt’altro che inesistente o apparente.Il Tribunale di Varese ha analizzato gli elementi evidenziati dalla p.g., nellaC.N.R. del 29 novembre 2025 e nei seguiti del 5 dicembre 2025 e del 5 gennaio2026, ritenendo, con ragionamento congruo e privo di fratture logiche, indicativi,in termini di probabile coinvolgimento della ricorrente nelle illecite condotte inesame: - la circostanza che, dalla visione delle telecamere, ubicate all’interno dellocale, dove era custodita la cassaforte contenente i farmaci, emergevano tre in-gressi in orario notturno dell’infermiere [OSCURATO:PERSONA]; la circostanza che,dall’esame dei tabulati dei telefoni cellulari in uso al [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA],emergevano, dal 1 novembre 2025 al 17 dicembre 2025, ben ottanta conversa-zioni telefoniche, di durata variabile dai 10 ai 30 minuti, a dimostrazione dei fre-quenti contatti; la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA], dipendente della clinica da circa unmese, avesse effettuato l’ultimo controllo dei farmaci in data 19 novembre 2025,senza controfirmare il registro, a fronte dei pregressi 8 controlli, tutti controfirmati.2.3.

Tali conclusioni risultano in linea con i principi, più volte affermati daquesta Corte, secondo cui «In sede di riesame del sequestro probatorio il Tribunaleè chiamato a verificare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il"fumus commissi delicti" in relazione alla congruità degli elementi rappresentati,non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'ac-cusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fondala notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisireprove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione delbene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudizia-ria» (Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Bulgarella, Rv. 267007 – 01).È noto, del resto, che il «fumus» necessario (e sufficiente) per la ricerca dellaprova è quello inerente all'avvenuta commissione dei reati, nella loro materialeaccezione, e non già alla colpevolezza del singolo, sicché il sequestro è ritualmentedisposto (e convalidato) anche qualora il fatto non sia materialmente accertato,ma vi siano indizi che ne rendano ragionevolmente presumibile o probabile la com-missione (Sez. 3, n. 6465 del 14/12/2007, dep. 2008, Penco, Rv. 239159 – 01).La stessa sentenza ha, altresì, precisato che il sequestro probatorio, proprio perchémezzo di ricerca della prova dei fatti costituenti reato, non può, per ciò stesso,essere fondato sulla prova del carattere di pertinenza ovvero di corpo di reato dellecose oggetto del vincolo, ma solo sul fumus di esso, cioè sulla mera possibilità delrapporto di esse con il reato.

Qualora, quindi, dal complesso delle prime indaginitale fumus emerga, il sequestro si appalesa non solo legittimo ma opportuno, inquanto volto a stabilire, di per sé o attraverso le successive indagini che da essoscaturiscono, se esiste il collegamento pertinenziale tra res e illecito (nello stessosenso, in motivazione, Sez. 3, n. 27658 del 15/05/2006, Mannella, non mass.).2.4.

Il ricorrente obietta che il Tribunale ha rigettato la propria istanza di rie-same in base a dei sospetti.L'obiezione è totalmente infondata.Ai fini dell’adozione del sequestro probatorio sono sufficienti, come detto, in-dizi di reato, e cioè uno standard probatorio, diverso sia dai gravi indizi di colpe-volezza di cui all’art. 273 cod. proc. pen., che riguardano le misure cautelari per-sonali, sia (ancor più) dalla regola probatoria dettata dall’art. 192 cod. proc. pen.,che riguarda la valutazione di merito in ordine alla fondatezza dell’accusa, che èdato dal ragionevole motivo che, sulla base delle informazioni concrete disponibili,sia stato commesso un reato e che, nella stessa misura, vi sia un collegamentoqualificato tra l’illecito e i beni oggetto di apprensione.

Parametro, questo, chedeve ritenersi rispettato ogniqualvolta, come nella fattispecie per cui si procede,vi sia un’imputazione sufficientemente delineata e suscettibile di necessari o solopertinenti approfondimenti istruttori, che trovano proprio in quella sufficiente pe-rimetrazione la fonte dei limiti di legittimità dell’azione cautelare reale.L'indizio è sempre fondato su un fatto certo, da cui dedurre, secondo criteridi plausibilità, un fatto non noto; il sospetto, di contro, al pari delle congetture edelle illazioni, costituisce una mera intuizione (Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009,bili ipotesi investigative non postulanti necessariamente l'esistenza di responsabi-lità penali ovvero a «intuizioni personali» dell'agente/ufficiale di polizia giudiziaria,del pubblico ministero, del giudice).A tali canoni si è uniformata la decisione del Tribunale, fondata su fatti certi econcreti, − tra cui non figura la pendenza di altro procedimento penale, comelamentato dalla ricorrente − la cui portata indiziante del concorso della Procopionei reati è stata abbondantemente spiegata in termini di ragionevolezza con mo-tivazione non sindacabile in questa sede mediante inammissibili deduzioni fattuali.3.

Il secondo motivo, riguardante la violazione dei principi di adeguatezza eproporzionalità del sequestro dei telefoni cellulari, è, in parte, manifestamente in-fondato, e, in parte, proposto al di fuori dei casi consentiti in sede di legittimità.3.1.

Sul tema del sequestro probatorio dei dati contenuti nei dispositivi infor-matici o telematici, questo Collegio ritiene di aderire all’orientamento consolidatodella giurisprudenza di questa Corte, − che va qui ribadito −, secondo cui la valu-tazione di proporzionalità della misura, nella fase genetica come in quella esecu-tiva, richiede che il decreto del pubblico ministero illustri le ragioni per cui è ne-cessario disporre un sequestro totalizzante dei dati rinvenuti o, in alternativa, leinformazioni specifiche oggetto di ricerca e i criteri di selezione del materiale in-formatico che è stato archiviato all'interno del dispositivo, anche indicando il peri-metro temporale dei dati di interesse (qualora sensibilmente difforme dall'arco ditempo alla base dell'imputazione provvisoria) e delle operazioni materiali di ese-cuzione del provvedimento, con conseguente restituzione anche della copia infor-matica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv.288139 - 01; conf., Sez. 6, n. 38331 del 16/10/2025, Ilario, non mass.; Sez. 2,n. 33657 del 25/09/2025, Resmini, non mass.; Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024,Corsico, Rv. 286358 - 03; Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Pessotto,Rv. 280838 – 01).La selezione dei dati da acquisire assume rilevanza centrale per lo scrutinio diproporzionalità, in quanto l'attuazione del fine legittimo di sequestrare i beni ascopo probatorio non deve eccedere quanto è strettamente necessario e, in ognicaso, deve avvenire con modalità adeguate alla tutela degli altri diritti costituzio-nali a cui da tempo la giurisprudenza, anche europea (nell'alveo, rispettivamente,dell'art. 8 CEDU, che tutela il diritto alla riservatezza, e degli artt. 7 e 8 della Cartadei diritti fondamentali dell'Unione europea, che tutelano i diritti al rispetto dellavita privata e della vita familiare e alla protezione dei dati di carattere personale)assicura piena protezione, bilanciando l'esercizio di tali diritti e il fine probatorio.Il sequestro dei dispositivi informatici e telematici rappresenta, infatti, unamisura certamente invasiva della sfera personale perché consente di ottenere unarappresentazione completa delle informazioni significative della vita privata deldestinatario e di eventuali terzi estranei, anche al di là delle informazioni relativealle condotte dell'interessato che sono oggetto di indagine.Per queste ragioni, il Pubblico ministero, all'atto dell'adozione del vincolo cau-telare reale e nella dinamica esecutiva, e il giudice, nella fase di controllo, devonoevitare l'eccessiva compressione dei diritti fondamentali della persona raggiuntadal sequestro e il sostanziale travalicamento della finalità propria di tale tipologiadi vincolo reale.

Con la conseguenza che la violazione del principio di proporziona-lità, ingerendo sulla legittimità del sequestro probatorio e rappresentandone il li-mite, è questione che attiene alla legittima adozione del vincolo e può essere de-dotta già con il riesame.In sintesi, la valutazione di proporzione richiede che il Pubblico ministero illu-stri nel decreto di sequestro probatorio: «a) le ragioni per cui è necessario disporreun sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazionioggetto di ricerca; b) i criteri che devono presiedere alla selezione del materialeinformatico archiviato nel dispositivo, giustificando, altresì, l'eventuale perimetra-zione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi dal perime-tro temporale dell'imputazione provvisoria; c) i tempi entro cui verrà effettuatatale selezione con conseguente restituzione anche della copia informatica dei datinon rilevanti.

Solo un'adeguata motivazione su tali punti consente di valutare lasussistenza di un rapporto di proporzione tra le finalità probatorie perseguite dallamisura e il sacrificio imposto al diretto interessato con la privazione della disponi-bilità esclusiva dei dati personali archiviati» (in motivazione Sez. 6, n. 17677 del29/01/2025, cit.).3.2.

Il Tribunale ha evidenziato come il Pubblico ministero abbia limitato l’ap-prensione dei dati a criteri di rilevanza puntualmente indicati «nelle chat tra “in-dagata e terzi soggetti che dovessero emergere aventi ad oggetto medicinali ecommercio su canali illeciti degli stessi, traffico di sostanze stupefacenti, esercizioabusivo della professione medica, con criterio guida i capi di imputazione provvi-soriamente formulati», indicando anche un termine per la restituzione, così dandoconto, con argomentazioni coerenti e conformi ai principi sopra illustrati, della le-gittimità del provvedimento adottato, in quanto proporzionato alle concrete finalitàdi accertamento con riguardo all'oggetto, sufficientemente determinato, e allatempistica.In tale contesto l’effettiva erronea indicazione del termine previsto per la re-stituzione (riportato nel provvedimento impugnato in giorni 30, invece di 100) noninficia la tenuta argomentativa della motivazione adottata, né sul piano della lo-gica, né sul piano del rispetto del principio di proporzionalità; profili, questi, nem-meno considerati dal ricorrente, che si limita a lamentare la «sproporzione» deltermine di 100 giorni, senza indicare le ragioni specifiche dell’asserita irragione-volezza temporale della durata del vincolo reale, in relazione ai normali tempi diestrazione di una copia forense in vista degli accertamenti non ripetibili preannun-ciati dal pubblico ministero, avendo peraltro l’indagato la facoltà, in caso di man-cata restituzione nel termine stabilito, di chiedere la restituzione dei beni o impu-gnare l’eventuale provvedimento di diniego.In conclusione, le censure difensive risultano in contrasto con i consolidaticanoni ermeneutici in materia, sopra esposti, risolvendosi, peraltro, ancora unavolta, in una doglianza concernente la congruità della motivazione del provvedi-mento impugnato, non deducibile in questa sede.4.

Identiche considerazioni vanno svolte con riferimento al terzo motivo, concui si contesta la legittimità del sequestro, sotto il profilo della finalità probatoria.La ricorrente si limita a stigmatizzare genericamente la motivazione del Tri-bunale, riportando un breve inciso, senza spiegare le ragioni della sua doglianza,e senza confrontarsi con il ragionamento esplicato dai giudici del riesame, che, nelritenere adeguata la finalità indicata nel decreto ablatorio, ha esaustivamente econgruamente chiarito che l’analisi dei dati contenuti nei beni in sequestro avrebbeconsentito di rinvenire ulteriori elementi utili ai fini dell’accertamento dei reati,considerato che i contatti fra l’indagata e l’infermiere [OSCURATO:PERSONA] (su cui si eranoconcentrati i sospetti degli organi inquirenti, in quanto ripreso con tre ingressi nellostanzino, dove si trovavano i farmaci sottratti, in orario notturno) erano avvenutiproprio attraverso l’utenza cellulare e tenuto conto che, tra il 1 novembre 2025 eil 17 dicembre 2025, si registravano tra gli stessi ben 80 conversazioni telefoniche.Si tratta di una motivazione congrua, tutt’altro che apparente, con conse-guente esclusione d qualsivoglia violazione di legge.5.

Alla inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc.pen, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte Cost. n. 186 del 2000), al pagamento della sanzione pecuniaria, determi-[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] indicata in dispositivo, in favore della Cassadelle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am-mende.Così deciso, il 05/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unale di VareseUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Varese, con ordinanza depositata in data 14 marzo 2026,ha rigettato il riesame reale proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto disequestro probatorio, datato 13 febbraio 2026, avente a oggetto i telefoni cellularinella disponibilità della [OSCURATO:PERSONA], emesso dal pubblico ministero presso il [OSCURATO:PERSONA], in un procedimento che la vede indagata per i reati di cui agli artt. 624cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per aver sottratto, inqualità di caposala addetta alla compilazione dei registri di carico e scarico, inservizio presso il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], farmaci medicinali(nel dettaglio 22 fiale di Fentanyl, 3 fiale di Contramal, 50 fiale di Valium e 15 fialedi Kenacort), ivi custoditi, e per aver detenuto, ai fini di cessione a terzi, sostanzastupefacente del tipo Fentanyl e Contramal, sottratti alla struttura medica ovelavorava (reati commessi in data anteriore e prossima al 19 novembre 2025).2. Avverso tale ordinanza l’indagata ha proposto ricorso, tramite i difensoridi fiducia, articolando tre motivi, di seguito sintetizzati conformemente al dispostodell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod.proc. pen., violazione degli artt. 253 e 125, comma 3, cod. proc. pen. nonchémancanza e apparenza della motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza delfumus dei reati oggetto di provvisoria incolpazione.Si lamenta che il Tribunale di Varese abbia del tutto tralasciato gli elementidedotti dalla difesa, riscontrati dalla copia del registro di programmazione pro-dotta, che certificava che le ultime operazioni erano state poste in essere, non giànella data del 19 novembre 2025, bensì nei giorni 21, 26 e 28 novembre 2025,quando l’indagata non prestava più attività lavorativa per la società, da cui si eradimessa il 19 novembre 2025.Si evidenzia, altresì, che la p.g. delegata per le indagini, nell’annotazione del30 dicembre 2025, dopo aver esaminato il traffico telefonico, aveva concluso perl’assenza di indizi di reità nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 253 cod. proc. pen.e vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza di un nesso di pertinen-zialità e ai principi di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare.Si censura la indeterminatezza dell’oggetto del sequestro che, facendo rife-rimento a «eventuali chat», inerenti a ipotesi di sovvenzionamento di attività ille-gali, in assenza dell’indicazione di specifiche stringhe di ricerca o di periodi tem-porali strettamente connessi ai reati contestati, ha finito con il colpire l’intero con-tenuto dei dispositivi cellulari, legittimando un sequestro «esplorativo», in contra-sto con i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità.Si lamenta, altresì, che il termine di durata della misura, fissato dal Pubblicoministero in 100 giorni − e non già 30, come erroneamente indicato dal Tribunaledel riesame – a partire dall’inizio delle operazioni peritali (non ancora iniziate),salve eventuali proroghe, determini un sacrificio sproporzionato della libertà edella privacy dell’indagata.2.3. Con il terzo motivo si deduce erronea applicazione della legge, in ordinealla finalità probatoria del disposto sequestro.Si censura la motivazione del provvedimento impugnato, laddove il Tribunaleha giustificato il mantenimento del sequestro per finalità «già accertate dallaP.G.», trasformando, così, lo strumento probatorio in un mezzo di ricerca dellanotizia di reato.Si chiede, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato.3. In data 13 maggio 2026, il P.G. di questa Corte ha depositato memoria,concludendo nei termini indicati in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per i motivi di seguito esposti.2. Il primo motivo, riguardante la sussistenza del fumus dei reati, oggetto diprovvisoria incolpazione, risulta proposto al di fuori dei casi consentiti in sede dilegittimità.2.1. Costituisce principio pacifico che il ricorso per cassazione in materia dimisure cautelari reali, è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il di-sposto dell'art. 325 cod. proc. pen.; ne consegue che, in tema di sindacato sullamotivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesidell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclu-sivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'ob-bligo di motivazione imposto dall’art. 125 cod. proc. pen., il caso di motivazioneinesistente o meramente apparente (Sez. 3, n. 14977 del 25/02/2022, Tilenni, Rv.283035 – 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 – 01).2.2. Ciò rende del tutto inammissibile la censura dedotta, a fronte di unamotivazione tutt’altro che inesistente o apparente.Il Tribunale di Varese ha analizzato gli elementi evidenziati dalla p.g., nellaC.N.R. del 29 novembre 2025 e nei seguiti del 5 dicembre 2025 e del 5 gennaio2026, ritenendo, con ragionamento congruo e privo di fratture logiche, indicativi,in termini di probabile coinvolgimento della ricorrente nelle illecite condotte inesame: - la circostanza che, dalla visione delle telecamere, ubicate all’interno dellocale, dove era custodita la cassaforte contenente i farmaci, emergevano tre in-gressi in orario notturno dell’infermiere [OSCURATO:PERSONA]; la circostanza che,dall’esame dei tabulati dei telefoni cellulari in uso al [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA],emergevano, dal 1 novembre 2025 al 17 dicembre 2025, ben ottanta conversa-zioni telefoniche, di durata variabile dai 10 ai 30 minuti, a dimostrazione dei fre-quenti contatti; la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA], dipendente della clinica da circa unmese, avesse effettuato l’ultimo controllo dei farmaci in data 19 novembre 2025,senza controfirmare il registro, a fronte dei pregressi 8 controlli, tutti controfirmati.2.3. Tali conclusioni risultano in linea con i principi, più volte affermati daquesta Corte, secondo cui «In sede di riesame del sequestro probatorio il Tribunaleè chiamato a verificare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il"fumus commissi delicti" in relazione alla congruità degli elementi rappresentati,non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'ac-cusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fondala notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisireprove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione delbene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudizia-ria» (Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Bulgarella, Rv. 267007 – 01).È noto, del resto, che il «fumus» necessario (e sufficiente) per la ricerca dellaprova è quello inerente all'avvenuta commissione dei reati, nella loro materialeaccezione, e non già alla colpevolezza del singolo, sicché il sequestro è ritualmentedisposto (e convalidato) anche qualora il fatto non sia materialmente accertato,ma vi siano indizi che ne rendano ragionevolmente presumibile o probabile la com-missione (Sez. 3, n. 6465 del 14/12/2007, dep. 2008, Penco, Rv. 239159 – 01).La stessa sentenza ha, altresì, precisato che il sequestro probatorio, proprio perchémezzo di ricerca della prova dei fatti costituenti reato, non può, per ciò stesso,essere fondato sulla prova del carattere di pertinenza ovvero di corpo di reato dellecose oggetto del vincolo, ma solo sul fumus di esso, cioè sulla mera possibilità delrapporto di esse con il reato. Qualora, quindi, dal complesso delle prime indaginitale fumus emerga, il sequestro si appalesa non solo legittimo ma opportuno, inquanto volto a stabilire, di per sé o attraverso le successive indagini che da essoscaturiscono, se esiste il collegamento pertinenziale tra res e illecito (nello stessosenso, in motivazione, Sez. 3, n. 27658 del 15/05/2006, Mannella, non mass.).2.4. Il ricorrente obietta che il Tribunale ha rigettato la propria istanza di rie-same in base a dei sospetti.L'obiezione è totalmente infondata.Ai fini dell’adozione del sequestro probatorio sono sufficienti, come detto, in-dizi di reato, e cioè uno standard probatorio, diverso sia dai gravi indizi di colpe-volezza di cui all’art. 273 cod. proc. pen., che riguardano le misure cautelari per-sonali, sia (ancor più) dalla regola probatoria dettata dall’art. 192 cod. proc. pen.,che riguarda la valutazione di merito in ordine alla fondatezza dell’accusa, che èdato dal ragionevole motivo che, sulla base delle informazioni concrete disponibili,sia stato commesso un reato e che, nella stessa misura, vi sia un collegamentoqualificato tra l’illecito e i beni oggetto di apprensione. Parametro, questo, chedeve ritenersi rispettato ogniqualvolta, come nella fattispecie per cui si procede,vi sia un’imputazione sufficientemente delineata e suscettibile di necessari o solopertinenti approfondimenti istruttori, che trovano proprio in quella sufficiente pe-rimetrazione la fonte dei limiti di legittimità dell’azione cautelare reale.L'indizio è sempre fondato su un fatto certo, da cui dedurre, secondo criteridi plausibilità, un fatto non noto; il sospetto, di contro, al pari delle congetture edelle illazioni, costituisce una mera intuizione (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009,bili ipotesi investigative non postulanti necessariamente l'esistenza di responsabi-lità penali ovvero a «intuizioni personali» dell'agente/ufficiale di polizia giudiziaria,del pubblico ministero, del giudice).A tali canoni si è uniformata la decisione del Tribunale, fondata su fatti certi econcreti, − tra cui non figura la pendenza di altro procedimento penale, comelamentato dalla ricorrente − la cui portata indiziante del concorso della Procopionei reati è stata abbondantemente spiegata in termini di ragionevolezza con mo-tivazione non sindacabile in questa sede mediante inammissibili deduzioni fattuali.3. Il secondo motivo, riguardante la violazione dei principi di adeguatezza eproporzionalità del sequestro dei telefoni cellulari, è, in parte, manifestamente in-fondato, e, in parte, proposto al di fuori dei casi consentiti in sede di legittimità.3.1. Sul tema del sequestro probatorio dei dati contenuti nei dispositivi infor-matici o telematici, questo Collegio ritiene di aderire all’orientamento consolidatodella giurisprudenza di questa Corte, − che va qui ribadito −, secondo cui la valu-tazione di proporzionalità della misura, nella fase genetica come in quella esecu-tiva, richiede che il decreto del pubblico ministero illustri le ragioni per cui è ne-cessario disporre un sequestro totalizzante dei dati rinvenuti o, in alternativa, leinformazioni specifiche oggetto di ricerca e i criteri di selezione del materiale in-formatico che è stato archiviato all'interno del dispositivo, anche indicando il peri-metro temporale dei dati di interesse (qualora sensibilmente difforme dall'arco ditempo alla base dell'imputazione provvisoria) e delle operazioni materiali di ese-cuzione del provvedimento, con conseguente restituzione anche della copia infor-matica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv.288139 - 01; conf., Sez. 6, n. 38331 del 16/10/2025, Ilario, non mass.; Sez. 2,n. 33657 del 25/09/2025, Resmini, non mass.; Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024,Corsico, Rv. 286358 - 03; Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Pessotto,Rv. 280838 – 01).La selezione dei dati da acquisire assume rilevanza centrale per lo scrutinio diproporzionalità, in quanto l'attuazione del fine legittimo di sequestrare i beni ascopo probatorio non deve eccedere quanto è strettamente necessario e, in ognicaso, deve avvenire con modalità adeguate alla tutela degli altri diritti costituzio-nali a cui da tempo la giurisprudenza, anche europea (nell'alveo, rispettivamente,dell'art. 8 CEDU, che tutela il diritto alla riservatezza, e degli artt. 7 e 8 della Cartadei diritti fondamentali dell'Unione europea, che tutelano i diritti al rispetto dellavita privata e della vita familiare e alla protezione dei dati di carattere personale)assicura piena protezione, bilanciando l'esercizio di tali diritti e il fine probatorio.Il sequestro dei dispositivi informatici e telematici rappresenta, infatti, unamisura certamente invasiva della sfera personale perché consente di ottenere unarappresentazione completa delle informazioni significative della vita privata deldestinatario e di eventuali terzi estranei, anche al di là delle informazioni relativealle condotte dell'interessato che sono oggetto di indagine.Per queste ragioni, il Pubblico ministero, all'atto dell'adozione del vincolo cau-telare reale e nella dinamica esecutiva, e il giudice, nella fase di controllo, devonoevitare l'eccessiva compressione dei diritti fondamentali della persona raggiuntadal sequestro e il sostanziale travalicamento della finalità propria di tale tipologiadi vincolo reale. Con la conseguenza che la violazione del principio di proporziona-lità, ingerendo sulla legittimità del sequestro probatorio e rappresentandone il li-mite, è questione che attiene alla legittima adozione del vincolo e può essere de-dotta già con il riesame.In sintesi, la valutazione di proporzione richiede che il Pubblico ministero illu-stri nel decreto di sequestro probatorio: «a) le ragioni per cui è necessario disporreun sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazionioggetto di ricerca; b) i criteri che devono presiedere alla selezione del materialeinformatico archiviato nel dispositivo, giustificando, altresì, l'eventuale perimetra-zione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi dal perime-tro temporale dell'imputazione provvisoria; c) i tempi entro cui verrà effettuatatale selezione con conseguente restituzione anche della copia informatica dei datinon rilevanti. Solo un'adeguata motivazione su tali punti consente di valutare lasussistenza di un rapporto di proporzione tra le finalità probatorie perseguite dallamisura e il sacrificio imposto al diretto interessato con la privazione della disponi-bilità esclusiva dei dati personali archiviati» (in motivazione Sez. 6, n. 17677 del29/01/2025, cit.).3.2. Il Tribunale ha evidenziato come il Pubblico ministero abbia limitato l’ap-prensione dei dati a criteri di rilevanza puntualmente indicati «nelle chat tra “in-dagata e terzi soggetti che dovessero emergere aventi ad oggetto medicinali ecommercio su canali illeciti degli stessi, traffico di sostanze stupefacenti, esercizioabusivo della professione medica, con criterio guida i capi di imputazione provvi-soriamente formulati», indicando anche un termine per la restituzione, così dandoconto, con argomentazioni coerenti e conformi ai principi sopra illustrati, della le-gittimità del provvedimento adottato, in quanto proporzionato alle concrete finalitàdi accertamento con riguardo all'oggetto, sufficientemente determinato, e allatempistica.In tale contesto l’effettiva erronea indicazione del termine previsto per la re-stituzione (riportato nel provvedimento impugnato in giorni 30, invece di 100) noninficia la tenuta argomentativa della motivazione adottata, né sul piano della lo-gica, né sul piano del rispetto del principio di proporzionalità; profili, questi, nem-meno considerati dal ricorrente, che si limita a lamentare la «sproporzione» deltermine di 100 giorni, senza indicare le ragioni specifiche dell’asserita irragione-volezza temporale della durata del vincolo reale, in relazione ai normali tempi diestrazione di una copia forense in vista degli accertamenti non ripetibili preannun-ciati dal pubblico ministero, avendo peraltro l’indagato la facoltà, in caso di man-cata restituzione nel termine stabilito, di chiedere la restituzione dei beni o impu-gnare l’eventuale provvedimento di diniego.In conclusione, le censure difensive risultano in contrasto con i consolidaticanoni ermeneutici in materia, sopra esposti, risolvendosi, peraltro, ancora unavolta, in una doglianza concernente la congruità della motivazione del provvedi-mento impugnato, non deducibile in questa sede.4. Identiche considerazioni vanno svolte con riferimento al terzo motivo, concui si contesta la legittimità del sequestro, sotto il profilo della finalità probatoria.La ricorrente si limita a stigmatizzare genericamente la motivazione del Tri-bunale, riportando un breve inciso, senza spiegare le ragioni della sua doglianza,e senza confrontarsi con il ragionamento esplicato dai giudici del riesame, che, nelritenere adeguata la finalità indicata nel decreto ablatorio, ha esaustivamente econgruamente chiarito che l’analisi dei dati contenuti nei beni in sequestro avrebbeconsentito di rinvenire ulteriori elementi utili ai fini dell’accertamento dei reati,considerato che i contatti fra l’indagata e l’infermiere [OSCURATO:PERSONA] (su cui si eranoconcentrati i sospetti degli organi inquirenti, in quanto ripreso con tre ingressi nellostanzino, dove si trovavano i farmaci sottratti, in orario notturno) erano avvenutiproprio attraverso l’utenza cellulare e tenuto conto che, tra il 1 novembre 2025 eil 17 dicembre 2025, si registravano tra gli stessi ben 80 conversazioni telefoniche.Si tratta di una motivazione congrua, tutt’altro che apparente, con conse-guente esclusione d qualsivoglia violazione di legge.5. Alla inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc.pen, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte Cost. n. 186 del 2000), al pagamento della sanzione pecuniaria, determi-[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] indicata in dispositivo, in favore della Cassadelle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am-mende.Così deciso, il 05/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 27203/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris