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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2025

Cassazione n. 16745/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] .

Cintura avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, in termini di intrinseca aspecificità, ribadiscono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti .con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla accertata responsabilità del ricorrente per l'evasione contestata, alla sussistenza del dolo anche con riguardo alla inapplicabilità alla specie dell'art 54 cp, infine alla ritenuta inconferenza della rivendicata applicabilità della causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis cp rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 20 gennaio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] . Cintura avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, in termini di intrinseca aspecificità, ribadiscono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti .con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla accertata responsabilità del ricorrente per l'evasione contestata, alla sussistenza del dolo anche con riguardo alla inapplicabilità alla specie dell'art 54 cp, infine alla ritenuta inconferenza della rivendicata applicabilità della causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis cp rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 gennaio 2025.
Sentenza Cassazione n. 16745/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris