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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2024

Cassazione n. 09513/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2024 del TRIBUNALE di PRATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha confermato la condanna del ricorrente per le contravvenzioni di cui agli artt. 71, commi 4 e 2, D.Igs. 81/2008, deducendo, con unico motivo, mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto riferimento al gravissimo ed elevato rischio per l'incolumità dei dipendenti causato dall'assenza di linguette metalliche nel blocco di fermo macchina e dall'assenza di dispositivi idonei a scongiurare che le mani dei lavoratori entrassero in contatto con le macchine, riscontrando che tali attrezzature erano in uso al momento dell'accertamento, così implicitamente escludendo la tenuità del fatto.

Si ricorda, al riguardo, che in tema di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato (Sez.5, n 27202 del 11/12/2012, Rv. 256314).

Rilevato che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 08/11/2024 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2024 del TRIBUNALE di PRATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha confermato la condanna del ricorrente per le contravvenzioni di cui agli artt. 71, commi 4 e 2, D.Igs. 81/2008, deducendo, con unico motivo, mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto riferimento al gravissimo ed elevato rischio per l'incolumità dei dipendenti causato dall'assenza di linguette metalliche nel blocco di fermo macchina e dall'assenza di dispositivi idonei a scongiurare che le mani dei lavoratori entrassero in contatto con le macchine, riscontrando che tali attrezzature erano in uso al momento dell'accertamento, così implicitamente escludendo la tenuità del fatto. Si ricorda, al riguardo, che in tema di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato (Sez.5, n 27202 del 11/12/2012, Rv. 256314). Rilevato che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 08/11/2024 Il consigliere estensore Il Presidente