Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2342/2022
ECLI:EU:C:2022:566
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)
14 luglio 2022 (
*
)
«Impugnazione – Clausola compromissoria – Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) – Convenzione di sovvenzione – [OSCURATO:PERSONA] – Costi ammessi al finanziamento – Relazione d’indagine dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) che constata l’irregolarità di talune spese sostenute – Rimborso delle somme versate – Diritto di accesso al dossier dell’OLAF – Diritto di essere ascoltati – Onere della prova – Snaturamento dei fatti – Valore probatorio – Principio di proporzionalità – Arricchimento senza causa»
Nella causa C‑371/21 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 14 giugno 2021,
[OSCURATO:SOCIETA]
, con sede in Roma (Italia), rappresentata da V. Catenacci, F.S. Marini e R. Viglietta, avvocati,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
[OSCURATO:PERSONA] europea
, rappresentata da J. Estrada de Solà e S. Romoli, in qualità di agenti,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Decima Sezione),
composta da I. Jarukaitis, presidente di sezione, M. Ilešič e Z. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici,
avvocato generale: T. Ćapeta
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con la sua impugnazione, la [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «SGI») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 14 aprile 2021, [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑285/19, non pubblicata, EU:T:2021:190, in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso relativo a una convenzione di sovvenzione con la [OSCURATO:PERSONA] europea, registrata con il n. 619120 (in prosieguo: la «convenzione controversa»).
Contesto normativo
Diritto dell
’
Unione
2
Ai sensi dell’articolo 172 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della [OSCURATO:PERSONA], del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 2002, L 357, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 della [OSCURATO:PERSONA], del 23 aprile 2007 (GU 2007, L 111, pag. 13), i costi ammessi a un finanziamento a carico del bilancio dell’Unione europea sono i costi effettivamente sostenuti che, segnatamente, sono necessari per attuare l’azione o il programma di lavoro oggetto della sovvenzione, sono identificabili e verificabili, sono ragionevoli, giustificati e conformi ai requisiti di una sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell’economia e dell’efficienza.
3
Inoltre, ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole di partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007‑2013) (GU 2006, L 391, pag. 1), la convenzione di sovvenzione conclusa dalla [OSCURATO:PERSONA] con terzi per un’attività di ricerca e sviluppo tecnologico stabilisce i diritti e gli obblighi dei partecipanti nei confronti dell’Unione, in particolare per quanto riguarda il versamento del contributo finanziario di quest’ultima e le condizioni di ammissione al finanziamento dei costi sostenuti.
4
Più precisamente, in forza dell’articolo 31, paragrafo 3, lettere a) e c), del regolamento n. 1906/2006, i costi ammessi al finanziamento devono essere «effettivi» ed essere stati utilizzati «all’unico scopo di conseguire gli obiettivi dell’azione indiretta e ottenere i risultati previsti, nel rispetto dei principi di economia, efficienza ed efficacia».
Diritto belga
5
L’articolo 1134 del codice civile belga prevede che «[i] contratti stipulati a norma di legge hanno forza di legge tra le parti contraenti», «possono essere risolti solo per mutuo consenso o per le cause ammesse dalla legge» e «devono essere eseguiti secondo buona fede». L’articolo 1135 del medesimo codice precisa che «[i] contratti obbligano non solo a quanto in essi espressamente previsto, ma anche a tutte le conseguenze obbligatorie, per loro natura, secondo l’equità, gli usi o la legge». L’articolo 1315 di detto codice prevede peraltro che «[c]hi chiede l’esecuzione di un’obbligazione deve provarne l’esistenza» e che «[v]iceversa, chi afferma di essersene liberato deve provare il pagamento o il fatto che ha causato l’estinzione della sua obbligazione».
Fatti
6
I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 1 a 17 della sentenza impugnata e, ai fini del presente procedimento, possono essere riassunti come segue.
7
La SGI è una società di diritto italiano con sede a Roma (Italia).
8
Il 18 dicembre 2006 il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno adottato la decisione n. 1982/2006/CE, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU 2006, L 412, pag. 1).
9
Nell’ambito del settimo programma quadro, il 16 dicembre 2013 la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso l’accordo controverso con la [OSCURATO:PERSONA] (Politecnico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), in qualità di beneficiaria e coordinatrice di un consorzio di partecipanti, per finanziare il progetto [OSCURATO:PERSONA], finalizzato a dimostrare i benefici della gestione della ricarica artificiale degli acquiferi per affrontare le problematiche di carenza idrica legate a siccità, intrusione salina, ripristino o bonifica degli acquiferi e riutilizzo delle acque trattate. La SGI è una delle società beneficiarie menzionate nell’articolo 1 della convenzione controversa come parte del consorzio che beneficia della sovvenzione in questione. La durata del progetto [OSCURATO:PERSONA] era di 36 mesi a far data dal 1° dicembre 2013.
10
In forza della convezione controversa, la SGI ha ricevuto una sovvenzione per un importo totale pari a EUR 448 558,47.
11
La convenzione controversa comprendeva la convenzione principale di finanziamento e sette allegati. L’allegato I alla convenzione controversa conteneva una descrizione del progetto in questione e il suo allegato II conteneva le condizioni generali applicabili alla medesima convenzione (in prosieguo: le «condizioni generali»).
12
L’articolo 9 della convenzione controversa prevedeva che la sovvenzione in questione fosse disciplinata dalle disposizioni della convenzione stessa, dalle disposizioni applicabili del diritto dell’Unione e, in subordine, da quelle del diritto belga. Si precisava che il Tribunale e, a seguito di impugnazione, la Corte avevano competenza esclusiva a conoscere di qualsiasi controversia insorta tra l’Unione e un beneficiario nell’ambito d’applicazione di detta convenzione in merito all’interpretazione, all’applicazione o alla validità di quest’ultima e delle decisioni di imposizione di obblighi pecuniari, adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] in sede di applicazione della convenzione stessa.
13
Il punto II.14.1 delle condizioni generali specificava i criteri generali che i costi sostenuti per l’esecuzione del progetto in questione dovevano soddisfare per essere considerati costi ammessi al finanziamento e il punto II.15.1 delle condizioni generali conteneva precisazioni relative ai costi del personale. Inoltre, il punto II.21 di dette condizioni generali conteneva disposizioni dettagliate sul rimborso e sul recupero degli importi dovuti alla [OSCURATO:PERSONA]. Infine, il punto II.22 delle stesse condizioni generali conteneva precisazioni sui controlli finanziari e sui controlli che potevano essere effettuati nel contesto dell’applicazione dell’accordo in questione.
14
Nel 2014, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto eseguire due controlli finanziari in relazione a due progetti di cui la SGI era partner e beneficiaria. Al termine di questi due controlli, si è concluso che c’era un sospetto di frode. [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato questa conclusione all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), che il 23 dicembre 2014 ha avviato un’indagine amministrativa su diversi progetti che coinvolgevano la SGI (in prosieguo: l’«indagine dell’OLAF»).
15
Parallelamente all’indagine dell’OLAF, la SGI è stata oggetto di una procedura di concordato preventivo in Italia ed è stato nominato un amministratore giudiziario. Si è proceduto a una riorganizzazione della sua direzione e della sua struttura sociale, che ha comportato licenziamenti e pensionamenti del personale.
16
Il 6 luglio 2017, l’OLAF ha inviato alla SGI una lettera contenente una sintesi dei fatti emersi nel corso dell’indagine, invitando al contempo la SGI a presentare le proprie osservazioni entro un termine di due settimane. La SGI non ha presentato alcuna osservazione in merito.
17
Il 27 ottobre 2017, l’OLAF ha portato a termine la sua relazione per quanto riguarda la SGI (in prosieguo: la «relazione finale dell’OLAF»).
18
Per quanto riguarda il progetto [OSCURATO:PERSONA], l’OLAF ha concluso che le dichiarazioni della SGI relative alle spese del personale rivendicate per questo progetto (in prosieguo: le «spese contestate») erano viziate da gravi irregolarità e «manipolazioni», da cui conseguiva la loro mancanza di credibilità.
19
Con lettera raccomandata del 27 novembre 2018, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la SGI della sua intenzione di recuperare la somma di EUR 448 558,47, corrispondente ai contributi versati, oltre a EUR 44 855,84 di indennità contrattuali. Una versione pubblica della relazione finale dell’OLAF è stata allegata a questa lettera raccomandata. [OSCURATO:PERSONA] ha invitato la SGI a presentare le proprie osservazioni in merito entro 30 giorni.
20
Il 17 dicembre 2018 la SGI ha risposto alla lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 27 novembre 2018. In questa risposta, inviata alla [OSCURATO:PERSONA] per posta elettronica, la SGI ha chiesto l’organizzazione di un incontro, l’accesso ai documenti in possesso dell’OLAF, la sospensione della procedura di recupero e un periodo di almeno 90 giorni per presentare le proprie osservazioni. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tale risposta è stata inviata a un indirizzo di posta elettronica inesistente e non le è pervenuta.
21
Con lettera del 12 febbraio 2019, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla SGI una nota di addebito per un importo pari a EUR 493 414,31, il cui termine di pagamento era previsto per il 29 marzo 2019.
22
Con lettera raccomandata del 2 aprile 2019, in assenza di pagamento da parte della SGI, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato a quest’ultima una notifica formale, invitandola a pagare la somma di EUR 494 313,27. Tale somma comprendeva gli interessi dovuti al ritardo del pagamento.
23
Con lettera del 2 aprile 2019, la SGI ha ricordato alla [OSCURATO:PERSONA] che, con messaggio di posta elettronica del 17 dicembre 2018, riprodotto in allegato, aveva chiesto, segnatamente, l’accesso ai documenti in possesso dell’OLAF e la sospensione della procedura di recupero. Essa ha inoltre evidenziato il fatto che, nel messaggio di posta elettronica del 17 dicembre 2018, aveva rilevato la natura sproporzionata della misura di recupero della [OSCURATO:PERSONA] e informato di essere oggetto di una procedura fallimentare. La SGI ha peraltro ritenuto di avere il diritto di impugnare la nota di addebito di cui al punto 21 della presente sentenza, ai sensi dell’articolo 263 TFUE. Infine, essa ha chiesto la sospensione della procedura di recupero e di poter beneficiare di un procedimento amministrativo in contraddittorio.
24
Con lettera datata 27 aprile 2019, la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto alla lettera della SGI del 2 aprile 2019. In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la SGI del fatto che essa non aveva ricevuto il suo messaggio di posta elettronica del 17 dicembre 2018. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato il fatto che la sua lettera raccomandata del 27 novembre 2018 conteneva la relazione finale dell’OLAF e, nell’informare la SGI dell’esistenza di procedure per la richiesta di accesso ai documenti dell’OLAF, ha comunicato alla medesima che l’accesso ad altri documenti dell’OLAF era indipendente dalla procedura di recupero. In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato che alla SGI era stata data la possibilità di presentare osservazioni riguardo all’indagine dell’OLAF e ha ricordato che, con lettera raccomandata del 27 novembre 2018, essa aveva invitato la SGI a presentare le proprie osservazioni sulle contestazioni formulate a suo riguardo. In quarto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la SGI che, alla luce delle sue osservazioni, essa aveva riesaminato le spese per le quali le era stato chiesto il rimborso e aveva ritenuto che le sole spese per le quali non era stata dimostrata la regolarità fossero le spese del personale e le spese indirette a ciò connesse. Di conseguenza, essa ha deciso di non chiedere il recupero delle spese di subappalto il cui rimborso era stato originariamente richiesto. L’importo da recuperare è stato quindi ridotto a EUR 487 914,32.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
25
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 maggio 2019, la SGI ha proposto un ricorso fondato sull’articolo 272 TFUE, volto in sostanza a far dichiarare, in via principale, che essa non era tenuta a restituire l’importo di EUR 487 914,32 che costituiva una parte dell’importo totale che le era stato concesso nell’ambito della convenzione controversa, in subordine, che l’importo da rimborsare non poteva essere superiore a EUR 100 044,99 e, in ulteriore subordine, la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese sostenute per la realizzazione del progetto in questione, a titolo di «arricchimento senza causa».
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A sostegno del suo ricorso, la SGI ha dedotto quattro motivi. Il primo motivo verteva sulla violazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del principio di buona fede contrattuale, dei diritti della difesa, del diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo ai sensi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), del diritto ad una buona amministrazione ai sensi dell’articolo 41 della Carta, del diritto di accesso ai documenti, ai sensi dell’articolo 42 della Carta, del punto II.22 delle condizioni generali e dell’articolo 1134 del codice civile belga. Il secondo motivo riguardava l’insussistenza dell’infrazione e dei crediti fatti valere dalla [OSCURATO:PERSONA], dell’illegittimità e dell’infondatezza della relazione finale dell’OLAF, della violazione dei principi di presunzione di innocenza, di onere della prova e di equità sanciti dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU 2013, L 248, pag. 1), e un errore di valutazione delle prove, in violazione dell’articolo 1315 del codice civile belga. Il terzo motivo verteva su una violazione dei principi di proporzionalità, equità e buona fede contrattuale e del punto II.22 delle condizioni generali. Il quarto motivo verteva, in subordine, sul diritto della SGI a un risarcimento in ragione dell’arricchimento senza causa della [OSCURATO:PERSONA].
27
Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso della SGI.
Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte
28
Con la sua impugnazione la SGI chiede che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata, e
– accogliere le conclusioni da esse presentate dinanzi al Tribunale.
29
[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
– respingere l’impugnazione, e
– condannare la SGI alle spese.
Sull’impugnazione
30
A sostegno della sua impugnazione, la SGI solleva quattro motivi, sostenendo che il Tribunale avrebbe errato nel respingere i quattro motivi sollevati in primo grado.
31
Più specificamente, il primo motivo di impugnazione denuncia la violazione e la scorretta applicazione degli articoli 41, 42 e 47 della Carta nonché la violazione del principio di buona fede contrattuale nell’esecuzione della convenzione controversa. Il secondo motivo di impugnazione si basa, in sostanza, sugli errori commessi dal Tribunale nel contesto della valutazione delle prove. Il terzo motivo di impugnazione si fonda, in sostanza, sulla violazione dei principi di proporzionalità e buona fede contrattuale. Il quarto motivo di impugnazione si basa sull’errata applicazione delle condizioni dell’arricchimento senza causa.
32
Il secondo motivo di impugnazione deve essere esaminato per primo, seguito dal primo motivo di impugnazione e, infine, dagli altri motivi di impugnazione, nell’ordine in cui i motivi medesimi sono stati sollevati.
Sul secondo motivo
33
Il secondo motivo di impugnazione, che si basa essenzialmente sugli errori commessi dal Tribunale nella valutazione delle prove, è suddiviso in tre parti.
Sulla prima parte del secondo motivo di impugnazione, relativa allo snaturamento della relazione finale dell’OLAF
–
Argomenti delle parti
34
Con la prima parte del secondo motivo di impugnazione, la SGI sostiene che la ricostruzione dei fatti effettuata dal Tribunale al punto 53 della sentenza impugnata sulla base della relazione finale dell’OLAF sarebbe errata e, inoltre, rimessa in questione dal contenuto della lettera raccomandata della [OSCURATO:PERSONA] del 27 novembre 2018. In particolare, tale lettera raccomandata non menzionerebbe alcun reclamo relativo né a un «terzo» né a un «quarto» dipendente assegnato al progetto [OSCURATO:PERSONA], e il Tribunale avrebbe fatto riferimento in termini generali a presunte irregolarità che sarebbero emerse dalla relazione finale dell’OLAF. Inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente accertato, al punto 54 della sentenza impugnata, che l’OLAF aveva presentato nella sua relazione finale, avallata dalla [OSCURATO:PERSONA], indizi concreti dell’esistenza di un rischio che l’orario di lavoro dichiarato dalla SGI non soddisfacesse le condizioni di ammissione al finanziamento. In particolare, essa sostiene che nessuno degli inadempimenti di cui è stata accusata dall’OLAF riguarderebbe specificamente il progetto [OSCURATO:PERSONA].
35
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che le argomentazioni della SGI debbano essere respinte.
–
Giudizio della Corte
36
Nell’ambito della prima parte del secondo motivo di impugnazione, la SGI lamenta, in sostanza, uno snaturamento del contenuto della relazione finale dell’OLAF da parte del Tribunale.
37
A questo proposito, va ricordato che la Corte ha ripetutamente affermato che il Tribunale è l’unico competente ad accertare i fatti, salvo che l’inesattezza materiale delle sue conclusioni risulti dai documenti del fascicolo che gli sono stati sottoposti, e a valutare le prove addotte. L’accertamento di tali fatti e la valutazione di tali elementi non costituiscono, di conseguenza, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte, salvo il caso di un loro snaturamento (sentenze del 29 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/ANKO, C‑78/14 P, EU:C:2015:732, punto 22 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 14 gennaio 2021, ERCEA/[OSCURATO:PERSONA], C‑280/19 P, non pubblicata, EU:C:2021:23, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).
38
Secondo costante giurisprudenza della Corte, uno snaturamento deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove (sentenze del 29 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/ANKO, C‑78/14 P, EU:C:2015:732, punto 54 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 14 gennaio 2021, ERCEA/[OSCURATO:PERSONA], C‑280/19 P, non pubblicata, EU:C:2021:23, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).
39
Nella fattispecie, occorre rilevare che le affermazioni a cui si fa riferimento nelle argomentazioni della SGI non rivelano alcuno snaturamento dei fatti.
40
In primo luogo, il progetto [OSCURATO:PERSONA] è stato esplicitamente oggetto dell’indagine dell’OLAF. Come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], il fatto che questo progetto sia citato raramente nella relazione finale dell’OLAF è dovuto, tra l’altro, alla mancata produzione dei fogli di presenza relativi a tale progetto. Peraltro, sebbene la [OSCURATO:PERSONA] abbia fatto riferimento, nella sua lettera raccomandata del 27 novembre 2018, a due soli dipendenti assegnati a detto progetto, altri dipendenti sono menzionati in relazione a quest’ultimo nella relazione finale dell’OLAF, a cui tale lettera raccomandata fa esplicito riferimento.
41
In secondo luogo, la SGI si limita, in sostanza, a fare riferimento ad alcuni passaggi della relazione finale dell’OLAF, ignorandone altri, e ad affermare che le constatazioni di cui ai punti 53 e 54 della sentenza impugnata sarebbero errate. La SGI chiede quindi implicitamente alla Corte di riesaminare i fatti, ciò che non rientra nelle competenze di quest’ultima in sede di impugnazione.
42
Ciò posto, la prima parte del secondo motivo deve essere respinta, in quanto in parte irricevibile e in parte infondata.
Sulla seconda parte del secondo motivo, relativa a errori di valutazione dei fogli di presenza del personale
–
Argomenti delle parti
43
Con la seconda parte del secondo motivo di impugnazione, la SGI fa valere, in sostanza, riferendosi segnatamente ai punti 47, 50, 51, 53, 54 e 60 della sentenza impugnata, che il Tribunale sarebbe incorso in errore nell’ambito della valutazione dei fogli di presenza del personale assegnato al progetto [OSCURATO:PERSONA].
44
A questo proposito, in primo luogo, la SGI sostiene che non sarebbe provato che essa non abbia prodotto, durante l’indagine dell’OLAF, tali fogli di presenza o altri elementi di prova intesi a dimostrare il sostenimento delle spese contestate. Essa aggiunge che i documenti del fascicolo di tale indagine non sarebbero stati messi a sua disposizione, nonostante la sua esplicita richiesta alla [OSCURATO:PERSONA], e che pertanto essa non avrebbe avuto modo di determinare quali documenti l’OLAF avesse raccolto nel corso della sua indagine.
45
In secondo luogo, la SGI contesta i motivi secondo cui i fogli di presenza prodotti dinanzi al Tribunale non consentirebbero di dimostrare la regolarità delle spese controverse. A suo avviso, non sarebbe corretto affermare che l’autenticità di questi fogli di presenza possa essere messa in discussione per il solo fatto che essi sono firmati dal suo rappresentante legale e non dai dipendenti interessati. Essa sostiene che né la convenzione controversa né le altre fonti di riferimento avrebbero prescritto modalità specifiche per la redazione dei suddetti fogli di presenza. Inoltre, essa sostiene che gli stessi fogli di presenza consentirebbero di verificare la diretta e totale concordanza tra le ore e i costi dichiarati alla [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e le ore e i costi effettivi, dall’altro, conformemente al punto II.14 delle condizioni generali.
46
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che le argomentazioni della SGI debbano essere respinte.
–
Giudizio della Corte
47
Nella seconda parte del secondo motivo di impugnazione, la SGI sostiene innanzitutto che non sarebbe stato provato, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale al punto 53 della sentenza impugnata, che essa non aveva prodotto, durante l’indagine dell’OLAF, i fogli di presenza a sostegno dell’esborso delle spese in questione.
48
Al punto 49 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ricordato, segnatamente, che il rimborso dei costi dichiarati dal beneficiario di una sovvenzione era altresì subordinato alla condizione che l’interessato avesse rispettato gli obblighi finanziari ad esso incombenti e, in particolare, che la [OSCURATO:PERSONA] avesse potuto verificare se tali costi fossero effettivamente ammessi al finanziamento e giustificati. Inoltre, ai punti 51 e da 53 a 55 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che l’OLAF aveva presentato indizi concreti dell’esistenza di un rischio che l’orario di lavoro dichiarato dalla SGI non soddisfacesse le condizioni di ammissione al finanziamento e che spettasse alla SGI dimostrare, mediante elementi probatori, che dette condizioni fossero state rispettate. Peraltro, al punto 57 della sentenza impugnata, il Tribunale ha osservato che dal fascicolo non risultava che la SGI avesse prodotto fogli di presenza dinanzi all’OLAF o alla [OSCURATO:PERSONA]. Infine, al medesimo punto 57, il Tribunale ha constatato che, non avendo la SGI adempiuto all’obbligo di mettere a disposizione dell’OLAF o della [OSCURATO:PERSONA] i documenti giustificativi del sostenimento delle spese in questione, questi ultimi non hanno potuto concludere che esse fossero ammesse al finanziamento, conformemente al punto II.14 delle condizioni generali.
49
A questo proposito, occorre rilevare che il Tribunale ha correttamente statuito che, nelle circostanze del caso di specie, l’onere della prova incombeva alla SGI. La presenza di indizi concreti dell’esistenza del rischio che i requisiti per il finanziamento delle spese controverse non siano soddisfatti è infatti sufficiente a che l’onere della prova incomba al beneficiario del contratto (v., in tal senso, sentenza del 22 ottobre 2020, EKETA/[OSCURATO:PERSONA], C‑273/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:852, punto 74).
50
Inoltre, al punto 53 della sentenza impugnata, espressamente citato nelle argomentazioni della SGI, il Tribunale si è limitato a descrivere le informazioni che potevano essere tratte dalla relazione finale dell’OLAF e, come risulta dai punti da 36 a 42 della presente sentenza, nessun argomento della SGI consente di concludere che il contenuto di tale relazione sia stato snaturato dal Tribunale.
51
Il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nemmeno laddove, al punto 57 della sentenza impugnata, a cui si fa riferimento, almeno implicitamente, nelle argomentazioni della SGI, ha giudicato che dal fascicolo non risultava che la SGI avesse prodotto fogli di presenza intesi a dimostrare la regolarità delle spese controverse dinanzi all’OLAF o alla [OSCURATO:PERSONA].
52
Infatti, alla luce degli indizi presentati dall’OLAF nella sua relazione finale, l’onere della prova della regolarità di tali spese incombeva alla SGI. Inoltre, come risulta dal punto 57 della sentenza impugnata, ai sensi del punto II.22, paragrafo 2, delle condizioni generali la SGI era tenuta a mettere a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] tutte le informazioni e i dati dettagliati che potevano essere richiesti al fine di verificare se la convenzione controversa fosse gestita correttamente e se le disposizioni della convenzione medesima fossero rispettate riguardo alla sua attuazione e alla ripartizione dei costi. Inoltre, a parte il fatto che la SGI, ai sensi del punto II.22, paragrafo 3, delle condizioni generali, era obbligata a conservare tutti i documenti relativi a detta convenzione fino a cinque anni dopo la fine del progetto in questione, essa era nella posizione migliore per produrre i documenti a riprova del sostenimento delle spese controverse, come i fogli di presenza. Peraltro, la SGI non sostiene nemmeno che a un dato momento tali documenti siano stati effettivamente messi a disposizione dell’OLAF o della [OSCURATO:PERSONA].
53
In secondo luogo, la SGI contesta la valutazione compiuta dal Tribunale dei fogli di presenza prodotti dinanzi a quest’ultimo.
54
Dopo aver giudicato, ai punti da 53 a 58 della sentenza impugnata, che l’OLAF aveva presentato indizi concreti dell’esistenza di un rischio che l’orario di lavoro dichiarato dalla SGI non soddisfacesse le condizioni per il finanziamento e che, poiché la SGI non aveva adempiuto all’obbligo di mettere a disposizione dell’OLAF o della [OSCURATO:PERSONA] i documenti a sostegno dell’esborso delle spese contestate, l’OLAF e la [OSCURATO:PERSONA] non avevano potuto concludere che tali spese fossero ammesse al finanziamento, conformemente al punto II.14 delle condizioni generali, il Tribunale ha dichiarato, ai punti 59 e 60 della sentenza impugnata, che, in ogni caso, i fogli di presenza prodotti dalla SGI nel corso del procedimento giudiziario non erano sufficienti a dimostrare la regolarità di tali spese. In particolare, il Tribunale ha statuito che, in mancanza delle firme dei dipendenti sui loro fogli di presenza, non si poteva stabilire se essi fossero stati presenti per l’esecuzione del progetto [OSCURATO:PERSONA] o se la SGI si fosse basata su presenze fittizie per giustificare i costi dichiarati per tale progetto dinanzi al Tribunale. Il Tribunale ha inoltre rilevato che nessun elemento consentiva di determinare la data di redazione dei fogli di presenza, il che rendeva impossibile stabilire se essi fossero stati redatti durante o dopo l’attuazione del progetto.
55
A tal proposito, occorre ricordare che, nell’ambito di un’impugnazione, la valutazione da parte del Tribunale del valore probatorio dei documenti del fascicolo non può essere rimessa in discussione dinanzi alla Corte, fatti salvi i casi di inosservanza delle norme in materia di assunzione e onere della prova e di snaturamento di tali documenti (sentenze del 26 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., C‑613/13 P, EU:C:2017:49, punto 26 e giurisprudenza ivi citata, e del 22 ottobre 2020, EKETA/[OSCURATO:PERSONA], C‑273/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:852, punto 51).
56
Anche a voler ritenere che la SGI cerchi, con le sue argomentazioni, di dimostrare che il Tribunale abbia snaturato i fogli di presenza in questione, occorre sottolineare che, come ricordato al punto 38 della presente sentenza, lo snaturamento deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo presentato alla Corte. A tal proposito, il controllo effettuato dalla Corte al fine di esaminare un motivo relativo allo snaturamento di un elemento di fatto si limita a verificare se il Tribunale, basandosi su tale elemento, non abbia manifestamente violato i limiti di una valutazione ragionevole dello stesso, cosicché non è sufficiente dimostrare che un documento potrebbe essere interpretato in modo diverso dall’interpretazione adottata dal Tribunale (sentenze del 29 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/ANKO, C‑78/14 P, EU:C:2015:732, punto 55 e giurisprudenza ivi citata, e del 14 gennaio 2021, ERCEA/[OSCURATO:PERSONA], C‑280/19 P, non pubblicata, EU:C:2021:23, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).
57
Orbene, il Tribunale non ha manifestamente violato i limiti di una valutazione ragionevole dei documenti in questione e, di conseguenza, non li ha snaturati.
58
È vero che, come sostiene la SGI, senza che la [OSCURATO:PERSONA] lo contesti, né la convenzione controversa né le sue condizioni generali o altre norme applicabili nel caso di specie prescrivevano procedure specifiche per la redazione dei fogli di presenza e, in particolare, non richiedevano che tali documenti fossero firmati dal dipendente interessato.
59
Ciononostante, il Tribunale ha osservato, al punto 59 della sentenza impugnata, che il punto II.14 delle condizioni generali prevedeva che i costi sostenuti per l’esecuzione del progetto in questione dovessero essere effettivi, sostenuti dal beneficiario per la durata del progetto e determinati conformemente ai principi e alle prassi usuali di contabilità e di gestione del beneficiario. Esso ha inoltre ricordato che le procedure interne di contabilità e revisione contabile del beneficiario dovevano consentire un confronto diretto tra i costi e i ricavi dichiarati per il progetto, da una parte, e i bilanci e i documenti giustificativi corrispondenti, dall’altra.
60
[OSCURATO:PERSONA], al punto 60 della sentenza impugnata, il Tribunale ha proceduto, sulla base delle disposizioni contrattuali applicabili che richiedevano, in particolare, la prova della effettività dei costi dichiarati e del sostenimento delle spese corrispondenti per l’esecuzione del progetto in questione e per la durata di quest’ultimo, alla valutazione del valore probatorio dei fogli di presenza in questione, tenendo conto delle circostanze del caso, quali il momento in cui sono stati prodotti e il loro contenuto, senza che si possa riscontrare alcuna contraddizione nella motivazione a tale riguardo.
61
Sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto concludere che i fogli di presenza in questione consentivano di verificare la regolarità delle spese in questione, la SGI contesta in realtà la valutazione svolta dal Tribunale del valore probatorio di tali elementi di prova. Argomenti siffatti, in virtù della giurisprudenza citata al punto 55 della presente sentenza, sono inammissibili in sede di impugnazione, in quanto la SGI non ha dimostrato uno snaturamento degli elementi di prova in questione né ha presentato argomenti da cui si possa dedurre che il Tribunale abbia violato le norme applicabili all’assunzione e all’onere della prova.
62
In tali circostanze, la seconda parte del secondo motivo di impugnazione deve essere respinta, in quanto in parte irricevibile e in parte infondata.
Sulla terza parte del secondo motivo, relativa all’assenza di una valutazione complessiva dei vari elementi di prova
–
Argomenti delle parti
63
Con la terza parte del secondo motivo di impugnazione, la SGI sostiene che i vari elementi di prova da essa prodotti avrebbero dovuto essere valutati nel loro complesso e tenendo conto del fatto che il progetto [OSCURATO:PERSONA] era stato completato. Essa precisa che il Tribunale avrebbe potuto e dovuto prendere in considerazione, segnatamente, la «relazione del revisore esterno» e fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto a disposizione detta relazione e che i dati in essa contenuti sarebbero coerenti con quelli contenuti nei fogli di presenza prodotti davanti al Tribunale.
64
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che le argomentazioni della SGI debbano essere respinte.
–
Giudizio della Corte
65
Con la terza parte del secondo motivo di impugnazione, la SGI lamenta che il Tribunale, in sostanza, non avrebbe esaminato e valutato, nella sentenza impugnata, tutti gli elementi da essa invocati.
66
A questo proposito, va notato che, nell’ambito del suo potere di valutazione degli elementi di prova, il Tribunale ha il diritto di ponderare gli elementi di prova, attribuendo a una categoria di elementi di prova un peso decisivo e ad altri elementi di prova un valore probatorio limitato o nullo, nel rispetto delle norme applicabili all’assunzione e all’onere della prova (sentenza del 22 ottobre 2020, EKETA/[OSCURATO:PERSONA], C‑273/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:852, punto 69).
67
Nel caso di specie, come sottolinea la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale si è pronunciato, al punto 100 della sentenza impugnata, sul valore probatorio della relazione finale sul progetto in questione, convalidata da un revisore esterno, nell’ambito dell’esame del terzo motivo di impugnazione sollevato in primo grado. Il Tribunale ha osservato che dal punto II.5 delle condizioni generali risultava che l’approvazione dei progetti di relazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] non implicava il riconoscimento della loro regolarità. Pertanto, secondo il Tribunale, in assenza dei documenti che giustificassero il finanziamento delle spese controverse, tale relazione finale non può essere presa in considerazione per giustificare l’ammissione al finanziamento delle spese per il personale dichiarate dalla SGI. Inoltre, dal fascicolo presentato alla Corte risulta che la SGI non ha presentato, nella parte del suo ricorso dinanzi al Tribunale relativa al secondo motivo, alcun argomento vertente sulla suddetta relazione finale o sul fatto che essa sia stata convalidata da un revisore esterno nell’ambito di una relazione. Tali argomenti risultano solo dalla replica depositata dalla SGI dinanzi al Tribunale e non vi è alcuna base che consenta di concludere che essi si fondino su elementi di diritto e di fatto emersi nel corso del procedimento di primo grado, come previsto dall’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale. Pertanto, non si può censurare il Tribunale per non aver tenuto conto di tali argomenti nell’esame del summenzionato secondo motivo.
68
Inoltre, al punto 49 della sentenza impugnata il Tribunale ha affermato che non era sufficiente che i progetti e l’azione sottoposta a revisione fossero stati effettivamente eseguiti sul piano tecnico, ma che era anche necessario che l’interessato avesse effettivamente rispettato gli obblighi finanziari ad esso incombenti e, in particolare, che la [OSCURATO:PERSONA] avesse potuto verificare se i costi dichiarati fossero effettivamente ammessi al finanziamento e giustificati.
69
Inoltre, il Tribunale si è pronunciato sugli elementi di prova disponibili, compresi i fogli di presenza presentati dalla SGI dinanzi ad esso. In particolare, il Tribunale ha potuto, senza commettere un errore di diritto, attribuire un valore decisivo alla relazione finale dell’OLAF e, in mancanza di affidabilità, non attribuire alcun valore probatorio a tali dichiarazioni.
70
Infine, la SGI non invoca alcun argomento da cui si possa concludere che il Tribunale non abbia rispettato le norme applicabili all’assunzione e all’onere della prova.
71
In tali circostanze, la terza parte del secondo motivo di impugnazione deve essere respinta in quanto infondata.
72
Pertanto, il secondo motivo di impugnazione dev’essere respinto, in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.
Sul primo motivo
73
Nell’ambito del primo motivo di impugnazione, la SGI sostiene che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto respingendo, ai punti da 66 a 87 della sentenza impugnata, le sue censure relative alla violazione degli articoli 41, 42 e 47 della Carta e del principio di buona fede contrattuale. Detto primo motivo si articola in tre parti.
Sulla prima parte del primo motivo, relativa, in sostanza, al mancato accesso della SGI al fascicolo dell’OLAF
–
Argomenti delle parti
74
Con la prima parte del primo motivo di impugnazione, la SGI sostiene che il Tribunale avrebbe violato o applicato erroneamente l’articolo 41 della Carta. A suo avviso, il suo diritto al contraddittorio non sarebbe stato rispettato dalla [OSCURATO:PERSONA] dal momento che essa non avrebbe ricevuto, nonostante la sua richiesta, i documenti del fascicolo d’indagine dell’OLAF e non avrebbe quindi potuto difendersi efficacemente durante la procedura di recupero davanti alla [OSCURATO:PERSONA]. Essa precisa che la richiesta di accesso sarebbe stata presentata alla [OSCURATO:PERSONA] a causa della ristrutturazione e della crisi che stava attraversando e che le impediva di produrre questi documenti.
75
Inoltre, la SGI contesta il ragionamento del Tribunale secondo cui la mancata messa a disposizione del fascicolo d’indagine dell’OLAF non avrebbe alcuna rilevanza sulla regolarità delle spese controverse. Essa sostiene di aver chiesto l’accesso ai documenti in questione proprio per sapere quali prove fossero state, o meno, prodotte dinanzi all’OLAF. In tale contesto la SGI sottolinea che, per i motivi menzionati dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] e derivanti dalla sua ristrutturazione e dalla sua crisi, essa non sarebbe stata in grado di reperire altrove i dati dell’indagine e quindi di rispondere, con documenti giustificativi, alle censure formulate dall’OLAF e dalla [OSCURATO:PERSONA]. In tali circostanze, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto mettere direttamente a disposizione il fascicolo d’indagine dell’OLAF, sia in quanto istituzione di cui agli articoli 41 e 42 della Carta, sia in quanto contraente vincolato dal principio di buona fede.
76
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che le argomentazioni della SGI debbano essere respinte.
–
Giudizio della Corte
77
Con la prima parte del primo motivo di impugnazione, in primo luogo, la SGI censura il Tribunale, in sostanza, per essere incorso in errore, ai punti da 76 a 80 della sentenza impugnata, nell’ambito dell’esame dei suoi argomenti relativi alla violazione dell’articolo 41 della Carta.
78
Ai punti da 76 a 78 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che la SGI aveva potuto esercitare il suo diritto di essere ascoltata dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] e che, pertanto, quest’ultima non aveva violato tale diritto, di cui all’articolo 41, paragrafo 2, della Carta. Il Tribunale ha parimenti affermato che dall’assenza di violazione del diritto di essere ascoltati risultava che gli elementi dedotti dalla SGI non dimostravano una violazione del diritto a una buona amministrazione, sancito dall’articolo 41 della Carta. Per quanto riguarda la violazione del diritto di accesso al fascicolo dell’OLAF invocata dalla SGI, il Tribunale ha richiamato, al punto 79 della sentenza impugnata, la propria giurisprudenza, secondo la quale la violazione del diritto di essere sentiti o del diritto di accesso al fascicolo non incide sulla validità della decisione controversa, quando non è dimostrato che il procedimento avrebbe potuto condurre a un risultato diverso in assenza della presunta irregolarità. Inoltre, al punto 80 della sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito che la SGI non aveva dimostrato di aver prodotto, nel corso dell’indagine dinanzi all’OLAF o alla [OSCURATO:PERSONA], elementi a sostegno dell’esborso delle spese controverse, che non potevano quindi, in ogni caso, essere considerate ammesse al finanziamento. Il Tribunale ne ha dedotto che l’eventuale violazione del diritto di accesso al fascicolo dell’OLAF, invocata dalla SGI, non aveva alcuna incidenza sull’ammissione al finanziamento delle spese in questione.
79
In via preliminare occorre ricordare che, se le parti decidono, nel loro contratto, tramite una clausola compromissoria, di attribuire al giudice dell’Unione la competenza a conoscere delle controversie relative a tale contratto, detto giudice sarà competente, indipendentemente dal diritto applicabile stabilito nel suddetto contratto, ad esaminare eventuali violazioni della Carta e dei principi generali del diritto dell’Unione (sentenza del 16 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] for Europe/[OSCURATO:PERSONA], C‑378/16 P, EU:C:2020:575, punto 81). Inoltre, la Corte ha anche precisato che, quando la [OSCURATO:PERSONA] esegue un contratto, essa rimane soggetta agli obblighi che le incombono ai sensi della Carta e dei principi generali del diritto dell’Unione. Pertanto, la circostanza che il diritto applicabile al contratto di cui trattasi non assicuri le stesse garanzie conferite dalla Carta e dai principi generali del diritto dell’Unione non esonera la [OSCURATO:PERSONA] dal garantire il loro rispetto nei confronti dei suoi contraenti (sentenze del 16 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] for Europe/[OSCURATO:PERSONA], C‑378/16 P, EU:C:2020:575, punto 82, e del 16 luglio 2020, ADR Center/[OSCURATO:PERSONA], C‑584/17 P, EU:C:2020:576, punto 86).
80
Nel caso di specie, la SGI lamenta una violazione dei suoi diritti della difesa e, più in particolare, del suo diritto di essere ascoltata, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dato seguito, durante il procedimento di recupero, alla sua richiesta di accesso ai documenti del fascicolo d’indagine dell’OLAF, circostanza che il Tribunale avrebbe ignorato.
81
A questo proposito, va rilevato che, nella sentenza impugnata, il Tribunale non si è pronunciato sulla questione se la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto mettere a disposizione della SGI i documenti richiesti da quest’ultima affinché i suoi diritti della difesa potessero essere considerati rispettati. Il Tribunale infatti si è limitato a considerare, al punto 80 della sentenza impugnata, che l’eventuale violazione del diritto di accesso al fascicolo dell’OLAF, invocata dalla SGI, non avrebbe comunque inciso sull’ammissione al finanziamento delle spese in questione, in quanto la SGI non aveva dimostrato di aver prodotto, nel corso del procedimento di indagine dinanzi all’OLAF o alla [OSCURATO:PERSONA], alcun elemento a sostegno dell’esborso di tali spese. Occorre quindi esaminare solo se il Tribunale abbia commesso un errore di diritto procedendo in tal modo.
82
Secondo la giurisprudenza della Corte relativa all’adozione di atti unilaterali, una violazione dei diritti della difesa, in particolare del diritto di essere ascoltati, comporta l’annullamento della decisione adottata al termine del procedimento amministrativo di cui trattasi solo se, in assenza dell’irregolarità commessa, tale procedimento avrebbe potuto condurre a un risultato diverso (sentenza del 18 giugno 2020, [OSCURATO:PERSONA]/RQ, C‑831/18 P, EU:C:2020:481, punto 105 e giurisprudenza ivi citata). Lo stesso vale nell’ipotesi di violazione del diritto di accesso al fascicolo nel corso del procedimento che precede l’adozione di un atto lesivo (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2012, Consiglio e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] NTRP, C‑191/09 P e C‑200/09 P, EU:C:2012:78, punto 174). Nella misura in cui, secondo la giurisprudenza citata al punto 79 della presente sentenza, la [OSCURATO:PERSONA], quando esegue un contratto, resta soggetta agli obblighi che le incombono in forza della Carta, tali principi sono applicabili per analogia anche nell’ambito di una controversia contrattuale sottoposta ai giudici dell’Unione in virtù di una clausola compromissoria.
83
Nella fattispecie, come già osservato ai punti 49 e 52 della presente sentenza, alla luce degli indizi presentati dall’OLAF nella sua relazione finale, l’onere di dimostrare la regolarità delle spese in questione incombeva alla SGI. Orbene, come già osservato in tali punti, la SGI non sostiene nemmeno che tali documenti siano stati effettivamente messi a disposizione dell’OLAF in un determinato momento.
84
Inoltre, la SGI ha dichiarato alla Corte di aver chiesto l’accesso ai documenti richiesti per verificare quali elementi avesse o non avesse prodotto davanti all’OLAF. Risulta quindi che la ricorrente cercava di ottenere, in sostanza, l’accesso alle proprie prove, alle quali non aveva o non aveva più accesso per motivi legati alla sua ristrutturazione e alla sua crisi interna, e quindi per motivi che rientrano nella sua sfera di influenza, senza che sia dimostrato che tali prove siano state effettivamente trasmesse all’OLAF.
85
In tali circostanze, il Tribunale non ha commesso errori di diritto giudicando che l’eventuale violazione del diritto di accesso al fascicolo dell’OLAF, invocata dalla SGI, non avrebbe comunque avuto alcuna incidenza sulla regolarità delle spese in questione e, di conseguenza, sulla questione cruciale nell’ambito della controversia di natura contrattuale tra la SGI e la [OSCURATO:PERSONA]. Del pari, anche a voler ritenere che la mancata trasmissione dei documenti richiesti dalla SGI abbia impedito a quest’ultima di esercitare i propri diritti della difesa, tale situazione non avrebbe comunque influito sull’ammissione al finanziamento delle spese in questione.
86
In secondo luogo, per quanto riguarda l’eventuale violazione dell’articolo 42 della Carta e del principio di buona fede a causa della mancata messa a disposizione del fascicolo dell’indagine dell’OLAF da parte della [OSCURATO:PERSONA], occorre ricordare che dall’articolo 256 TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea nonché dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte risulta che l’impugnazione deve indicare con precisione gli elementi contestati della decisione di cui si chiede l’annullamento e gli argomenti giuridici che sostengono specificamente tale domanda.
87
Nella fattispecie, le censure in questione sono, in assenza di argomenti giuridici a loro sostegno, troppo generiche e imprecise per poter essere oggetto di una valutazione giuridica da parte della Corte nell’ambito di un’impugnazione (v., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2007, Lindorfer/Consiglio, C‑227/04 P, EU:C:2007:490, punto 83 e giurisprudenza ivi citata, nonché ordinanza del 31 maggio 2016, Isotis/[OSCURATO:PERSONA], C‑450/14 P, non pubblicata, EU:C:2016:477, punto 64). Esse devono pertanto essere respinte in quanto irricevibili.
88
Di conseguenza, la prima parte del primo motivo di impugnazione deve essere respinta, in quanto in parte irricevibile e in parte infondata.
Sulla seconda parte del primo motivo, relativa alla mancata sospensione della procedura di recupero dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA]
–
Argomenti delle parti
89
Con la seconda parte del suo primo motivo di impugnazione, la SGI fa valere che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nello statuire che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva l’obbligo giuridico di sospendere la procedura di recupero. A suo avviso, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto, ai sensi degli articoli 41 e 42 della Carta e del principio di buona fede, nonché per l’indisponibilità del fascicolo d’indagine dell’OLAF, sospendere la procedura per consentirle di ottenere i documenti richiesti direttamente dall’OLAF e disporre quindi di un termine ragionevole per difendersi.
90
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che le argomentazioni della SGI debbano essere respinte.
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Giudizio della Corte
91
Per contestare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha respinto le censure relative al rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di sospendere la procedura di recupero, la SGI si limita a ripetere gli argomenti addotti dinanzi al Tribunale senza criticare in modo specifico la motivazione addotta dal Tribunale ai punti da 82 a 85 della sentenza impugnata. Inoltre, essa sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto sospendere la procedura stessa, in base agli articoli 41 e 42 della Carta e al principio di buona fede nonché per l’indisponibilità del fascicolo d’indagine dell’OLAF, senza fornire argomenti giuridici specifici al riguardo.
92
A tal riguardo, occorre rilevare che siffatti argomenti non soddisfano gli obblighi di precisione che risultano dalle disposizioni ricordate al punto 86 della presente sentenza e, pertanto, non possono essere oggetto di una valutazione giuridica da parte della Corte nell’ambito dell’impugnazione (v., in tal senso, sentenza del 25 giugno 2020, Schneider/EUIPO, C‑116/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:501, punti 71 e 72 e giurisprudenza ivi citata).
93
La seconda parte del primo motivo di impugnazione deve pertanto essere respinta in quanto irricevibile.
Sulla terza parte del primo motivo, relativa alla violazione del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo
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Argomenti delle parti
94
Con la terza parte del suo primo motivo di impugnazione, la SGI fa valere che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto, respingendo la sua censura relativa alla violazione del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, garantito dall’articolo 47 della Carta, per il fatto di non aver fornito argomenti a sostegno delle sue critiche. Essa ritiene che tale argomentazione sia contenuta nel punto 54 del ricorso presentato dinanzi al Tribunale.
95
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che le argomentazioni della SGI debbano essere respinte.
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Giudizio della Corte
96
Va rilevato che, sebbene la violazione del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo fosse menzionata nell’intestazione del primo motivo di impugnazione sollevato in primo grado, la SGI non ha chiarito, al punto 54 di tale ricorso, cui fa riferimento nell’impugnazione, in che modo tale diritto sarebbe stato violato. Essa si limita a contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver violato i suoi diritti della difesa e i principi di buona fede e di buon andamento dell’amministrazione.
97
Ne consegue che, al punto 72 della sentenza impugnata, è senza incorrere in un errore di diritto che il Tribunale ha dichiarato irricevibile, ai sensi del suo regolamento di procedura, la censura relativa alla violazione del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo garantito dall’articolo 47 della Carta, in quanto non supportata da argomenti e, di conseguenza, la terza parte del primo motivo di impugnazione deve essere respinta in quanto infondata.
98
Pertanto, il primo motivo di impugnazione dev’essere respinto, in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.
Sul terzo motivo
Argomenti delle parti
99
Nell’ambito del terzo motivo di impugnazione, la SGI contesta i punti da 88 a 103 della sentenza impugnata facendo valere una violazione e un’applicazione erronea dei principi di proporzionalità nonché di buona fede contrattuale.
100
A questo proposito, la SGI sostiene che le censure dell’OLAF avrebbero riguardato solo due dipendenti e che quindi il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che l’OLAF avesse contestato le ore di lavoro di tutte le risorse assegnate al progetto [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, essa avrebbe dimostrato che tutte le altre carenze riguardavano progetti diversi dal progetto [OSCURATO:PERSONA]. Essa sostiene che, in tali circostanze, conformemente al principio di proporzionalità e di buona fede contrattuale, la [OSCURATO:PERSONA] e il Tribunale avrebbero potuto esigere solo la restituzione delle somme relative alle spese per le due risorse di cui trattasi. Essa precisa che il progetto in questione sarebbe stato interamente realizzato, come riconosciuto dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], e che i relativi costi sarebbero stati convalidati da un revisore esterno.
101
Peraltro, come risulterebbe dal ricorso presentato dinanzi al Tribunale, poiché l’unico scostamento dagli orientamenti contrattuali avrebbe riguardato solo l’orario di lavoro di una singola risorsa, potrebbe essere restituita solo una somma pari a circa EUR 100 044,99. Tale restituzione deriverebbe esclusivamente dal fatto che il calcolo delle ore conteggiate avrebbe fornito un risultato superiore al numero massimo di ore consentito.
102
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il terzo motivo di impugnazione dovrebbe essere respinto.
Giudizio della Corte
103
Ai punti da 92 a 103 della sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito che la [OSCURATO:PERSONA] si era limitata a chiedere il recupero di un importo corrispondente a costi che non erano ammessi al finanziamento ai sensi della convenzione controversa e che, chiedendo il recupero della totalità del contributo dell’Unione per il progetto [OSCURATO:PERSONA], ad eccezione dei costi di subappalto, essa non aveva violato i principi di proporzionalità, correttezza e buona fede contrattuale.
104
A questo proposito, va ricordato che dall’esame del primo e del secondo motivo d’impugnazione risulta che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nell’affermare che, in assenza dei documenti giustificativi, l’OLAF e la [OSCURATO:PERSONA] non avevano potuto concludere nel senso dell’ammissione al finanziamento dei costi controversi in applicazione delle condizioni generali.
105
Inoltre, secondo la giurisprudenza, nel contesto di una convenzione di sovvenzione, se i costi dichiarati dal beneficiario non sono ammessi al finanziamento nell’ambito della convenzione di sovvenzione, perché sono stati dichiarati inverificabili o inaffidabili, il rispetto del principio di sana gestione finanziaria impone alla [OSCURATO:PERSONA], in conformità all’articolo 317 TFUE, di recuperare la sovvenzione in questione nella misura degli importi ingiustificati, poiché detta istituzione è autorizzata a versare, prelevandoli dal bilancio dell’Unione, solo importi debitamente giustificati, indipendentemente dal fatto che il beneficiario abbia o meno realizzato il progetto oggetto della convenzione di sovvenzione (v., in tal senso, sentenze del 28 febbraio 2019, Alfamicro/[OSCURATO:PERSONA], C‑14/18 P, EU:C:2019:159, punti da 65 a 68, e del 22 ottobre 2020, EKETA/[OSCURATO:PERSONA], C‑273/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:852, punto 127).
106
In tali circostanze, non si può, nel caso di specie, contestare al Tribunale di aver violato il principio di proporzionalità convalidando la condotta della [OSCURATO:PERSONA] consistente nel chiedere il recupero delle spese dichiarate la cui regolarità non era stata dimostrata dalla SGI, in quanto il principio di sana gestione finanziaria imponeva a tale istituzione, conformemente all’articolo 317 TFUE, di rifiutare l’ammissione al finanziamento di tali spese (v., in tal senso, sentenza del 22 ottobre 2020, EKETA/[OSCURATO:PERSONA], C‑273/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:852, punto 128).
107
Infine, date le circostanze e in assenza di argomenti specifici, non possono essere accolte nemmeno le argomentazioni basate sulla violazione del principio di buona fede contrattuale.
108
Ne consegue che il terzo motivo d’impugnazione deve essere respinto in quanto infondato.
Sul quarto motivo
Argomenti delle parti
109
Con il suo quarto motivo di impugnazione, la SGI sostiene che, ai punti da 104 a 111 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe violato, o quantomeno applicato erroneamente, il diritto dell’Unione e la giurisprudenza in materia di arricchimento senza causa.
110
In primo luogo, la SGI sostiene che questi punti della sentenza impugnata conterrebbero solo una motivazione formale. Inoltre, essa ritiene che la sentenza impugnata contenga una motivazione contraddittoria in quanto il Tribunale, da un lato, avrebbe affermato che il rapporto tra le parti fosse basato su obblighi contrattuali e, dall’altro, avrebbe considerato che la sovvenzione versata alla SGI non rappresentasse il corrispettivo per la realizzazione del progetto in questione.
111
In secondo luogo, la SGI sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, poiché il progetto in questione sarebbe stato realizzato correttamente, sarebbero soddisfatte tutte le condizioni perché si possa invocare un arricchimento senza causa. Essa ritiene che la corretta attuazione di questo progetto per gli scopi propri della [OSCURATO:PERSONA] costituisca un arricchimento senza causa, in quanto privo di base giuridica negli obblighi contrattuali.
112
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il quarto motivo di impugnazione dovrebbe essere respinto.
Giudizio della Corte
113
Per quanto riguarda, in primo luogo, l’asserita insufficienza e contraddittorietà della motivazione, occorre rilevare che, secondo giurisprudenza consolidata, la motivazione di una sentenza del Tribunale deve illustrare in modo chiaro e inequivocabile il ragionamento del Tribunale, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni della decisione adottata e alla Corte di esercitare il proprio controllo giurisdizionale (sentenze dell’11 giugno 2020, [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO, C‑115/19 P, EU:C:2020:469, punto 67 e giurisprudenza ivi citata, e del 14 gennaio 2021, ERCEA/[OSCURATO:PERSONA], C‑280/19 P, non pubblicata, EU:C:2021:23, punto 83).
114
Nella fattispecie, ai punti da 105 a 110 della sentenza impugnata, il Tribunale ha giudicato, in sostanza, che l’eventuale arricchimento della [OSCURATO:PERSONA] o l’impoverimento della SGI non potevano essere definiti «senza causa», poiché avevano origine nel «contesto contrattuale esistente». Il Tribunale ha aggiunto che, poiché la sovvenzione versata alla SGI non rappresentava il corrispettivo dell’attuazione del progetto [OSCURATO:PERSONA], la realizzazione di quest’ultimo non era sufficiente a darle diritto alla sovvenzione in questione, in assenza di una giustificazione delle spese sostenute per la sua realizzazione.
115
Orbene, contrariamente a quanto sostiene la SGI, questo ragionamento non è né puramente formale né contraddittorio. Ai punti da 105 a 110 della sentenza impugnata, infatti, il Tribunale ha richiamato i principi derivanti dalla propria giurisprudenza e da quella della Corte e li ha applicati ai fatti di causa.
116
Per quanto riguarda, in secondo luogo, gli argomenti volti a contestare tale motivazione, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, affinché un’azione basata sull’arricchimento senza causa possa essere accolta, è essenziale che l’arricchimento sia privo di una qualsiasi base giuridica valida. Tale condizione non è soddisfatta, segnatamente, quando l’arricchimento trova la propria giustificazione in obblighi contrattuali [v., in tal senso, sentenze del 16 dicembre 2008, Masdar (UK)/[OSCURATO:PERSONA], C‑47/07 P, EU:C:2008:726, punto 46, e del 16 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] for Europe/[OSCURATO:PERSONA], C‑378/16 P, EU:C:2020:575, punto 109].
117
A tal riguardo, occorre aggiungere che un elemento determinante, che riveste una particolare importanza nell’ambito dei programmi di sovvenzione dell’Unione, è parimenti costituito dal fatto che qualsiasi rapporto contrattuale implica il rischio che una parte non esegua il contratto in maniera soddisfacente (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2008, Masdar (UK)/[OSCURATO:PERSONA], C‑47/07 P, EU:C:2008:726, punti 59 e 60).
118
Nel caso di specie, il Tribunale ha concluso, senza incorrere in errore, che il presunto arricchimento della [OSCURATO:PERSONA] si basava sul «contesto contrattuale esistente», cosicché tale arricchimento non poteva essere considerato «senza causa», ai sensi della giurisprudenza citata ai punti precedenti.
119
Inoltre, come correttamente rilevato dal Tribunale ai punti 107 e 110 della sentenza impugnata, la sovvenzione in questione non rappresenta il corrispettivo della realizzazione del progetto di cui alla convenzione controversa. Gli importi versati dalla [OSCURATO:PERSONA] in forza di quest’ultima sono destinati esclusivamente a consentire al beneficiario di far fronte ai costi derivanti da detta realizzazione. Poiché una parte di questi costi non è stata ammessa al finanziamento in quanto il beneficiario non ha rispettato l’obbligo contrattuale di giustificare l’utilizzo delle somme concessegli, la [OSCURATO:PERSONA] deve recuperare tale parte dei costi per l’importo corrispondente, e il fatto che il beneficiario abbia nel frattempo portato a termine il progetto previsto dalla convenzione controversa non incide su detto obbligo (v., in tal senso, sentenza del 28 febbraio 2019, Alfamicro/[OSCURATO:PERSONA], C‑14/18 P, EU:C:2019:159, punto 68).
120
Ne consegue che il quarto motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto infondato.
121
Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che il ricorso deve essere respinto integralmente.
Sulle spese
122
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in virtù dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la SGI, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara e statuisce:
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La [OSCURATO:SOCIETA] è condannata alle spese.
Jarukaitis
Ilešič
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 luglio 2022.
Il cancelliere
Il presidente della Decima Sezione
A. [OSCURATO:PERSONA]
I. Jarukaitis
*
Lingua processuale: l’italiano.