CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29242/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27239 del ruolo generale dell'anno 2013 proposto da: I.G.M. Ambiente s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via S. [OSCURATO:PERSONA]Aquino, n. 116, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti SantbFinocchiaro e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Cipro, n. 77, presso lo studio di quest'ultimo difensore; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, n. 82/16/2013, depositata in data 25 marzo 2013; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dall'esposizione in fatto della pronuncia impugnata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato alla società [OSCURATO:SOCIETA]. una cartella di pagamento con la quale, relativamente all'anno di imposta 2006, aveva richiesto il pagamento di quanto dovuto per omesso versamento Irap, Ires e Iva; avverso la cartella di pagamento la società aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa; avverso la decisione del giudice di primo grado la società aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, ha rigettato l'appello, in particolare ha ritenuto che: la cartella di pagamento era stata regolarmente notificato mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; era onere della ricorrente fornire elementi di prova circa l'omessa sottoscrizione del ruolo; non sussisteva il vizio di sottoscrizione della cartella di pagamento; non sussisteva l'obbligo della previa comunicazione, in quanto nella fattispecie veniva in rilievo unicamente il mancato versamento di imposte dichiarate e sul cui importo l'amministrazione finanziaria non aveva inteso compiere alcuna correzione; la cartella di pagamento indicava il responsabile del procedimento relativo alla stampa e alla notifica della cartella; la cartella risultava regolarmente motivata, facendo riferimento ad atti noti alla contribuente; la società ha quindi proposto ricorso, illustrato con successiva memoria, per la cassazione della sentenza affidato a sette motivi di censura, cui hanno resistito l'Agenzia delle entrate e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. depositando rispettivi controricorsi; considerato che: va in primo luogo osservato, con riferimento alla richiesta della ricorrente (di cui alla memoria del 15 febbraio 2021 e alla successiva memoria del 30 giugno 2022) di riunione del presente procedimento con quello portante il n. R.G. 26879/2015 (concernente il ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR n. n. 1451/16/2015, che aveva rigettato il ricorso per revocazione avverso la pronuncia oggetto del presente ricorso), che il suddetto giudizio è stato definito da questa Corte con sentenza 27 aprile 2022, n. 13089, con la quale si è rigettato il ricorso; inoltre, va dichiarata l'inammissibilità del controricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., non risultando agli atti la copia dell'avviso di ricevimento della notifica, ma solo la ricevuta di spedizione, di per sé sola non idonea per la corretta instaurazione del contraddittorio; con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell'art. 26, d.P.R. n. 602/1973, dell'art. 60, d.P.R. n. 600/1973, degli artt. 148 e 149, cod. proc. civ., e dell'art. 14, legge n. 890/1982; in particolare, con un primo profilo di censura, parte ricorrente evidenzia che erroneamente il giudice del gravame ha ritenuto che era valida la notifica della cartella di pagamento in quanto spedita direttamente dall'agente delle riscossione a mezzo del servizio postale, posto che dalla copia della relata di notifica si evince che la cartella è stata eseguita senza l'ausilio del servizio postale, il che avrebbe dovuto imporre di provvedere alla redazione della relata di notifica della cartella di pagamento in calce all'originale ed alla copia dell'atto da notificare, adempimento che non sarebbe stato eseguito nel caso di specie; il presente profilo di censura è inammissibile; lo stesso, in primo luogo, si scontra con l'accertamento in fatto compiuto dal giudice del gravame che, pronunciando sul motivo di appello della contribuente, ha precisato che: "anche dopo le modifiche introdotte dagli artt. 12, primo comma, d.lgs. n. 46/1999 e 1, secondo comma, lett. d), d.lgs. n. 193/2001, l'art. 26, primo comma, d.P.R. n. 602/1973, consente che la notificazione della cartella di pagamento avvenga anche mediante invio di semplice raccomandata con avviso di ricevimento": il suddetto passaggio motivazionale implica, quindi, un accertamento in fatto in ordine alla natura della notifica eseguita nel caso di specie, in particolare sulla circostanza che la stessa era avvenuta dal concessionario a mezzo del servizio postale; la ragione di censura in esame, peraltro, basata sulla considerazione che, nel caso di specie, la notificazione era invece avvenuta senza l'ausilio del servizio postale postula una diversa impostazione della linea difensiva della ricorrente prospettata con il ricorso introduttivo e con l'atto di appello; l'impostazione difensiva originaria, invero, riguardava il fatto che la notifica era stata eseguita con "il mancato intervento di un agente notificatore e/o l'omessa relata di notifica" (vd. pag. 7, ricorso); a seguito della pronuncia del giudice di primo grado, che aveva escluso di potere ritenere corretto il motivo di ricorso secondo cui la notifica non poteva essere eseguita direttamente dall'agente della riscossione (vd. pag. 15, del ricorso), parte ricorrente aveva ribadito la propria linea difensiva, evidenziando che la mancata compilazione della relata di notifica non consentiva di verificare se la stessa era stata eseguita mediante un intermediario autorizzato e ribadita la tesi secondo cui non è legittima la notifica diretta da parte dell'agente della riscossione (vd. pag. 16, del ricorso);il giudice del gravame, nel riportare le ragioni di appello della contribuente, ha evidenziato che la stessa aveva avuto riguardo alla circostanza che: "d) a dispetto dell'eccezione sollevata sul punto dalla contribuente, [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente ritenuto che, ai sensi dell'art. 26 d.p.r. n. 602/1973, non sia necessaria l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario nell'ipotesi di notifica della cartella di pagamento; e) la nuova formulazione del citato art. 26, a seguito delle modifiche introdotte dagli artt. 12, primo comma, d.lgs. n. 46/1999 e 1, secondo comma, lett. d) d.lgs. n. 193/2001, esclude che alla notifica possa procedere direttamente il soggetto incaricato della riscossione, ciò da cui consegue nella specie l'inesistenza della notifica"; è su tale specifica questione, dunque, relativa alla legittimità della notifica effettuata direttamente dall'agente delle riscossione e non a mezzo di soggetto intermediario, che si è pronunciato il giudice del gravame, accertando, come detto, la legittimità della notifica effettuata direttamente dall'agente della riscossione a mezzo servizio postale; sicchè, il profilo di censura in esame, relativo al fatto che, invece, la notifica sarebbe stata effettuata senza l'ausilio del servizio postale, si pone in chiaro contrasto con l'accertamento in fatto compiuto dal giudice del gravame che si è pronunciato entro l'ambito della questione controversa; con riferimento al profilo di censura relativo alla non applicabilità del principio della sanatoria, lo stesso non tiene conto del fatto che il giudice del gravame ha accertato l'avvenuta regolarità della notifica, sicchè non si pone alcuna questione di vizi del procedimento notificatorio dal quale, eventualmente, argomentare in ordine alla sussistenza dei presupposti per la sanatoria, posto che la notifica risulta regolarmente ricevuta dalla contribuente che, peraltro, ha tempestivamente impugnato la cartella di pagamento; non correttamente, peraltro, parte ricorrente evidenzia che la notificazione della cartella di pagamento costituisce un elemento essenziale dell'atto che non si perfeziona e non esiste qualora l'atto non sia regolarmente notificato; questa Corte ha più volte precisato che, in tema di atti di imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa di efficacia, sicchè la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente, entro il termine di decadenza concesso per l'esercizio del potere all'Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio" (Cass. civ., 30 gennaio 2018, n. 2203; Cass. civ., 24 agosto 2018, n. 21071; Cass. civ., 26 febbraio 2019, n. 5556); infondato, infine, è l'ulteriore profilo di censura con il quale si contesta la statuizione del giudice del gravame secondo cui è legittima la notifica effettuata dall'agente della riscossione direttamente a mezzo del servizio postale; questa Corte ha più volte precisato che la notifica della cartella di pagamento può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto l'art. 26, comma 1, seconda parte, d.P.R. n. 602 del 1973, prevede una modalità di notifica integralmente affidata al concessionario stesso e all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati (Cass. civ., 17 maggio 2022, n. 15678); in tal caso, la notifica viene a perfezionarsi con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal citato art. 26, comma penultimo, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione, trovando applicazione la forma semplificata concernente il servizio postale ordinario e non le norme della L. n. 890 del 1982 (Cass. civ., 10 aprile 2019, n. 10037), in ragione della funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato, come sostenuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018 (Cass., civ., 12 novembre 2018, n. 28872); con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 4, d.P.R. n. 602/1973, dell'art. 1, comma 5ter, lett. e), d.lgs. n. 106/2005, dell'art. 2697, cod. civ., e degli artt. 22, 23 e 24, legge n. 241/1990, per avere ritenuto che, una volta contestata dalla società l'omessa sottoscrizione del ruolo, era onere della medesima fornire quantomeno un principio di prova a fondamento della propria eccezione; evidenzia parte ricorrente che erroneamente il giudice del gravame ha ritenuto che l'amministrazione finanziaria ha solo l'onere di provare la fondatezza della pretesa erariale, mentre spetta al contribuente l'onere di provare l'illegittimità del procedimento di imposizione e di riscossione, in quanto nel processo tributario è l'amministrazione finanziaria a dovere provare la sussistenza nel merito della pretesa erariale e la legittimità del provvedimento impositivo in relazione alle specifiche contestazioni prospettate dal contribuente; inoltre, evidenzia, altresì, che anche nel giudizio di appello l'Agenzia delle entrate ha omesso di fornire la prova della sottoscrizione con firma digitale del ruolo impugnato e che non è corretta la decisione nella parte in cui ha ritenuto che la contribuente avrebbe potuto attivare il procedimento di accesso agli atti al fine di acquisire la copia del ruolo; il motivo è infondato; questa Corte ha affermato che il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio, al pari della mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, non incide in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, in quanto si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente (Cass. civ., 22 gennaio 2018, n. 1545; nonchè Corte cost. n. 117 del 2000, secondo cui costituisce "diritto vivente" il principio in base al quale "l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi previsti dalla legge, ed è regola sufficiente che dai dati contenuti nel documento sia possibile individuare con certezza l'autorità da cui l'atto proviene"); si è inoltre precisato che, in tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, il d.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicchè non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi della I. n. 241 del 1990, art. 21 octies (Cass. civ., 14 aprile 2020, n. 7800; Cass. civ., 18 maggio 2018, n. 12243, conf.: 21 dicembre 2016, n. 26546); si è così precisato che "il ruolo esattoriale, quale atto amministrativo, è assistito da una presunzione di legittimità, che spetta al contribuente superare mediante prova contraria (la presunzione iuris tantum di legittimità opera anche nei giudizi in cui è parte l'amministrazione che ha formato l'atto: Cass. 24 febbraio 2004, n. 3654, Rv. 570463; Cass. 2 marzo 2012, n. 3253, Rv. 621447); (...) prova che il contribuente era in grado di ottenere tramite istanza di accesso (...). Peraltro, la disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4, è interpretata dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-ter, lett. e, conv. L. n. 156 del 2005, nel senso che il ruolo si intende formato e reso esecutivo anche mediante la validazione dei dati" (cfr. Cass. n. 26546 del 2016; in termini Cass. n. 1449 del 2017); pertanto, correttamente il giudice del gravame ha ritenuto che fosse onere della contribuente dare la prova della mancata sottoscrizione del ruolo al fine di dare contenuto specifico alla propria prospettazione, solo genericamente rappresentata, di non riferibilità dell'atto all'amministrazione finanziaria; con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), e 4), cod. proc. civ., per violazione dell'art. 6, comma 5, legge n. 212/2000, dell'art. 36bis, d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 54, d.P.R. n. 633/1972, e dell'art.2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997, nonché dell'art. 2697, cod. civ., e dell'art. 118, disp. att., cod. proc. civ.; in particolare, si censura la sentenza per avere ritenuto che nella specie, non sussistendo incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, ma solo un omesso versamento di somme dichiarate e non contestate dall'ufficio, non era necessario l'invio della richiesta di chiarimenti prima di emettere la cartella di pagamento; evidenzia parte ricorrente che, invece, la cartella di pagamento doveva essere preceduta dall'invito a fornire i chiarimenti, in quanto nella stessa cartella di pagamento era evidenziato che era stata emessa una previa comunicazione, cui era seguita la correzione della dichiarazione e l'invio di una ulteriore comunicazione, il che dimostrerebbe che sussistevano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; parte ricorrente, peraltro, censura la sentenza per avere apoditticamente e senza motivazione affermato che, nel caso di specie, si controverteva circa il mancato pagamento di imposte versate e non dichiarate, nonostante la specifica contestazione della ricorrente; sotto ulteriore profilo, si censura la sentenza per avere ritenuto che non sia sufficiente l'invio della richiesta di chiarimenti nel caso di omesso versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione, in quanto anche l'ipotesi del mancato versamento costituisce uno di quegli elementi non considerati o erroneamente valutati dal contribuente nella liquidazione dei tributi per i quali si rende, comunque, necessario la previa comunicazione, ciò anche in considerazione del concreto pregiudizio che si arreca al contribuente che, proprio a causa del mancato invito, è tenuto al pagamento integrale delle sanzioni, degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, dell'aggio della riscossione ed è, inoltre, ad esso precluso l'accesso alla più favorevole rateazione; infine, evidenzia che nel caso di controllo automatico non seguito dall'invio dell'invito ai chiarimenti, deve comunque essere riconosciuto al contribuente il diritto alla riduzione delle sanzioni, ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997; il motivo, nella sua pluralità di ragioni di censura, è infondato; il giudice del gravame, nel riportare, in sede di svolgimento del processo, i motivi di appello proposti dalla contribuente, ha evidenziato che, sul punto, la contribuente si era lamentata della circostanza che "dalla motivazione della cartella di pagamento, inoltre, risulta che sarebbe stata inviata alla contribuente la comunicazione n. 06268610729 del 19 giugno 2009, ciò che dimostra la sussistenza nella fattispecie di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione";proprio in relazione a questo specifico motivo di appello, il giudice del gravame ha premesso che la previsione di cui all'art. 6, comma 5, legge n. 212/2000, impone all'amministrazione finanziaria di richiedere al contribuente di fornire i chiarimenti necessari o a produrre la documentazione mancante solo quando sussistano "incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione"; procedendo, quindi, all'accertamento in ordine alla sussistenza, nel caso in esame, dei suddetti profili di incertezza, il giudice del gravame ha precisato che, "nel caso di omesso versamento di somme dichiarate dal contribuente e non contestate dall'Ufficio, non ricorre alcuna ipotesi di incertezza sulla dichiarazione (e tantomeno su aspetti rilevanti di essa)", ma solo la condotta del mancato versamento di quanto dichiarato, sicchè "nella specie viene in rilievo - si ripete - il mancato versamento di imposte dichiarate e sul cui importo l'Amministrazione non ha inteso esercitare alcuna correzione", non essendo emerso "un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione"; in sostanza, il giudice del gravame ha compiuto un accertamento in fatto in ordine all'effettivo contenuto della pretesa di cui alla cartella di pagamento, precisando specificamente, proprio in considerazione del motivo di appello prospettato dalla ricorrente in ordine alla ricorrenza di una situazione di incertezza derivante dalla indicazione in cartella di una comunicazione precedente all'emissione, che l'amministrazione finanziaria non aveva proceduto ad alcuna correzione della dichiarazione, ma richiesto il pagamento di quanto da essa risultante e non versato dalla contribuente; la questione, quindi, prospettata dalla ricorrente, in ordine alla sussistenza, nel caso di specie, di una situazione di incertezza sulla dichiarazione o su aspetti rilevanti della stessa, basata sul riferimento, contenuto nella cartella, ad una precedente comunicazione, è stata espressamente presa in considerazione dal giudice del gravame che, tuttavia, a seguito di un accertamento in fatto, non censurabile in questa sede, ha ritenuto che nessuna correzione era stata compiuta dall'amministrazione finanziaria, in quanto la cartella di pagamento faceva riferimento unicamente a "somme dichiarate dal contribuente e non contestate dall'ufficio" e tenuto conto del fatto che "nella specie viene in rilievo - si ripete - il mancato versamento di imposte dichiarate e sul cui importo l'Amministrazione non ha inteso esercitare alcuna correzione"; né può trovare accoglimento il profilo di censura diretto a contestare la apparenza della motivazione sul punto in esame: invero, proprio tenendo conto del motivo di appello proposto dalla contribuente, il giudice del gravame ha esaminato il contenuto della cartella di pagamento ed ha ritenuto, con un accertamento in fatto, che nessuna correzione era stata prospettata dall'amministrazione finanziaria, sicchè, nella fattispecie, quel che era stato richiesto con la cartella di pagamento era l'importo derivante dalla dichiarazione redatta dalla stessa contribuente; il profilo di censura, inoltre, relativo alla necessità dell'invio della richiesta di chiarimenti anche nel caso di riscontrato omesso versamento di quanto dichiarato, si scontra con la costante giurisprudenza di questa Corte che ha, più volte, affermato il principio secondo cui la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, comma 3, ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente, ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. Infatti, la comunicazione preventiva all'iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati, o, con riferimento alla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, se non "sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione" (Cass. civ., 5 luglio 2021, n. 18893; Cass. civ., 23 luglio 2010, n. 17396;Cass. civ., 3 gennaio 2014, n. 42; Cass. civ., 17 febbraio 2015, n. 3154; Cass. civ., 25 ottobre 2017, n. 25294; Cass. civ., 24 gennaio 2018, n. 1711; Cass. civ., 9 gennaio 2019, n. 376; Cass. civ., 7 dicembre 2019, n. 33344); né, infine, può trovare accoglimento il profilo di censura relativo al mancato riconoscimento della riduzione delle sanzioni, atteso che questa Corte ha precisato che, nel caso di emissione della cartella di pagamento conseguente alla constatazione dell'omesso versamento di quanto dovuto non spetta, in tale evenienza, la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2, che è prevista solo nel caso in cui dal predetto controllo emerga "un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione" (Cass. civ., 6 luglio 2016, n. 13759; Cass. civ., 29 dicembre 2016, n. 27315; Cass. civ., 30 giugno 2021, n. 18405); con il quarto motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione dell'art. 112, cod. proc. civ., ovvero in subordine per violazione degli artt. 132, cod. proc. civ., e 118, disp. att., cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3) e 4), cod. proc. civ., ovvero, in via ulteriormente subordinata, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell'art. 36, comma 4ter, d.l. n. 248/07, dell'art. 5, legge n. 241/1990 e dell'art. 7, comma 1, lett. a), legge n. 212/2000; in particolare, parte ricorrente censura la sentenza per avere omesso di pronunciare sulla questione prospettata relativa al fatto che nella cartella di pagamento non era stato indicato il responsabile del procedimento, ma solo il responsabile delle sole attività di stampa e notifica della cartella; inoltre, si censura la sentenza per avere erroneamente ritenuto che il responsabile della stampa e notifica della cartella di pagamento sia anche il responsabile del procedimento e, inoltre, in quanto ha ritenuto ammissibile la nomina del responsabile del procedimento per tutte le unità locali in cui si articola l'amministrazione finanziaria;il motivo è infondato; con riferimento al primo profilo di censura, il giudice del gravame ha ritenuto che, nel caso di specie, la cartella di pagamento indicava il responsabile del procedimento relativo alla stampa e notifica delle cartelle di pagamento, dovendosi ritenere che tale espressione avesse riguardo al complesso degli adempimenti procedurali conseguenti alla validazione del ruolo, e non valendo la linea di difensiva della contribuente relativa alla molteplicità di cartelle di cui lo stesso era responsabile; non può, quindi, ragionarsi in termini di omessa pronuncia, avendo il giudice del gravame illustrato il ragionamento logico seguito al fine di ritenere che era stato correttamente indicato il responsabile del procedimento e che lo stesso aveva correttamente esercitato il proprio potere; circa la questione relativa alla diversità d funzioni tra il responsabile del procedimento e il responsabile della stampa e notifica, va osservato che la prospettazione confligge con la circostanza che la stessa parte ricorrente ha riprodotto a pag. 62 la copia della cartella di pagamento dalla quale risulta espressamente indicato che il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è [OSCURATO:PERSONA], soggetto, quindi, distinto dal responsabile della stampa e notifica, sul quale si sofferma specificamente parte ricorrente; tale diversità di indicazione è, peraltro, coerente con le stesse ragioni di contestazione che risultano prospettate nella memoria di costituzione della Serit sicilia s.p.a. dinanzi ai giudici del merito (vd. quanto riprodotto nel ricorso della contribuente), nelle quali aveva espressamente evidenziato che la cartella di pagamento: "precisa nominativamente chi è il responsabile del procedimento di emissione e notificazione della cartella, distinguendolo dal responsabile dell'attività, propria dell'ente impositore, ugualmente individuato"; priva di rilevanza è, inoltre, l'ulteriore argomentazione difensiva relativa al fatto che il responsabile del procedimento ha operato a prescindere dall'ambito provinciale di operatività della Serit medesima: in realtà, quel che rileva è la specifica individuazione, per ogni cartella, del soggetto responsabile del procedimento al fine di consentire al contribuente di avere contezza del proprio interlocutore idoneo a manifestare il potere impositivo dell'amministrazione finanziaria, a prescindere dall'ambito di estensione territoriale che attiene, piuttosto, ad un profilo organizzativo interno; con il quinto motivo di ricorso si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 3, legge n. 241/1990 e dell'art. 7, legge n. 212/2000, in quanto la cartella di pagamento non risulta motivata, posto che fa riferimento per relationem ad una comunicazione nonché ad una dichiarazione corretta di cui la stessa non ha avuto conoscenza; il motivo è infondato; anche in questo caso, va osservato, come già esposto in sede di esame del primo motivo di ricorso, che il giudice del gravame ha compiuto un accertamento in fatto in ordine al contenuto della pretesa di cui alla impugnata cartella di pagamento, e, a tal proposito, ha accertato che la cartella di pagamento aveva fatto rinvio: "agli atti già noti sia al contribuente che all'amministrazione - che hanno preceduto l'emanazione della cartella (avviso di accertamento o dichiarazione del contribuente) e che costituiscono il fondamento della pretesa impositiva che l'Amministrazione porta ad esecuzione attraverso la cartella stessa"; inoltre, il giudice del gravame ha compiuto, altresì, un accertamento in fatto in ordine al contenuto della dichiarazione [OSCURATO:PERSONA] per il periodo di imposta 2006 ed alla corrispondenza tra quanto in essa risultava non versato e quanto richiesto alla contribuente a titolo di omesso versamento, precisando che: "tramite il rinvio al [OSCURATO:PERSONA] per il periodo di imposta 2006 (il quale, ovviamente, è anche nella disponibilità del contribuente) essa ha consentito alla società di effettuare tutte le verifiche del caso in ordine alla correttezza delle imputazioni in esse contenute";sotto tale profilo, il giudice del gravame ha disatteso ogni eventuale questione relativa alla non corrispondenza tra gli importi risultanti dovuti sulla base della dichiarazione e quanto richiesto con la cartella di pagamento, sgombrando il campo da ogni possibile sussistenza di incertezze in ordine ad una eventuale rettifica della dichiarazione e rideterminazione degli importi dovuti; il profilo di censura in esame, pertanto, si pone in contrasto con quanto accertato dal giudice del gravame che, peraltro, è in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la cartella di pagamento è sufficientemente motivato quando con la stessa si procede, in sede di controllo cartolare D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 bis, alla liquidazione dell'imposta in base ai dati contenuti nella dichiarazione o rinvenibili negli archivi dell'anagrafe tributaria, potendo, in questo caso, essere motivata con il mero richiamo alla dichiarazione, poichè il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa (cfr. Cass., ord., 20 settembre 2017, n. 21804; Cass. 11 maggio 2017, n. 11612; Cass. 27 giugno 2016, n. 15564; Cass. 28 novembre 2014, n. 25329); con il sesto motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3) e 4), cod. proc. civ., per violazione degli artt. 2697 e 2719, cod. civ., nonché dell'art. 23, d.lgs. n. 82/2005; in particolare, si censura la sentenza per avere ritenuto che l'onere della produzione in giudizio della dichiarazione dei redditi spettava alla contribuente e non all'amministrazione finanziaria e per avere errato nel riconoscere efficacia probatoria alla copia della dichiarazione dei redditi prodotta in giudizio dell'amministrazione finanziaria in quanto solo genericamente contestata dalla contribuente mentre, invero, la stessa era priva di attestazione di conformità all'originale; il motivo è infondato; la pretesa dell'amministrazione finanziaria, contenuta nella cartella di pagamento, si è fondata sul mancato versamento degli importi riscontrati dalla dichiarazione dei redditi di cui al Modello unico/2007 e parte ricorrente, sul punto, aveva sostenuto, con il proprio ricorso originario, di non avere presentato alcuna dichiarazione a debito ed ha, quindi, contestato la idoneità probatoria della dichiarazione dei redditi prodotta dalla amministrazione finanziaria in quanto priva di attestazione di autenticità; va quindi osservato che, sul versante del regime dell'onere probatorio, ove l'amministrazione finanziaria indichi, nella pretesa impositiva, come nel caso di specie, che la fonte della pretesa deriva da un atto proveniente dalla stessa parte contribuente è questa che, se intende contestare la pretesa, è tenuta a produrre, eventualmente, la dichiarazione dei redditi da cui evincere la non sussistenza del debito di imposta, poiché atto proprio e, quindi, nella sua disponibilità; d'altro lato, con riferimento alla questione relativa alla non conformità della copia all'originale, questa Corte ha precisato che il disconoscimento della conformità all'originale delle copie fotografiche o fotostatiche che, se non contestate, acquistano, ai sensi dell'art. 2719 c.c. la stessa efficacia probatoria dell'originale, è soggetto alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c. e, pertanto, deve avvenire, in modo formale e specifico, nella prima udienza o risposta successiva alla produzione (Cass., Sez. II, 20 febbraio 2018, n. 4053; Cass., Sez. II, 16 gennaio 2018, n. 882) e deve trattarsi di contestazione della conformità all'originale mediante dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare (Cass., Sez. I, 27 febbraio 2017, n. 4912; Cass., Sez. VI, 13 giugno 2014, n. 13425; Cass., Sez. III, 25 febbraio 2009, n. 4476), sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti nè il ricorso a clausole di stile nè generiche asserzioni (Cass., Sez. V, 20 giugno 2019, n. 16557; Cass., Sez. V, 19 agosto 2004, n. 16232); quel che, quindi, il giudice del gravame ha rilevato è stata la genericità della contestazione mossa dalla contribuente, e tale considerazione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, tenuto conto del fatto che, avendo essa stessa presentato la dichiarazione, avrebbe dovuto provvedere essa alla produzione della dichiarazione dei redditi al fine di far accertare la non conformità alla stessa di quella prodotta dall'amministrazione finanziaria; con il settimo motivo di ricorso si censura la sentenza per violazione dell'art. 91, cod. proc. civ., per avere erroneamente statuito in ordine alla condanna alle spese di lite; il motivo è infondato; lo stesso, invero, si basa sulla considerazione che la pronuncia di condanna alle spese sarebbe non corretta atteso che dai motivi di ricorso proposti emergerebbe l'erroneità della decisione anche relativamente a tale parte della pronuncia; la verifica, invero, della correttezza della statuizione del giudice del gravame rende del tutto infondato il presente motivo; in conclusione, va dichiarata l'inammissibilità del controricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., è inammissibile il primo motivo, infondati i restanti, con conseguente rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle entrate; si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte: dichiara inammissibile il controricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di li