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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16872/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, che ha rigettato l'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] per • la carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso tra i reati oggetto del provvedimento del giudice dell'esecuzione reso in data 3 luglio 2024 e i reati di associazione a delinquere, furti e ricettazioni, giudicati con sentenza della Corte di appello di Torino emessa in data 28 ottobre 2021; considerato, in particolare, che il giudice adito ha stimato ostativi a una matrice deliberativa unitaria l'eterogeneità dei delitti, la non breve distanza temporale fra di essi e la diversità della dimensione ambientale e personale in cui i fatti contestati sono stati posti in essere; esaminato il ricorso, con cui si denunciano vizio di motivazione e violazione di legge, censurandosi il provvedimento impugnato laddove non avrebbe correttamente valorizzato la medesimezza del nesso finalistico sotteso a tutti i reati; ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione, perché basata su motivi di merito e aspecifici, che non si confrontano, se non in parte, ma in modo essenzialmente rivalutativo, con l'iter logico ed esaustivo seguito dal giudice dell'esecuzione; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, che ha rigettato l'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] per • la carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso tra i reati oggetto del provvedimento del giudice dell'esecuzione reso in data 3 luglio 2024 e i reati di associazione a delinquere, furti e ricettazioni, giudicati con sentenza della Corte di appello di Torino emessa in data 28 ottobre 2021; considerato, in particolare, che il giudice adito ha stimato ostativi a una matrice deliberativa unitaria l'eterogeneità dei delitti, la non breve distanza temporale fra di essi e la diversità della dimensione ambientale e personale in cui i fatti contestati sono stati posti in essere; esaminato il ricorso, con cui si denunciano vizio di motivazione e violazione di legge, censurandosi il provvedimento impugnato laddove non avrebbe correttamente valorizzato la medesimezza del nesso finalistico sotteso a tutti i reati; ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione, perché basata su motivi di merito e aspecifici, che non si confrontano, se non in parte, ma in modo essenzialmente rivalutativo, con l'iter logico ed esaustivo seguito dal giudice dell'esecuzione; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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