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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 novembre 1948

Cassazione n. 46468/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BA), il 16/11/1948, avverso la sentenza del Tribunale di Taranto emessa in data 06/10/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria inviata a mezzo pec dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile, con cui si chiede il rigetto del ricorso; letta la memoria inviata a mezzo pec dal difensore di fiducia dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], con cui si insiste nel'accoglirnento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Taranto in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, confermava la sentenza emessa dal Giudice di pace di Taranto in data 22/05/2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, in relazione al reato di cui all'art. 595 cod. pen., in Taranto il 18/05/2015.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], in data 08/02/2022, deducendo sei motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 180 e segg. cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in quanto la sentenza di primo grado ha determinato - in motivazione - la pena pecuniaria in euro 600,00, così ridotta all'esito dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, partendo da una pena base di euro 900,00 di multa, mentre in dispositivo la pena viene indicata in euro 800,00 di multa, non avendo la sentenza impugnata motivato sul punto, né avendo motivato in ordine alla nullità della dichiarazione del Laghezza, resa in violazione dell'art. 497 cod. proc. pen.; 2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 595 cod. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in quanto erroneamente è stato ritenuto che il Cantatore avesse trasmesso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto l'esposto, il quale, invece, era indirizzato all'Ordine degli Avvocati, ente pubblico economico diverso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati; non vi è alcuna prova, inoltre, che l'esposto sia stato portato a conoscenza di almeno due membri dell'Ordine degli Avvocati di Taranto, né che il Cantatore avesse voluto che l'esposto fosse poi trasmesso dall'Ordine degli Avvocati di Taranto al Consiglio dell'Ordine; 2.3 violazione di legge, in riferimento agli artt. 234 - 237 cod. proc. pen., e mancata assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell'art. 606 lett. b) e d), cod. proc. pen., in quanto l'esposto non era stato neanche portata a conoscenza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, posto che il presidente di detto organismo, con missiva del 25/10/2018 in atti, aveva rappresentato che lo stesso era stato rimesso all'attenzione del Consiglio di Disciplina, non avendo il Consiglio dell'Ordine alcun potere disciplinare; di tale circostanza, dimostrativa del fatto che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati non abbia mai avuto conoscenza dell'esposto, la sentenza impugnata non ha tenuto alcun conto; parimenti, se anche il presidente dell'Ordine avesse letto l'esposto, si sarebbe trattato di un effetto non voluto dal Cantatore; seppure questi avesse voluto che l'esposto fosse trasmesso all'organo disciplinare, sarebbe comunque carente la volontà di diffusione della missiva nei confronti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dell'Ordine degli Avvocati, senza contare come il Laghezza aveva avuto contezza del contenuto dell'esposto, in quanto a lui trasmesso per chiarimenti da parte del presidente dell'Ordine di Taranto; 2.4 violazione di legge, in riferimento agli artt. 51 e 598, cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in quanto l'esposto costituisce un diritto del cittadino a richiedere l'intervento degli organi disciplinari nel sanzionare un comportamento degli iscritti ai rispettivi albi professionali; i termini utilizzati miravano esclusivamente a descrivere il comportamento del Laghezza e, in ogni caso, la missiva costituiva un mero atto di impulso di un'attività amministrativa; nel caso in esame, in particolare, compete all'organo disciplinare vigilare sull'osservanza del codice deontologico degli avvocati nei rapporti con i terzi, di cui all'art. 63 del detto codice, con conseguente applicabilità della scriminante di cui all'art. 598 cod. pen., posto che le eventuali offese rientrerebbero nell'oggetto dell'atto amministrativo; 2.5 violazione di legge, in riferimento agli artt. 651, 583, 539, 541 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in quanto la mera offesa è insufficiente a fondare una condanna al risarcimento del danno, in assenza di prova dello stesso ed in assenza di indicazione degli elementi a fondamento della quantificazione; 2.6 violazione di legge, in riferimento all'art. 599 cod. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in quanto non è stata mai valutata la condotta del Laghezza ai sensi della citata disposizione, come fatto ingiusto posto in essere da un soggetto provocatore, non essendo possibile escludere la scriminante per essere stata posta in essere la condotta come effetto di risentimento e non di ira, posto che la sentenza impugnata non spiega tale differenza, né perché la condotta dell'imputato non sia stata stimolata da quella del Laghezza, tenuta nel corso di una pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e va, pertanto, accolto.

Va, preliminarmente, esaminato il contenuto del quarto motivo di ricorso, con cui si rappresenta, in aggiunta ad ulteriori considerazioni, la insussistenza del fatto, posto che detta valutazione appare logicamente prioritaria ed assorbente rispetto alle ulteriori doglianze.

Ed infatti, pacificamente, la Corte di legittimità può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione, atteso che rientra nelle funzioni del giudice di legittimità considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 22/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278145; Sez. 5, n. 832 del 21/06/2005, dep. 12/01/2006, Travaglio, Rv. 233749; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, P.G., P.C. in proc.

Demofonti, Rv. 261284).

Come emerge dalla ricostruzione del fatto operata dalla sentenza impugnata, il Cantatore aveva descritto i fatti verificatisi nel corso dell'udienza celebrata innanzi al Tribunale di Bari in data 09/03/2015, allorquando l'avv.to Laghezza, persona offesa, gli aveva detto "tu non puoi tenere questo fascicolo" e glielo aveva sottratto dalle mani, con forza.

Infatti, il capo di imputazione ascrive all'imputato la condotta di aver qualificato come "inurbani, incivili e del tutto rozzi" i comportamenti della persona offesa - che, come detto, aveva sottratto, con forza, dalle mani dell'imputato, il fascicolo di ufficio, non consentendogli di leggere le deduzioni difensive -, aggiungendo che lo stesso imputato aveva poi, nell'esposto a sua firma, asserito che "questo plateale comportamento animoso, viscerale e iattante" era stato tenuto anche in seguito dall'avv.to Laghezza nel corso dell'udienza, allorquando si era discusso di una eventuale conciliazione innanzi al GOT.

Senza dubbio, quindi, occorre verificare se la condotta ascritta al Cantatore possa ritenersi esorbitante dalla legittima manifestazione del diritto di critica, avente ad oggetto - nello specifico - un comportamento tenuto nel corso di una pubblica udienza da altro avvocato, controinteressato nell'ambito della vicenda giudiziaria in corso di trattazione.

In tal senso appare doveroso ricordare come il diritto di critica si concretizza, per definizione, nell'espressione di un giudizio, se non addirittura di un'opinione che, come tale, non può essere rigorosamente obiettivo, non potendo che essere, da un punto di vista ontologico, fondato sull'interpretazione personale di fatti e comportamenti.

Sotto tale aspetto, anzi, non dovrebbe mai ritenersi, in linea di principio, consentito l'intervento dell'Autorità giudiziaria, posto che la Costituzione tutela l'assoluta libertà delle opinioni; ciò che, quindi, rileva, è la suscettibilità concreta di un'opinione di intaccare l'altrui reputazione, bene parimenti tutelato a livello costituzionale. (Sez. 5, n. 6416 del 16/11/2004, dep. 21/02/2005, Ambrogio, Rv. 231397).

Tale conflitto tra beni parimenti degni di tutela costituzionale, quindi, non può che essere risolto in chiave funzionalistica, nel senso che la reputazione del singolo potrà essere sacrificata - entro certi limiti e con determinate modalità - tutte le volte in cui l'esercizio del diritto di critica - patrimonio di tutti i consociati, nella sua dimensione di diritto politico e, quindi, non solo degli "addetti ai lavori" - abbia una sua utilità, intesa anche come controllo del comportamento altrui in determinati ambiti professionali, in funzione della eventuale violazione di regole deontologiche (Sez. 5, n. 42576 del 20/07/2016, Crimaldi, Rv. 268044; Sez. 5, n. 33994 del 05/07/2010, Cernoia, Rv. 248422).

Per tale ragione, quindi, il fatto criticato, oggetto delle valutazioni espresse, deve avere un contenuto di imprescindibile veridicità, quanto meno nei suoi contenuti essenziali (Sez. 5, n. 30474 del 14/02/2002, Trevisan, Rv. 221904; Sez. 5, n. 7662 del 31/01/2007 Iannuzzi ed altri, Rv. 236524), cosa che, nel caso in esame, non appare in alcun modo messa in discussione, nel senso che la sentenza impugnata non contesta affatto che l'episodio oggetto dell'esposto si sia effettivamente verificato nel corso dell'udienza.

L'uso, quindi, come nel caso in esame, di espressioni anche aspre, ma di utilizzo indiscusso nell'ambito del linguaggio comune - quali, appunto, gli aggettivi "rozzi, inurbani, incivili.....animoso, viscerale, iattante" - rende non penalmente rilevante espressioni anche aspre, che, tuttavia, palesemente non trasmodano, rispetto alla loro funzione di espressione di critica e di qualificazione di una condotta in un determinato contesto professionale, in espressioni gratuitamente lesive dell'altrui reputazione, strumentalmente estese anche a terreni estranei allo specifico contesto di riferimento ( Sez. 1, n. 23805 del 10/06/2005, Rocchini ed altro, Rv. 231764; Sez. 5, n. 24087 del 13/01/2004, Boldrini, Rv. 228900).

Ne discende, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste, con assorbimento di ogni ulteriore motivo di ricorso.

Da detta pronuncia discende la revoca delle statuizioni civili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BA), il 16/11/1948, avverso la sentenza del Tribunale di Taranto emessa in data 06/10/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria inviata a mezzo pec dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile, con cui si chiede il rigetto del ricorso; letta la memoria inviata a mezzo pec dal difensore di fiducia dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], con cui si insiste nel'accoglirnento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Taranto in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, confermava la sentenza emessa dal Giudice di pace di Taranto in data 22/05/2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, in relazione al reato di cui all'art. 595 cod. pen., in Taranto il 18/05/2015. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], in data 08/02/2022, deducendo sei motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 180 e segg. cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in quanto la sentenza di primo grado ha determinato - in motivazione - la pena pecuniaria in euro 600,00, così ridotta all'esito dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, partendo da una pena base di euro 900,00 di multa, mentre in dispositivo la pena viene indicata in euro 800,00 di multa, non avendo la sentenza impugnata motivato sul punto, né avendo motivato in ordine alla nullità della dichiarazione del Laghezza, resa in violazione dell'art. 497 cod. proc. pen.; 2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 595 cod. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in quanto erroneamente è stato ritenuto che il Cantatore avesse trasmesso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto l'esposto, il quale, invece, era indirizzato all'Ordine degli Avvocati, ente pubblico economico diverso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati; non vi è alcuna prova, inoltre, che l'esposto sia stato portato a conoscenza di almeno due membri dell'Ordine degli Avvocati di Taranto, né che il Cantatore avesse voluto che l'esposto fosse poi trasmesso dall'Ordine degli Avvocati di Taranto al Consiglio dell'Ordine; 2.3 violazione di legge, in riferimento agli artt. 234 - 237 cod. proc. pen., e mancata assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell'art. 606 lett. b) e d), cod. proc. pen., in quanto l'esposto non era stato neanche portata a conoscenza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, posto che il presidente di detto organismo, con missiva del 25/10/2018 in atti, aveva rappresentato che lo stesso era stato rimesso all'attenzione del Consiglio di Disciplina, non avendo il Consiglio dell'Ordine alcun potere disciplinare; di tale circostanza, dimostrativa del fatto che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati non abbia mai avuto conoscenza dell'esposto, la sentenza impugnata non ha tenuto alcun conto; parimenti, se anche il presidente dell'Ordine avesse letto l'esposto, si sarebbe trattato di un effetto non voluto dal Cantatore; seppure questi avesse voluto che l'esposto fosse trasmesso all'organo disciplinare, sarebbe comunque carente la volontà di diffusione della missiva nei confronti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dell'Ordine degli Avvocati, senza contare come il Laghezza aveva avuto contezza del contenuto dell'esposto, in quanto a lui trasmesso per chiarimenti da parte del presidente dell'Ordine di Taranto; 2.4 violazione di legge, in riferimento agli artt. 51 e 598, cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in quanto l'esposto costituisce un diritto del cittadino a richiedere l'intervento degli organi disciplinari nel sanzionare un comportamento degli iscritti ai rispettivi albi professionali; i termini utilizzati miravano esclusivamente a descrivere il comportamento del Laghezza e, in ogni caso, la missiva costituiva un mero atto di impulso di un'attività amministrativa; nel caso in esame, in particolare, compete all'organo disciplinare vigilare sull'osservanza del codice deontologico degli avvocati nei rapporti con i terzi, di cui all'art. 63 del detto codice, con conseguente applicabilità della scriminante di cui all'art. 598 cod. pen., posto che le eventuali offese rientrerebbero nell'oggetto dell'atto amministrativo; 2.5 violazione di legge, in riferimento agli artt. 651, 583, 539, 541 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in quanto la mera offesa è insufficiente a fondare una condanna al risarcimento del danno, in assenza di prova dello stesso ed in assenza di indicazione degli elementi a fondamento della quantificazione; 2.6 violazione di legge, in riferimento all'art. 599 cod. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in quanto non è stata mai valutata la condotta del Laghezza ai sensi della citata disposizione, come fatto ingiusto posto in essere da un soggetto provocatore, non essendo possibile escludere la scriminante per essere stata posta in essere la condotta come effetto di risentimento e non di ira, posto che la sentenza impugnata non spiega tale differenza, né perché la condotta dell'imputato non sia stata stimolata da quella del Laghezza, tenuta nel corso di una pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e va, pertanto, accolto. Va, preliminarmente, esaminato il contenuto del quarto motivo di ricorso, con cui si rappresenta, in aggiunta ad ulteriori considerazioni, la insussistenza del fatto, posto che detta valutazione appare logicamente prioritaria ed assorbente rispetto alle ulteriori doglianze. Ed infatti, pacificamente, la Corte di legittimità può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione, atteso che rientra nelle funzioni del giudice di legittimità considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 22/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278145; Sez. 5, n. 832 del 21/06/2005, dep. 12/01/2006, Travaglio, Rv. 233749; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, P.G., P.C. in proc. Demofonti, Rv. 261284). Come emerge dalla ricostruzione del fatto operata dalla sentenza impugnata, il Cantatore aveva descritto i fatti verificatisi nel corso dell'udienza celebrata innanzi al Tribunale di Bari in data 09/03/2015, allorquando l'avv.to Laghezza, persona offesa, gli aveva detto "tu non puoi tenere questo fascicolo" e glielo aveva sottratto dalle mani, con forza. Infatti, il capo di imputazione ascrive all'imputato la condotta di aver qualificato come "inurbani, incivili e del tutto rozzi" i comportamenti della persona offesa - che, come detto, aveva sottratto, con forza, dalle mani dell'imputato, il fascicolo di ufficio, non consentendogli di leggere le deduzioni difensive -, aggiungendo che lo stesso imputato aveva poi, nell'esposto a sua firma, asserito che "questo plateale comportamento animoso, viscerale e iattante" era stato tenuto anche in seguito dall'avv.to Laghezza nel corso dell'udienza, allorquando si era discusso di una eventuale conciliazione innanzi al GOT. Senza dubbio, quindi, occorre verificare se la condotta ascritta al Cantatore possa ritenersi esorbitante dalla legittima manifestazione del diritto di critica, avente ad oggetto - nello specifico - un comportamento tenuto nel corso di una pubblica udienza da altro avvocato, controinteressato nell'ambito della vicenda giudiziaria in corso di trattazione. In tal senso appare doveroso ricordare come il diritto di critica si concretizza, per definizione, nell'espressione di un giudizio, se non addirittura di un'opinione che, come tale, non può essere rigorosamente obiettivo, non potendo che essere, da un punto di vista ontologico, fondato sull'interpretazione personale di fatti e comportamenti. Sotto tale aspetto, anzi, non dovrebbe mai ritenersi, in linea di principio, consentito l'intervento dell'Autorità giudiziaria, posto che la Costituzione tutela l'assoluta libertà delle opinioni; ciò che, quindi, rileva, è la suscettibilità concreta di un'opinione di intaccare l'altrui reputazione, bene parimenti tutelato a livello costituzionale. (Sez. 5, n. 6416 del 16/11/2004, dep. 21/02/2005, Ambrogio, Rv. 231397). Tale conflitto tra beni parimenti degni di tutela costituzionale, quindi, non può che essere risolto in chiave funzionalistica, nel senso che la reputazione del singolo potrà essere sacrificata - entro certi limiti e con determinate modalità - tutte le volte in cui l'esercizio del diritto di critica - patrimonio di tutti i consociati, nella sua dimensione di diritto politico e, quindi, non solo degli "addetti ai lavori" - abbia una sua utilità, intesa anche come controllo del comportamento altrui in determinati ambiti professionali, in funzione della eventuale violazione di regole deontologiche (Sez. 5, n. 42576 del 20/07/2016, Crimaldi, Rv. 268044; Sez. 5, n. 33994 del 05/07/2010, Cernoia, Rv. 248422). Per tale ragione, quindi, il fatto criticato, oggetto delle valutazioni espresse, deve avere un contenuto di imprescindibile veridicità, quanto meno nei suoi contenuti essenziali (Sez. 5, n. 30474 del 14/02/2002, Trevisan, Rv. 221904; Sez. 5, n. 7662 del 31/01/2007 Iannuzzi ed altri, Rv. 236524), cosa che, nel caso in esame, non appare in alcun modo messa in discussione, nel senso che la sentenza impugnata non contesta affatto che l'episodio oggetto dell'esposto si sia effettivamente verificato nel corso dell'udienza. L'uso, quindi, come nel caso in esame, di espressioni anche aspre, ma di utilizzo indiscusso nell'ambito del linguaggio comune - quali, appunto, gli aggettivi "rozzi, inurbani, incivili.....animoso, viscerale, iattante" - rende non penalmente rilevante espressioni anche aspre, che, tuttavia, palesemente non trasmodano, rispetto alla loro funzione di espressione di critica e di qualificazione di una condotta in un determinato contesto professionale, in espressioni gratuitamente lesive dell'altrui reputazione, strumentalmente estese anche a terreni estranei allo specifico contesto di riferimento ( Sez. 1, n. 23805 del 10/06/2005, Rocchini ed altro, Rv. 231764; Sez. 5, n. 24087 del 13/01/2004, Boldrini, Rv. 228900). Ne discende, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste, con assorbimento di ogni ulteriore motivo di ricorso. Da detta pronuncia discende la revoca delle statuizioni civili. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non s
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