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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2017/2020

ECLI:EU:T:2020:193
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TJ0532_INF

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 maggio 2020 – EC [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Exportação de Vestuário em [OSCURATO:PERSONA] / EUIPO (pantys) (causa T‑532/19) «Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo pantys – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 – Assenza di carattere distintivo acquisito con l’uso – Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001»

1. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Valutazione del carattere descrittivo di un segno – Criteri [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)] (v. punti 13‑15, 18, 24, 28)

2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Marchio figurativo pantys [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)] (v. punti 17, 19‑21, 31, 35, 40, 41)

3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Valutazione da parte dell’Ufficio della registrabilità – Produzione di elementi di prova – Requisito non necessario [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)] (v. punto 23)

4. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Valutazione della registrabilità di un segno – Considerazione soltanto della normativa dell’Unione – Decisioni emesse dalle autorità nazionali non vincolanti per gli organi dell’Unione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001) (v. punto 33)

5. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Eccezione – Acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso – Criteri di valutazione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 3) (v. punti 49‑54) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 maggio 2019 (procedimento R 314/2019-5), relativa a una domanda di registrazione del marchio figurativo pantys come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La EC [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Exportação de Vestuário em [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0532_INF Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 maggio 2020 – EC [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Exportação de Vestuário em [OSCURATO:PERSONA] / EUIPO (pantys) (causa T‑532/19) «Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo pantys – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 – Assenza di carattere distintivo acquisito con l’uso – Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001» 1. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Valutazione del carattere descrittivo di un segno – Criteri [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)] (v. punti 13‑15, 18, 24, 28) 2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Marchio figurativo pantys [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)] (v. punti 17, 19‑21, 31, 35, 40, 41) 3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Valutazione da parte dell’Ufficio della registrabilità – Produzione di elementi di prova – Requisito non necessario [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)] (v. punto 23) 4. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Valutazione della registrabilità di un segno – Considerazione soltanto della normativa dell’Unione – Decisioni emesse dalle autorità nazionali non vincolanti per gli organi dell’Unione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001) (v. punto 33) 5. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Eccezione – Acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso – Criteri di valutazione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 3) (v. punti 49‑54) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 maggio 2019 (procedimento R 314/2019-5), relativa a una domanda di registrazione del marchio figurativo pantys come marchio dell’Unione europea. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La EC [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Exportação de Vestuário em [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.
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