CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2022
Cassazione n. 21565/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che con sentenza del 14 ottobre 2021 la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara, che aveva dichiarato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati a lui ascritti di cui ai capi d'imputazione (riqualificati in primo grado ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90), condannandolo alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 800,00 di multa; Considerato che avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo di difensore, lamentando, con motivo unico, la violazione di legge in relazione all'art. 530, comma 2, c.p.p., per non avere il giudice di seconde cure proceduto alla assoluzione dell'imputato in base alla circostanza che lo stesso, nei periodi in cui i fatti di reato si sarebbero verificati presso la città di Novara, si trovasse a Bologna, ricoverato in ospedale. Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto basato su censure formulate in modo non specifico, che hanno ad oggetto profili sui quali la motivazione della sentenza impugnata risulta pienamente sufficiente e logicamente coerente; la Corte d'appello di Torino, infatti, ha esposto le ragioni in base alle quali ha ritenuto logicamente plausibile la avvenuta coesistenza, nel medesimo periodo di tempo, da un lato, dei fatti di reato e, dall'altro, dei ricoveri ospedalieri cui sarebbe stato sottoposto l'imputato; e ciò, in particolare, in considerazione del dilatato arco temporale durante il quale i reati stessi sarebbero stati portati a consumazione (quello di cui al primo capo d'imputazione, tra aprile e settembre 2016; quello di cui al secondo, tra gennaio 2016 e la primavera del 2017): è stato dunque ritenuto in modo logico pienamente possibile che, che nel medesimo periodo di tempo, oltre ad aver commesso i fatti di reato di cui al presente procedimento, l'imputato fosse stato anche ricoverato per tre volte in ospedale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]