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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 marzo 2023

Cassazione n. 32646/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/ste le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il d nsore Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia ha applicato alli imputato la pena concordata tra le parti ai sensi dell'ad 599 bis cpp per più delitti di furto in abitazione' 1/ nuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando vizi motivazionali quanto alla responsabilità del ricorrente) (ritenuto che questa Corte ha più volte affermato il principio che, in assenza di una espressa disposizione che stabilisca i limiti del ricorso in cassazione della sentenza di accoglimento del concordato ex art. 599-bis c.p.p., come invece previsto per il patteggiamento dall'ad 448, comma 2-bis c.p.p., tali limiti debbano ricavarsi in via interpretativa alla luce della norma in parola e del sistema delle impugnazioni.

Deve, pertanto, ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice.

Sono - ovviamente - inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena, sempre che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102)! osservato che alla luce dei suddetti principi il ricorso, che ha proposto doglianze esorbitanti dai suindicati limiti, poiché le censure presentate si limitano a dedurre genericamente vizi di motivazione e pertanto deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento dei euro quattromila in favore della cassa delle ammende, PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende.

Deciso il 16.3.2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA].ss 1aria Vessichelli / r7 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/ste le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il d nsore Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia ha applicato alli imputato la pena concordata tra le parti ai sensi dell'ad 599 bis cpp per più delitti di furto in abitazione' 1/ nuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando vizi motivazionali quanto alla responsabilità del ricorrente) (ritenuto che questa Corte ha più volte affermato il principio che, in assenza di una espressa disposizione che stabilisca i limiti del ricorso in cassazione della sentenza di accoglimento del concordato ex art. 599-bis c.p.p., come invece previsto per il patteggiamento dall'ad 448, comma 2-bis c.p.p., tali limiti debbano ricavarsi in via interpretativa alla luce della norma in parola e del sistema delle impugnazioni. Deve, pertanto, ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono - ovviamente - inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena, sempre che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102)! osservato che alla luce dei suddetti principi il ricorso, che ha proposto doglianze esorbitanti dai suindicati limiti, poiché le censure presentate si limitano a dedurre genericamente vizi di motivazione e pertanto deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento dei euro quattromila in favore della cassa delle ammende, PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 16.3.2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA].ss 1aria Vessichelli / r7 [OSCURATO:PERSONA]
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