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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 28943/2021

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te Rep.

ORDINANZA gein 293CII sul ricorso iscritto al numero 20778 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto da .[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA])1 in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62T18 F839E) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (P.I.: 07787900633), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricor- so, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53E04 I234S) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in per- sona del legale rappresentante pro tempore, -intimata- per la cassazione della sentenza del della Corte di Appello di Napoli n. 1959/2018, pubblicata in data 30 aprile 2018; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 4 maggio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Ric. n.,20778/2018 - Sez. 3 - Ad. 4 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 10 [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sulla base di titolo esecutivo costituito da un'ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c., ha proceduto al pignoramento delle disponibilità del Comune di Morcone giacenti presso l'istituto tesoriere dell'ente, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A..

Il comune ha proposto opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c..

L'opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Benevento.

La Corte di Appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il Comune di Morcone, sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.r.l..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l'altra società intimata.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c..

Ragioni della decisione

1. L'eccezione preliminare di tardività del ricorso sollevata dal- la controricorrente è manifestamente infondata.

La sentenza risulta notificata dalla società controricorrente al comune di Morcone in data 2 maggio 2018.

Rispetto a tale data, la notificazione del ricorso, avvenuta in data lunedì 2 luglio 2018, è senz'altro tempestiva.

Secondo la controricorrente, peraltro, il termine per il ricorso dovrebbe farsi decorrere dalla data in cui la Cancelleria ha comunicato alle parti la sentenza nel suo testo integrale.

L'assunto è del tutto destituito di fondamento, in quanto ma- nifestamente contrastante con il disposto dell'art. 133, comma 2, c.p.c., in cui è espressamente sancito che la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte della cancelleria Ric. n. 20778/2018 - Sez. 3 - Ad. 4 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 10 non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c..

È appena il caso di osservare che i precedenti richiamati dalla controricorrente a sostegno della propria tesi riguardano in realtà la notificazione della sentenza di rigetto del reclamo av- verso la sentenza dichiarativa di fallimento, per cui è prevista dalla legge una disciplina speciale derogatoria, che fa decorre- re il termine per il ricorso per cassazione proprio dalla notifi- cazione effettuata dalla cancelleria: ciò, quindi, costituisce ul- teriore conferma che, in mancanza di una espressa disposizio- ne normativa contraria, il termine cd. breve per la notificazio- ne del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 325, comma 2, e 326 c.p.c. decorre esclusivamente dalla notificazione della sentenza eseguita dalla parte.

2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 553 c.p.c., 42, 44, 51 e 52 L.F., 2928 cod. civ. (ex art. 360 n. 3)».

Il motivo è manifestamente infondato.

Secondo il comune ricorrente, dopo la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione che costituiva il titolo in virtù del quale la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva promosso l'esecuzione nei suoi confronti, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (debitore esecutato nella procedura esecutiva definita con la predetta ordinanza di assegnazione) era stata dichiarata fallita e ciò avrebbe deter- minato l'inesigibilità del credito oggetto dell'assegnazione, in base all'art. 44 L.F..

La decisione della corte di appello sulla questione appena indi- cata, contraria alla tesi del comune opponente, risulta con- forme ai più recenti - e ormai consolidati - indirizzi di questa Corte (che il ricorso non contiene argomenti idonei ad indurre a rivedere ed ai quali la Corte intende peraltro dare piena con- tinuità), secondo cui, da una parte, «i/ fallimento del debitore esecutato, dichiarato dopo la pronuncia dell'ordinanza di asse- Ric. n. 20778/2018 - Sez. 3 - Ad. 4 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 10 gnazione ex art. 553 c.p.c. e nelle more del giudizio di opposi- zione agli atti esecutivi contro di essa proposto dal terzo pi- gnorato, non comporta la caducazione dell'ordinanza di asse- gnazione» (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10820 del 05/06/2020, Rv. 657965 - 01) e, d'altra parte, «in caso di as- segnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., il pagamento eseguito dal terzo "debitor debitoris" in favore del creditore assegnata- rio estingue sia il suo debito nei confronti del debitore esecu- tato che quello di quest'ultimo verso il creditore predetto, sic- ché, ove lo stesso sia successivo al fallimento del menzionato debitore, è privo di effetti, ex art. 44 L.F., ma solo nel rappor- to obbligatorio tra il fallito e quel creditore, che, pertanto, è l'unico soggetto obbligato alla restituzione al curatore di quan- to ricevuto» (cfr. in proposito, con l'espressa precisazione del consapevole superamento del precedente minoritario indirizzo cui fa richiamo il comune ricorrente e con l'espressa afferma- zione che, nell'ipotesi in esame, «il curatore del fallimento non può altresì esigere dal terzo il pagamento del suo debito, cui più non corrisponde un credito del fallito»: Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25421 del 17/12/2015, Rv. 638132 - 01; conf., successivamente: Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1227 del 22/01/2016, Rv. 638560 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 14779 del 19/07/2016, Rv. 640744 - 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22160 del 03/11/2016, Rv. 642671 - 01; nel medesimo senso: Sez. 3, Sentenza n. 7477 del 20/03/2020, Rv. 657470 - 02).

In definitiva, va ribadito il principio di diritto affermato dalla corte di appello, secondo cui il fallimento del debitore esecuta- to, sopravvenuto all'ordinanza di assegnazione dei crediti di quest'ultimo all'esito di espropriazione presso terzi, non de- termina la caducaiione dell'ordinanza di assegnazione, onde il terzo debitor debitoris, destinatario di quest'ultima, resta sog- getto all'efficacia esecutiva della stessa ed è tenuto ad adem- piere regolarmente, pagando quanto dovuto al creditore asse- Ric. n. 20778/2018 - Sez. 3 - Ad. 4 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 10 gnatario, senza poter eccepire a quest'ultimo l'eventuale inef- ficacia del pagamento ai sensi dell'art. 44 L.F., in quanto si tratta di inefficacia che riguarda esclusivamente i rapporti tra il predetto creditore assegnatario e il debitore fallito (nonché la massa dei creditori della procedura concorsuale), di modo che neanche il curatore sarebbe legittimato a pretendere il pagamento in proprio favore, né potrebbe d'altra parte pro- muovere azione di ripetizione nei confronti del terzo debitore che abbia adempiuto l'obbligazione oggetto di assegnazione sulla base del relativo titolo esecutivo.

3. Con il secondo motivo si denunzia «Violazione e/o falsa ap- plicazione dell'art. 2917 c. c. (ex art. 360 n. 3 c.p.c.)».

Con il terzo motivo si denunzia «omessa pronuncia sul secon- do motivo di appello.

Violazione dell'art. 112 c.p.c. - Nullità della sentenza (motivo dedotto ex art. 360, n. 4, c.p.c.)».

Con il quarto motivo si denunzia «Violazione e falsa applica- zione dell'art. 2917 c. c. - Violazione e/o falsa applicazione de- gli artt. 553 c.p.c., 2928 c.c., 1665 c.c. - Violazione e/o falsa applicazione delle norme in materia di contabilità e collaudo dei lavori pubblici, segnatamente dell'art. 136 del codice dei contratti (163/2006) e degli artt. 187 e ss. del DPR 554/99 (ex art. 360 n. 3 c.p.c.)».

Il secondo, il terzo e il quarto motivo sono logicamente con- nessi e possono quindi essere esaminati congiuntamente.

Si tratta peraltro di censure in parte infondate ed in parte inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto il ricorso difetta di adeguati e specifici ri- chiami al contenuto degli atti processuali e dei documenti rile- vanti al fine dell'esame del merito dell'impugnazione. 3.1 È in primo luogo destituita di fondamento la censura di omessa pronuncia e violazione dell'art. 112, c.p.c..

La corte di appello ha in realtà preso in esame tutte le difese svolta dal comune nel giudizio di secondo grado.

Ric. n. 20778/2018 - Sez. 3 - Ad. 4 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 5 di 10 Ha ritenuto che, nella specie, fosse intervenuta l'estinzione del credito assegnato per compensazione (legale) successiva all'assegnazione e, quindi, ha ritenuto applicabile l'art. 2917 c.c., che esclude il rilievo dei fatti estintivi successivi al pigno- ramento.

I giudici del merito hanno accertato, in fatto, che, nella stessa determina dirigenziale che aveva disposto la risoluzione del contratto di appalto con la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., si dava atto dell'esistenza di un credito dell'appaltatrice per i lavori già svolti (di importo superiore a quello oggetto di assegnazione e, quindi, da ritenere compreso tra le somme oggetto della di- chiarazione di quantità positiva) e di un controcredito del co- mune per una (non meglio specificata) penale, con saldo favo- revole in favore del comune.

Da tale accertamento in fatto è stato fatto discendere che lo stesso comune aveva in realtà inteso operare una compensa- zione tra i crediti dell'appaltatrice e il proprio controcredito, derivante dalla penale, con la precisazione che, sul piano giu- ridico, «la contabilità dei lavori termina e dà luogo alla com- pensazione legale ... ... proprio in forza della sopravvenuta ri- soluzione» e che, del resto, proprio il comune aveva reso di- chiarazione di quantità positiva circa l'esistenza del credito della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l..

Va esclusa quindi la denunziata omissione di pronuncia. 3.2 Per quanto riguarda le ulteriori censure, va premesso che, secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata: - il comune ha reso dichiarazione di quantità positiva in rela- zione ad un credito della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. pignorato dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., e non risulta che in tale occasione ab- bia espresso riserve, effettuato precisazioni o in qualche modo indicato la natura provvisoria di tale credito o la sussistenza di termini e/o condizioni per il suo consolidamento e/o la sua ef- fettiva esigibilità, in relazione alla sua fonte contrattuale; Ric. n. 20778/2018 - Sez. 3 - Ad. 4 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 6 di 10 - dopo l'assegnazione di detto credito alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (senza che risultino espresse neanche dal giudice dell'esecuzione, nell'ordinanza di assegnazione, condizioni o precisazioni in ordine alla sua effettiva sussistenza), è stata disposta dal comune la risoluzione del contratto di appalto in- tercorrente con la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., da cui derivava quel credito; - nonostante la risoluzione del contratto di appalto, operata dal comune con propria determina dirigenziale, è stata dallo stesso ente riconosciuta, nella medesima determina, la sussi- stenza di crediti dell'appaltatrice per i lavori effettivamente svolti (per un importo superiore a quello oggetto dell'assegnazione) e tali crediti sono stati oggetto di compen- sazione con il controcredito del comune derivante dall'applicazione di una penale (di cui peraltro non risulta la precisa natura).

Orbene, il comune ricorrente sostiene, in proposito: - che il credito pignorato e assegnato aveva ad oggetto l'importo dovuto in base ad un S.A.L. relativo al contratto di appalto con la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e dunque era solo provvisorio (è opportuno precisare che la controricorrente so- stiene, al contrario, che si trattava di un credito definitivo ma- turato per spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza); - che, in base alla contabilità definitiva, successiva al collaudo dei lavori eseguiti dall'appaltatrice, sarebbe stata accertata l'insussistenza del predetto credito e, quindi, non sarebbe sta- ta operata in realtà alcuna compensazione; - di conseguenza, nella specie non si sarebbe verificata una causa di estinzione del credito successiva al pignoramento, ma semplicemente sarebbe stata eccepita all'assegnatario la mancanza di un presupposto necessario per la sua stessa esi- stenza.

Ric. n. 20778/2018 - Sez. 3 - Ad. 4 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 7 di 10 Le indicate deduzioni del comune ricorrente presuppongono una ricostruzione dei fatti radicalmente diversa da quella ope- rata dalla corte di appello e da quest'ultima posta a fonda- mento della decisione impugnata: esse dovrebbero, peraltro, trovare eventualmente riscontro in una serie di atti processua- li e di documenti dei quali non solo nel ricorso non è richiama- to lo specifico contenuto, ma neanche è indicata l'esatta allo- cazione nel fascicolo processuale, in palese violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c..

In particolare, gli assunti in diritto del comune potrebbero eventualmente essere valutati nel merito se risultasse corretta la ricostruzione dei fatti che lo stesso prospetta e, quindi, se potesse riconoscersi che la corte di appello è occorsa in un vi- zio di sussunzione di quei fatti nell'ambito delle norme appli- cabili (ciò che in sostanza assume il comune).

Ma, a tal fine, sarebbe stato necessario uno specifico, puntua- le e preciso richiamo del contenuto: - dell'atto di pignoramento, onde verificare in quali esatti ter- mini fosse stato individuato il credito pignorato; - della dichiarazione di quantità resa dal comune, onde verifi- care per quale esatto titolo, nonché in che misura ed in quali termini quest'ultimo si fosse riconosciuto debitore della Zacca- ri [OSCURATO:SOCIETA]. (e dunque valutare se effettivamente era stata effettuata una dichiarazione di quantità in relazione ad una ragione di credito di natura meramente provvisoria, in quanto derivante da un S.A.L. per un contratto di lavori pub- blici in corso di esecuzione, ancora soggetto ad approvazione finale dei lavori e a collaudo, come sostiene il comune, o se invece, come sostiene la controricorrente, fosse stato sempli- cemente riconosciuto un credito dell'impresa ormai definitivo); - dell'ordinanza di assegnazione, onde verificare l'effettivo og- getto della stessa e l'effettiva eventuale sussistenza, in tale provvedimento, di elementi idonei a consentire di ritenere che Ric. n. 20778/2018 - Sez. 3 - Ad. 4 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 8 di 10 era stato di fatto assegnato il credito con le caratteristiche di provvisorietà indicate dal comune e non un credito ritenuto definitivo, certo, liquido ed esigibile; - del verbale di collaudo e della contabilità finale dei lavori, onde verificare se effettivamente, come sostiene il comune, il credito oggetto dell'assegnazione era stato escluso in sede di contabilità finale o se invece, come afferma la corte di appello, esso era stato riconosciuto come sussistente, ma compensato con la penale; - della determina dirigenziale con la quale era stata disposta la risoluzione del contratto di appalto, era stata applicata la penale ed erano state poi determinate le somme rispettiva- mente a credito del comune e a credito dell'appaltatrice, onde verificare se, come affermato dalla corte di appello, era stata riconosciuta la sussistenza del credito oggetto di assegnazione e operata una compensazione legale con il controcredito del comune relativo alla penale o se invece, come afferma il co- mune, in sede di contabilità finale era stata semplicemente esclusa la sussistenza del credito dell'appaltatrice oggetto dell'assegnazione.

Mancano invece nel ricorso (o sono comunque inadeguati) specifici, puntuali e precisi richiami al contenuto degli atti sora elencati, né è indicata l'allocazione degli stessi nel fascicolo processuale.

In mancanza, non è possibile verificare se sia corretta l'impostazione in diritto posta dalla corte di appello a fonda- mento della decisione impugnata o se possano invece ritenersi fondate le censure in diritto dell'ente ricorrente.

Le censure in esame sono pertanto inammissibili ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c..

4. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Ric. n. 20778/2018 - Sez. 3 - Ad. 4 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 9 di 10 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna il comune ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricor- rente, liquidandole in complessivi C 6.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te Rep. ORDINANZA gein 293CII sul ricorso iscritto al numero 20778 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto da .[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA])1 in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62T18 F839E) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (P.I.: 07787900633), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricor- so, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53E04 I234S) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in per- sona del legale rappresentante pro tempore, -intimata- per la cassazione della sentenza del della Corte di Appello di Napoli n. 1959/2018, pubblicata in data 30 aprile 2018; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 4 maggio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ric. n.,20778/2018 - Sez. 3 - Ad. 4 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 10 [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sulla base di titolo esecutivo costituito da un'ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c., ha proceduto al pignoramento delle disponibilità del Comune di Morcone giacenti presso l'istituto tesoriere dell'ente, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.. Il comune ha proposto opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c.. L'opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Benevento. La Corte di Appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre il Comune di Morcone, sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l'altra società intimata. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. L'eccezione preliminare di tardività del ricorso sollevata dal- la controricorrente è manifestamente infondata. La sentenza risulta notificata dalla società controricorrente al comune di Morcone in data 2 maggio 2018. Rispetto a tale data, la notificazione del ricorso, avvenuta in data lunedì 2 luglio 2018, è senz'altro tempestiva. Secondo la controricorrente, peraltro, il termine per il ricorso dovrebbe farsi decorrere dalla data in cui la Cancelleria ha comunicato alle parti la sentenza nel suo testo integrale. L'assunto è del tutto destituito di fondamento, in quanto ma- nifestamente contrastante con il disposto dell'art. 133, comma 2, c.p.c., in cui è espressamente sancito che la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte della cancelleria Ric. n. 20778/2018 - Sez. 3 - Ad. 4 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 10 non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c.. È appena il caso di osservare che i precedenti richiamati dalla controricorrente a sostegno della propria tesi riguardano in realtà la notificazione della sentenza di rigetto del reclamo av- verso la sentenza dichiarativa di fallimento, per cui è prevista dalla legge una disciplina speciale derogatoria, che fa decorre- re il termine per il ricorso per cassazione proprio dalla notifi- cazione effettuata dalla cancelleria: ciò, quindi, costituisce ul- teriore conferma che, in mancanza di una espressa disposizio- ne normativa contraria, il termine cd. breve per la notificazio- ne del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 325, comma 2, e 326 c.p.c. decorre esclusivamente dalla notificazione della sentenza eseguita dalla parte. 2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 553 c.p.c., 42, 44, 51 e 52 L.F., 2928 cod. civ. (ex art. 360 n. 3)». Il motivo è manifestamente infondato. Secondo il comune ricorrente, dopo la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione che costituiva il titolo in virtù del quale la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva promosso l'esecuzione nei suoi confronti, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (debitore esecutato nella procedura esecutiva definita con la predetta ordinanza di assegnazione) era stata dichiarata fallita e ciò avrebbe deter- minato l'inesigibilità del credito oggetto dell'assegnazione, in base all'art. 44 L.F.. La decisione della corte di appello sulla questione appena indi- cata, contraria alla tesi del comune opponente, risulta con- forme ai più recenti - e ormai consolidati - indirizzi di questa Corte (che il ricorso non contiene argomenti idonei ad indurre a rivedere ed ai quali la Corte intende peraltro dare piena con- tinuità), secondo cui, da una parte, «i/ fallimento del debitore esecutato, dichiarato dopo la pronuncia dell'ordinanza di asse- Ric. n. 20778/2018 - Sez. 3 - Ad. 4 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 10 gnazione ex art. 553 c.p.c. e nelle more del giudizio di opposi- zione agli atti esecutivi contro di essa proposto dal terzo pi- gnorato, non comporta la caducazione dell'ordinanza di asse- gnazione» (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10820 del 05/06/2020, Rv. 657965 - 01) e, d'altra parte, «in caso di as- segnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., il pagamento eseguito dal terzo "debitor debitoris" in favore del creditore assegnata- rio estingue sia il suo debito nei confronti del debitore esecu- tato che quello di quest'ultimo verso il creditore predetto, sic- ché, ove lo stesso sia successivo al fallimento del menzionato debitore, è privo di effetti, ex art. 44 L.F., ma solo nel rappor- to obbligatorio tra il fallito e quel creditore, che, pertanto, è l'unico soggetto obbligato alla restituzione al curatore di quan- to ricevuto» (cfr. in proposito, con l'espressa precisazione del consapevole superamento del precedente minoritario indirizzo cui fa richiamo il comune ricorrente e con l'espressa afferma- zione che, nell'ipotesi in esame, «il curatore del fallimento non può altresì esigere dal terzo il pagamento del suo debito, cui più non corrisponde un credito del fallito»: Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25421 del 17/12/2015, Rv. 638132 - 01; conf., successivamente: Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1227 del 22/01/2016, Rv. 638560 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 14779 del 19/07/2016, Rv. 640744 - 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22160 del 03/11/2016, Rv. 642671 - 01; nel medesimo senso: Sez. 3, Sentenza n. 7477 del 20/03/2020, Rv. 657470 - 02). In definitiva, va ribadito il principio di diritto affermato dalla corte di appello, secondo cui il fallimento del debitore esecuta- to, sopravvenuto all'ordinanza di assegnazione dei crediti di quest'ultimo all'esito di espropriazione presso terzi, non de- termina la caducaiione dell'ordinanza di assegnazione, onde il terzo debitor debitoris, destinatario di quest'ultima, resta sog- getto all'efficacia esecutiva della stessa ed è tenuto ad adem- piere regolarmente, pagando quanto dovuto al creditore asse- Ric. n. 20778/2018 - Sez. 3 - Ad. 4 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 10 gnatario, senza poter eccepire a quest'ultimo l'eventuale inef- ficacia del pagamento ai sensi dell'art. 44 L.F., in quanto si tratta di inefficacia che riguarda esclusivamente i rapporti tra il predetto creditore assegnatario e il debitore fallito (nonché la massa dei creditori della procedura concorsuale), di modo che neanche il curatore sarebbe legittimato a pretendere il pagamento in proprio favore, né potrebbe d'altra parte pro- muovere azione di ripetizione nei confronti del terzo debitore che abbia adempiuto l'obbligazione oggetto di assegnazione sulla base del relativo titolo esecutivo. 3. Con il secondo motivo si denunzia «Violazione e/o falsa ap- plicazione dell'art. 2917 c. c. (ex art. 360 n. 3 c.p.c.)». Con il terzo motivo si denunzia «omessa pronuncia sul secon- do motivo di appello. Violazione dell'art. 112 c.p.c. - Nullità della sentenza (motivo dedotto ex art. 360, n. 4, c.p.c.)». Con il quarto motivo si denunzia «Violazione e falsa applica- zione dell'art. 2917 c. c. - Violazione e/o falsa applicazione de- gli artt. 553 c.p.c., 2928 c.c., 1665 c.c. - Violazione e/o falsa applicazione delle norme in materia di contabilità e collaudo dei lavori pubblici, segnatamente dell'art. 136 del codice dei contratti (163/2006) e degli artt. 187 e ss. del DPR 554/99 (ex art. 360 n. 3 c.p.c.)». Il secondo, il terzo e il quarto motivo sono logicamente con- nessi e possono quindi essere esaminati congiuntamente. Si tratta peraltro di censure in parte infondate ed in parte inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto il ricorso difetta di adeguati e specifici ri- chiami al contenuto degli atti processuali e dei documenti rile- vanti al fine dell'esame del merito dell'impugnazione. 3.1 È in primo luogo destituita di fondamento la censura di omessa pronuncia e violazione dell'art. 112, c.p.c.. La corte di appello ha in realtà preso in esame tutte le difese svolta dal comune nel giudizio di secondo grado. Ric. n. 20778/2018 - Sez. 3 - Ad. 4 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 5 di 10 Ha ritenuto che, nella specie, fosse intervenuta l'estinzione del credito assegnato per compensazione (legale) successiva all'assegnazione e, quindi, ha ritenuto applicabile l'art. 2917 c.c., che esclude il rilievo dei fatti estintivi successivi al pigno- ramento. I giudici del merito hanno accertato, in fatto, che, nella stessa determina dirigenziale che aveva disposto la risoluzione del contratto di appalto con la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., si dava atto dell'esistenza di un credito dell'appaltatrice per i lavori già svolti (di importo superiore a quello oggetto di assegnazione e, quindi, da ritenere compreso tra le somme oggetto della di- chiarazione di quantità positiva) e di un controcredito del co- mune per una (non meglio specificata) penale, con saldo favo- revole in favore del comune. Da tale accertamento in fatto è stato fatto discendere che lo stesso comune aveva in realtà inteso operare una compensa- zione tra i crediti dell'appaltatrice e il proprio controcredito, derivante dalla penale, con la precisazione che, sul piano giu- ridico, «la contabilità dei lavori termina e dà luogo alla com- pensazione legale ... ... proprio in forza della sopravvenuta ri- soluzione» e che, del resto, proprio il comune aveva reso di- chiarazione di quantità positiva circa l'esistenza del credito della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.. Va esclusa quindi la denunziata omissione di pronuncia. 3.2 Per quanto riguarda le ulteriori censure, va premesso che, secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata: - il comune ha reso dichiarazione di quantità positiva in rela- zione ad un credito della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. pignorato dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., e non risulta che in tale occasione ab- bia espresso riserve, effettuato precisazioni o in qualche modo indicato la natura provvisoria di tale credito o la sussistenza di termini e/o condizioni per il suo consolidamento e/o la sua ef- fettiva esigibilità, in relazione alla sua fonte contrattuale; Ric. n. 20778/2018 - Sez. 3 - Ad. 4 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 6 di 10 - dopo l'assegnazione di detto credito alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (senza che risultino espresse neanche dal giudice dell'esecuzione, nell'ordinanza di assegnazione, condizioni o precisazioni in ordine alla sua effettiva sussistenza), è stata disposta dal comune la risoluzione del contratto di appalto in- tercorrente con la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., da cui derivava quel credito; - nonostante la risoluzione del contratto di appalto, operata dal comune con propria determina dirigenziale, è stata dallo stesso ente riconosciuta, nella medesima determina, la sussi- stenza di crediti dell'appaltatrice per i lavori effettivamente svolti (per un importo superiore a quello oggetto dell'assegnazione) e tali crediti sono stati oggetto di compen- sazione con il controcredito del comune derivante dall'applicazione di una penale (di cui peraltro non risulta la precisa natura). Orbene, il comune ricorrente sostiene, in proposito: - che il credito pignorato e assegnato aveva ad oggetto l'importo dovuto in base ad un S.A.L. relativo al contratto di appalto con la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e dunque era solo provvisorio (è opportuno precisare che la controricorrente so- stiene, al contrario, che si trattava di un credito definitivo ma- turato per spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza); - che, in base alla contabilità definitiva, successiva al collaudo dei lavori eseguiti dall'appaltatrice, sarebbe stata accertata l'insussistenza del predetto credito e, quindi, non sarebbe sta- ta operata in realtà alcuna compensazione; - di conseguenza, nella specie non si sarebbe verificata una causa di estinzione del credito successiva al pignoramento, ma semplicemente sarebbe stata eccepita all'assegnatario la mancanza di un presupposto necessario per la sua stessa esi- stenza. Ric. n. 20778/2018 - Sez. 3 - Ad. 4 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 7 di 10 Le indicate deduzioni del comune ricorrente presuppongono una ricostruzione dei fatti radicalmente diversa da quella ope- rata dalla corte di appello e da quest'ultima posta a fonda- mento della decisione impugnata: esse dovrebbero, peraltro, trovare eventualmente riscontro in una serie di atti processua- li e di documenti dei quali non solo nel ricorso non è richiama- to lo specifico contenuto, ma neanche è indicata l'esatta allo- cazione nel fascicolo processuale, in palese violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. In particolare, gli assunti in diritto del comune potrebbero eventualmente essere valutati nel merito se risultasse corretta la ricostruzione dei fatti che lo stesso prospetta e, quindi, se potesse riconoscersi che la corte di appello è occorsa in un vi- zio di sussunzione di quei fatti nell'ambito delle norme appli- cabili (ciò che in sostanza assume il comune). Ma, a tal fine, sarebbe stato necessario uno specifico, puntua- le e preciso richiamo del contenuto: - dell'atto di pignoramento, onde verificare in quali esatti ter- mini fosse stato individuato il credito pignorato; - della dichiarazione di quantità resa dal comune, onde verifi- care per quale esatto titolo, nonché in che misura ed in quali termini quest'ultimo si fosse riconosciuto debitore della Zacca- ri [OSCURATO:SOCIETA]. (e dunque valutare se effettivamente era stata effettuata una dichiarazione di quantità in relazione ad una ragione di credito di natura meramente provvisoria, in quanto derivante da un S.A.L. per un contratto di lavori pub- blici in corso di esecuzione, ancora soggetto ad approvazione finale dei lavori e a collaudo, come sostiene il comune, o se invece, come sostiene la controricorrente, fosse stato sempli- cemente riconosciuto un credito dell'impresa ormai definitivo); - dell'ordinanza di assegnazione, onde verificare l'effettivo og- getto della stessa e l'effettiva eventuale sussistenza, in tale provvedimento, di elementi idonei a consentire di ritenere che Ric. n. 20778/2018 - Sez. 3 - Ad. 4 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 8 di 10 era stato di fatto assegnato il credito con le caratteristiche di provvisorietà indicate dal comune e non un credito ritenuto definitivo, certo, liquido ed esigibile; - del verbale di collaudo e della contabilità finale dei lavori, onde verificare se effettivamente, come sostiene il comune, il credito oggetto dell'assegnazione era stato escluso in sede di contabilità finale o se invece, come afferma la corte di appello, esso era stato riconosciuto come sussistente, ma compensato con la penale; - della determina dirigenziale con la quale era stata disposta la risoluzione del contratto di appalto, era stata applicata la penale ed erano state poi determinate le somme rispettiva- mente a credito del comune e a credito dell'appaltatrice, onde verificare se, come affermato dalla corte di appello, era stata riconosciuta la sussistenza del credito oggetto di assegnazione e operata una compensazione legale con il controcredito del comune relativo alla penale o se invece, come afferma il co- mune, in sede di contabilità finale era stata semplicemente esclusa la sussistenza del credito dell'appaltatrice oggetto dell'assegnazione. Mancano invece nel ricorso (o sono comunque inadeguati) specifici, puntuali e precisi richiami al contenuto degli atti sora elencati, né è indicata l'allocazione degli stessi nel fascicolo processuale. In mancanza, non è possibile verificare se sia corretta l'impostazione in diritto posta dalla corte di appello a fonda- mento della decisione impugnata o se possano invece ritenersi fondate le censure in diritto dell'ente ricorrente. Le censure in esame sono pertanto inammissibili ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. 4. Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Ric. n. 20778/2018 - Sez. 3 - Ad. 4 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 9 di 10 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna il comune ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricor- rente, liquidandole in complessivi C 6.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del c
Sentenza Cassazione n. 28943/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris