CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01549/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA Sul ricorsoiscritto al n. 34834/2019 e proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio eletto presso lo studio e la persona dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato recapito p.e.c., come da procura in calce al ricorso; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito p.e.c., in virtù dell’elezione di domicilio presso quest’ultimo difensore con studio in Roma via degli Scipioni n. 268/A, come da procura in calce al ricorso; -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] materia del contendere- art 372 bis cod. proc. civ.; compensazione delle spese- comportamento conforme al principio di lealtà Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma via dei Portoghesi n. 12, elettivamente domicilia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 4043 / 26 /201 9 pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, sez. staccata di Brescia, in data 9/4/2019 e depositata il 15/10/2019; ascoltatala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025 dal consigliereSabrina Serrelli; La Corte osserva: [OSCURATO:PERSONA] 1.Con avviso di accertamento n. T9F01C200521/2014 l’Agenzia delle Entrate di Bergamo, dato atto della intervenuta cessione di fabbricato, contestava a [OSCURATO:PERSONA] maggiore IRPEF per euro 103.396,00 (tassazione separata), oltre sanzioni, ritenendo che dall’atto di cessione verificato risulta sse l’oggetto dell’operazione commerciale da individuarsi in un immobile soggetto a demolizione - perché abusivo-con ricostruzione e, quindi, che si trattava di cessione di bene assimilato a terreno edificabile ai sensi dell’art. 67, primo comma, lett. b) e dell’art. 68 del d.P.R. 917/1986. 2. Con avviso di accertamento n.T9F01C200520/2014 l ’Agenzia delle Entrate di Bergamo contestava aFacchetti Graziella per il periodo di imposta 2009 una plusvalenza non dichiarata pari ad euro 885.152,50 da assoggettare a tassazione separata ai sensi degli artt. 67, primo comma, lett. b) e 17, primo comma, lettera g-bisdel d .P.R. 917/1986. L’accertamento era scaturito dal medesimo atto di compravendita a rogito del notaio [OSCURATO:PERSONA], rep n. 125388, racc. n.43638 del 19/2/2009 registrato il 24/2/2009 al n. 2536, serie 1T del [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo, con il quale entrambe le contribuenti cedevano in quote diverse la proprietà di un complesso immobiliare con annessa area urbana alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. 3. Le contribuenti con autonomi ricorsi, poi riuniti in primo grado, impugnavano gli atti di accertamento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Bergamoche li accoglieva dichiarando l’illegittimità degli avvisi e compensando le spese di lite. 4. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello, le contribuenti si costituivano e la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva le doglianze dell’Ufficio ritenendo che l’atto di cessione avesse in realtà ad oggetto un’area edificabile e non degli edifici con conseguente applicazione dell’art. 67, primo comma, lett. b)del d.P.R. 917/1986, qualificando redditi diversi le plusvalenze conseguite dalle cedenti. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, condannava parte contribuente al pagamento delle spese del grado liquidandolein euro 2.000,00. 5. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] proponesuccessivo ricorso per cassazione articolando quattro motivi di ricorso. L’Agenzia si costituisce con controricorso. 6. In data 26/9/2025 la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato il provvedimento reso dall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]di annullamento in autotutela dell’avviso di accertamento n. T9F01C200521 , con richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere. 7. In data 14/10/2025 la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha inviato in via telematica gli atti già depositati in cartaceo il 9/11/2020 e cioè l’istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in considerazione dell’annullamento in autotutela dell’avviso di accertamento T9F01C200520, con condanna dell’Ufficio alla rifusione delle spese del giudizio, da distrarsi in favore dei difensori che le hanno anticipate. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., e dell’art.36 n. 4 del D.lgs. 546/1992, stante la carenza di motivazione della sentenza impugnata e l’omessa pronuncia sulla domanda proposta in via subordinata di disapplicazione delle sanzioni. 2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 23 Cost. e 12 preleggi al cod. civ., in quanto l’art. 67 lett. b) del d.P.R. 917/1986 ha ad oggetto le sole cessioni di aree edificabili, mentre nella vicenda in esame la cessione ha ad oggetto un fabbricato. 3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente deduce la violazione degli artt. 67 e 68 e dell’art. 10 bis della L. 212/2000, poiché considerare cessione di area edificabile il trasferimento di un fabbricato da demolire viola i principi di funzionamento dei redditi diversi. 4. Con il primo motivo di ricorso, proposto in relazione all’art. 360, primo comma n. 4, cod. proc. civ, la ricorrente incidentale deduce la nullità della sentenza per carenza di motivazione o motivazione apparente, violazione e falsa applicazione degli artt. 132 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., dell’art. 36, secondo comma, n. 4, del D.lgs. 546/1992, poiché la sommaria e lacunosa esposizione sia delle contestazioni dell’Ufficio, sia delle difese della contribuente non rende possibile verificare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia compreso e valutato gli elementi posti alla sua attenzione, non essendo in ogni caso possibile comprendere quali elementi siano stati posti a fondamento della decisione. 5. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente incidentale lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, nella parte in cui la decisione impugnata omette di valutare la circostanza secondo cui il contratto di compravendita aveva ad oggetto la cessione di un compendio immobiliare e non un terreno edificabile. 6. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente incidentale lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 67 del d .P.R. 917/1986, poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha interpretato l’art. 67, primo comma, lett. b) del citato dettato normativo , in materia di tassazione delle plusvalenze ai fini delle imposte dirette, in modo del tutto contrario al dettato normativo, applicandolo a fattispecie estranea a quelle previste nel testo stesso in quanto oggetto del contratto di compravendita non poteva essere considerato un terreno non esistente al momento della cessione. 7. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente incidentale lamenta la nullità della sentenza per omessa pronuncia non essendo stata in alcun modo esaminata la richiesta di disapplicazione delle sanzioni per sussistenza dell’esimente di cui all’art. 8 del D.Lgs. 546/1992. 8. Tanto premesso, ritiene la Corte che, sulla base della documentazione depositata dalle contribuenti ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., ratione temporis applicabile, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. 9.Al riguardo, giova precisare che qualora, successivamente alla notificazione del ricorso per cassazione, sia venuto meno per qualsiasi causa l’interesse all’impugnazione, deve ritenersi consentito, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., il deposito di documenti comprovanti la cessazione della materia del contendere, in quanto rientranti fra quelli relativi all’ammissibilità del ricorso (cfr. Cass. Sez. Un. n. 272/2023; Cass., Sez.5, 23/04/2025, n. 10602 ). 10. Dalla documentazione innanzi richiamata emerge che, nelle more del presente giudizio, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto all’annullamento totale in autotutela dei menzionati avvisi di accertamento, n. T9F01C200521/2014 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e n. T9F01C200520/2014 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e al conseguente sgravio del ruolo. Da tanto consegue il venir meno dell’interesse all’impugnazione per la ricorrente principale e per quella incidentale, avendo ottenuto il provvedimento chiesto in via giudiziale e, quindi , il soddisfacimento integrale della pretesa azionata; va dichiarata, quindi, la cessazione della materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 46, primo comma, D.lgs. 546/1992 , che contempla l'ipotesi dell'estinzione (parziale o totale) del giudizio nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere. 11. Quanto alle spese del giudizio, all’esito di una valutazione complessiva della lite compiuta ai sensi dell’art. 15, primo comma, D.lgs. 546/1992 e, pertanto, in un’ipotesi diversa dalla compensazione ope legisprevista dal comma 3 dell ’ art . 46 citato , quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 274 del 2005, deve ritenersi che quelle del presente giudizio di legittimità possano essere interamente compensate. Al riguardo va richiamato ilcomportamento conforme al principio di lealtà tenuto dall’[OSCURATO:PERSONA], la quale, prima della definizione del processo civile e, comunque, all’esito del secondo grado del giudizio di merito che pur l’ave va vista vittoriosa, ha provveduto con immediatezza all’annullamento degli atti di accertamento ed allo sgravio del ruolo, non constando né ipotesi di invalidità originaria degli atti di accertamento, né comportamenti negligenti dell’[OSCURATO:PERSONA] (Cass., sez. 6-5, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 3950; Cass., sez. 5, 29/11/2023, n. 33157; Cass, sez. 5, 22/07/2025, n. 20750); gli avvisi di accertamento erano infatti fondati su un’interpretazione dell’art. 67, lett. b, del d.P.R. 917/1986relativo alla cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoriache l’Agenzia aveva inteso estendere anche ai terreni dove insisteva un fabbricato per il quale era stata già prevista la demolizione, di contrario avviso alla giurisprudenza di questa Corte che, di recente , ha consolidato l’orientamento in senso restrittivo (Cass., Sez.5, 05/11/2024, n. 28355; Cass., Sez.5 , 16/06/2025, n. 16047 ). Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, atteso che la definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere e conseguente estinzione esula dalla previsione normativa che va intesa in senso restrittivo limitata alle ipotesi ivipreviste. La Corte di cassazione, P.Q.M Dichiara