CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 1 gennaio 1972
Cassazione n. 00080/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1972 [OSCURATO:PERSONA] nato il 19/05/1966 [OSCURATO:PERSONA] nato il 22/02/1988 avverso la sentenza del 27/09/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero RITENUTO irii FATTO 1.La Corte di appello di Firenze il 27 settembre 2019 ha parzialmente riformato la sentenza, impugnata dagli imputati, con la quale il G.u.p. del Tribunale di Firenze il 30 giugno 2017, all'esito del giudizio abbreviato: ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di importazione e detenzione a fine di cessione di hashish, di detenzione a fine di cessione e di tentativo di vendita o di cessione di cocaina e di detenzione illegale e di cessione di hashish (capi nn. 2, 3 e 5), fatti commessi tra dicembre 2014 e giugno 2015 e, con le generiche equivalenti all'aggravante ex art. 80 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con l'aumento per la continuazione, riconosciuta la recidiva qualificata, lo ha condannato alla pena di giustizia, applicata in aumento rispetto alla condanna del G.i.p. del Tribunale di Pisa del 3 marzo 2016, irrevocabile il 12 ottobre 2016, concernente reato stimato più grave; ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di importazione e detenzione a fine di cessione di hashish e di importazione di hashish (capi nn. 2 e 4 dell'editto), fatti commessi da dicembre 2014 ad agosto 2015, e, ritenuto più grave il reato di cui al capo n. 2), con l'aumento per la continuazione, anche interna, e con la diminuzione per il rito, lo ha condannato alla pena di giustizia; ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati importazione e detenzione a fine di cessione di hashish e di detenzione a fine di cessione e di tentativo di vendita o cessione di cocaina (capi nn. 2 e 3 dell'editto), fatti commessi da dicembre 2014 ad agosto 2015, e, ritenuto più grave il reato di cui al capo n. 2), con l'aumento per la continuazione, anche interna, e la diminuzione per il rito, lo ha condannato alla pena di giustizia; ebbene, la Corte di appello, esclusa l'applicazione della recidiva quanto a [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto dell'esito nel senso dell'equivalenza del giudizio di bilanciamento già effettuato da parte del giudice di primo grado, ha rideterminato, riducendola, la pena, mentre ha rigettato i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; con conferma nel resto. 2. Ricorrono per la cassazione della sentenza gli imputati, tramite separati ricorsi curati dal medesimo difensore di fiducia. 3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] si affida a due motivi con cui censura violazione di legge (il primo motivo) e vizio di motivazione (il secondo). 3.1. Con il primo motivo lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (artt. 81 e 133 cod. peri.) e, in conseguenza, erronea determinazione della pena base. I giudici di merito avrebbero - ma, si stima, erroneamente ed illegittimamente - considerato quale pena base sulla quale poi calcolare gli aumenti in continuazione per i fatti per cui è processo non già quella finale definitivamente inflitta con la sentenza irrevocabile del G.u.p. del Tribunale di Pisa (tre anni ed otto mesi di reclusione e :1.2.000,00 euro di multa) ma quella che in quel processo era la pena iniziale (cioè cinque anni ed otto mesi di reclusione e 16.000,00 euro di multa), poi ridotta sino alla sanzione finale. 3.2. Tramite il secondo motivo denuncia difetto di motivazione quanto alla mancanza di motivazione nell'indicare gli aumenti di pena operati a titolo di continuazione, aumenti che la Corte di appello si limita a definire congrui, contrariamente al principio affermato, tra le altre pronunzie, da Sez. 1, n. 39356 del 27/03/2019, ric. Ragusa, non mass. 4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] si affida a tre motivi con i quali censura violazione di legge (il primo motivo), anche sotto il profilo della mancanza di apparato giustificativo (il terzo motivo), e difetto di motivazione (il secondo ed il terzo motivo). 4.1.Con il primo motivo ed il secondo motivo - che appare opportuno indicare congiuntamente - ci si duole della violazione degli artt. 110 cod. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. Richiamata la motivazione della sentenza di primo grado ed i motivi di appello con cui si sottolineava la mancanza di prova in capo al ricorrente della consapevolezza dei traffici delittuosi del padre [OSCURATO:PERSONA] (capo n. 4) e circa l'esistenza di qualsiasi apporto concorsuale da parte di [OSCURATO:PERSONA] nell'attività di importazione di droga in Italia (capo n. 2), si assume non essere state indicate quali siano le condotte poste in essere dall'imputato per agevolare l'importazione di stupefacente dall'estero e non avere scandagliato l'elemento soggettivo del reato che avrebbe animato l'imputato. Le motivazioni, infatti, fanno riferimento più alla spiegazione relativa all'ipotizzato reato associativo, per il quale è intervenuta assoluzione, non impugnata, più che all'analisi del singolo reato. Del resto, la sola presenza dell'imputato in [OSCURATO:PERSONA] dicembre 2014 ed al porto di Genova il 13 dicembre 2014 non sarebbe idonea a dimostrare la consapevolezza dell'attività delittuosa da parte dell'odierno ricorrente né l'avere fornito un contributo né morale né materiale. Per contro, la presenza del giovane, di soli diciotto anni, trova adeguata spiegazione nella necessità di aiutare il padre nella trattativa per acquistare un'automobile, e ciò in ragione della maggiore conoscenza da parte del ragazzo della lingua italiana. Peraltro, la stessa sentenza impugnata esclude espressamente la prova della partecipazione del ricorrente alla fase organizzativa dell'importazione.Si richiama giurisprudenza di legittimità sulla distinzione tra mera conoscenza dell'altrui illecito, in difetto di obbligo di impedire l'evento, e concorso nel reato. 4.2. Con il terzo motivo lamenta omissione di pronunzia, per non avere la Corte di appello speso nessuna parola per confutare le doglianze svolte nell'impugnazione di merito in relazione al capo n. 4) dell'editto. 5. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] tramite un unico motivo censura violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Il diniego della Corte di appello, incentrato sulla gravità dei fatti, con particolare riferimento alla quantità ingente di sostanza stupefacente, sicuramente tale da saturare le piazze dello spaccio, e sul mancato ripensamento circa i reati commessi, sarebbe manifestamente illogico: infatti, il mercato della droga è clandestino, sicchè il riferimento in questione sarebbe irrazionale, mentre la mancata collaborazione non sarebbe elemento che possa essere utilmente valutato. Al tempo stesso la Corte di appello ha trascurato di prendere in considerazione il ruolo di secondo piano, sicuramente ancillare e subordinato ad altri, dell'imputato nella vicenda. Sarebbe stata omessa, insomma, da parte dei giudici di merito, la doverosa valutazione sulla personalità dell'imputato. 6. Il P.G. della S.C. il 7 ottobre 2021 ha chiesto il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Appare opportuno prendere le mosse dal ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Quanto agli aumenti in continuazione, la sentenza di appello si limita a dichiarare di condividere quanto disposto dalla sentenza di primo grado (p. 6); quindi emenda, in accoglimento di motivo di appello (pp. 3-5 dell'impugnazione di merito), l'errore contenuto nella decisione del Tribunale, che, dopo avere giudicato equivalenti le circostanze eterogenee, aveva nondimeno operato un aumento per la recidiva. Alla p. 26 della sentenza di primo grado si legge che pena base per il più grave reato è quella di anni cinque e mesi sei di reclusione e 12.000,00 euro di multa, con aumento ex art. 81 cod. pen di un anno e due mesi di reclusione e 6.000,00 euro di multa per il capo n. 2 (e così sino a sei anni e otto mesi di reclusione e 18.000,00 euro di multa) e con ulteriore aumento di un anno e due mesi di reclusione e 3.000,00 euro di multa per il capo n. 3 (e così sino a sette anni e dieci mesi di reclusione e 21.000,00 euro di multa) ed ancora di otto e mesi di reclusione e 3.000,00 euro di multa (e così sino a otto anni e sei mesi di reclusione e 24.000,00 euro di multa); la sanzione così risultante di otto anni e sei mesi di reclusione (cioè di 102 mesi) e 24.000,00 euro di multa è stata ridotta dalla Corte di appello, che, appunto, ha escluso l'erroneo aumento per la recidiva, di un terzo sino a cinque anni ed otto mesi di reclusione (mesi 68, infatti: 102: 3 = 34 X 2 = 68) e 16.000,00 euro di multa. Osserva il Collegio che la riferita parte motivazionale non contiene la spiegazione del perché la Corte territoriale sia partita dalla sanzione-base di cinque anni e sei mesi di reclusione: tuttavia, a tale omissione può porsi rimedio mediante lettura delle pp. 25-26 della decisione di primo grado, ove si evidenzia la gravità del reato. Ciò posto, si rammentare che tramite l'atto di appello (p. 6) si era censurata la quantità degli aumenti in continuazione, dovendosi osservare che non si rinviene alcuna motivazione al riguardo nelle sentenze di merito. Tenuto conto che con - condivisibile, recente - decisione n. 47127/21 del 24/06/2021, ric. Pizzicone, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato il principio di diritto che, ove riconosca la continuazione tra reati, il Giudice deve calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati, ritiene il Collegio necessario l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente all'ammontare della pena inflitta a titolo di continuazione, non avendo la Corte di appello fornito alcuna giustificazione al riguardo. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], invece, è manifestamente infondato. 2.1. I primi due motivi, già posti con l'atto di appello, sono stati disattesi con sintetica motivazione, che si rinviene alle pp. 4-5 della sentenza impugnata, ove si sottolineano una pluralità di elementi che conducono all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato in relazione al capo n. 2 dell'editto: il ricorso si pone, dunque, in termini meramente reiterativi. 2.2. Quanto, poi, al terzo motivo, si osserva che alle pp. 2-6 dell'atto di appello si contesta la penale responsabilità dell'imputato in relazione al capo n. 2 dell'editto, mentre alle pp. 6-8 si contesta la responsabilità quanto al capo n. 4. Ebbene, alle pp. 4-5 della sentenza impugnata si tratta, in effetti in maniera sintetica ma sufficiente e logica, della responsabilità dell'imputato, aspetto che viene affrontato anche alle pp. 5-12 (capo n. 2) e alla pp. 15-19 (capo n. 4) della sentenza impugnata, da leggere congiuntamente alla p. 18 della decisione di primo grado. Anche sotto tale profilo, il ricorso si limita a reiterare, senza che emergano elementi di novità, doglianze già disattese. 3. Quanto, infine, al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], basato su di un unico motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, deve tenersi conto che la relativa motivazione, pur in disparte gli incerti riferimenti alla incerta nozione di "saturazione delle piazze" ed alla mancata collaborazione, valorizza comunque la gravità della condotta e l'ingente quantitativo di droga (pp. 5-6), elementi che risultano sufficienti, adeguati e logici per il diniego delle attenuanti generiche, peraltro nella concorrente rilevata assenza di elementi positivi per il riconoscimento delle stesse (come si legge espressamente alla p. 26 della sentenza di primo grado). 4.Consegue la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di EI [OSCURATO:PERSONA]: essendo le impugnazioni inammissibili e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. La sentenza impugnata va, invece, annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente all'ammontare della pena inflitta a titolo di continuazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Firenze - diversa Sezione. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'ammontare della pena inflitta a titolo di continuazione e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze. Dichiara la irrevocabilità dell'accert