CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2025
Cassazione n. 16017/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Catanzaro che ha confermato la pronuncia emessa il 9 marzo 2021 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 589 cod. pen. Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 589 cod. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità perché entrambe le doglianze sulla motivazione si appalesano generiche in quanto prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall'art. 581 cod. proc. pen.), riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con correnti argomenti giuridici dal Giudice di merito (pp. 3, 4 e 5 sent. app.), nonché volte entrambe a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere estensore dIl esidente Pumic -