Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 giugno 2000

Cassazione n. 39488/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' nato il 18/06/2000 avverso la sentenza del 16/04/2025 del TRIBUNALE di TREVISOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 19983/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli att. 444 e ss c.p.p. (condanna per I reati previsti dagli artt. 337- 635 c.p.), Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità Ritenuto il motivo inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448 bis c.p.p. non consentito dalla legge; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 novembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' nato il 18/06/2000 avverso la sentenza del 16/04/2025 del TRIBUNALE di TREVISOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 19983/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli att. 444 e ss c.p.p. (condanna per I reati previsti dagli artt. 337- 635 c.p.), Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità Ritenuto il motivo inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448 bis c.p.p. non consentito dalla legge; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 39488/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris