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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 1980

Cassazione n. 17358/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/03/1980 avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione al giudizio di penale responsabilità del prevenuto per il reato di truffa, è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 4 - 6 della sentenza impugnata sul compendio probatorio pienamente comprovante il reato in imputazione); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative alla concessione dell'invocato beneficio, in considerazione della negativa personalità del Carboni e dei suoi precedenti penali specifici); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10/04/2025 Il on

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/03/1980 avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione al giudizio di penale responsabilità del prevenuto per il reato di truffa, è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 4 - 6 della sentenza impugnata sul compendio probatorio pienamente comprovante il reato in imputazione); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative alla concessione dell'invocato beneficio, in considerazione della negativa personalità del Carboni e dei suoi precedenti penali specifici); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/04/2025 Il on
Sentenza Cassazione n. 17358/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris