CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 24138/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.29403/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] – AGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per legge in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione - controricorrente - avversola sentenza del Tribunale di Mantova n. 490 /202 1 , pubblicata in data18 maggio 20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 luglio2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] impugnava estratti di ruolo afferenti a cartelle esattoriali recanti pretese relative a sanzioni amministrative, lamentando la mancata notifica ed eccependo la prescrizione; si costituiva in giudizio l’Ente della Riscossione, rappresentando la ritualità delle notifiche; il Giudice di pace di Mantova rigettava il ricorso, accertando la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento; la sentenza, impugnata dal contribuente, è stata parzialmente riformata dal Tribunale di Mantova, che ha annullato le cartelle di pagamento nn. 06420100025964217, 06420100027548752, 06420120001516806, 06420120009568982, 06420160011444678, 06420160012362954, 06420160012363055, 06420160012726260, 06420160013387671, 06420170006566815, 06420170007960292, 06420170008305309, in difetto di idonea prova dell’avvenuta notifica, e confermato, con riguardo alle ulteriori cartelle impugnate, quanto statuito dal giudice di primo grado ; s egnatamente, il gi udice d’appello ha ritenuto che l’Agenzia delle entrate - Riscossione non avesse idoneamente provato alcune delle notifiche, per essersi limitata a produrre avvisi di ricevimento non riferibili alle cartelle o meri prospetti riepilogativi delle [OSCURATO:PERSONA] relativi alle raccomandate spedite; Agenzia delle Entrate –Riscossione ricorre per la cassazione della suddetta decisione, con un unico motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso;il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ed in prossimità dell’adunanza camerale il controricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 390 cod. proc. civ., con cui, rappresentando di avere aderito alla cd. [OSCURATO:PERSONA] (artt. 1, commi 231 – 252 , legge n. 197 del 2022) e di essersi impegnato a rinunciare a tutti i giudizi pendenti aventi ad oggetto cartelle esattoriali, chiede che sia dichiara ta cessata la materia del contendere; Considerato che: con l’unico motivo di ricorso la ricorrente censura la decisione gravata per ‹‹omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, giacché il Tribunale ha indicato un’informazione probatoria diversa da quella emergente dagli atti di causa, da cui risulta invece che l‘Agente della Riscossione ha depositato gli avvisi di ricevimento e le ricevute di consegna ed accettazione, così provando la regolare notifica delle cartelle a mezzo del servizio postale e a mezzo posta elettronica certificata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.››;in particolare, contesta al giudice d’appello di avere omesso di esaminare la documentazione depositata sin dal primo grado di giudizio comprovante la validità della notifica delle cartelle di pagamento, precisando , con riferimento alle notifiche eseguite a mezzo del servizio postale, che l’Agente della Riscossione aveva allegato dinanzi al Giudice di Pace e in appello gli avvisi di ricevimento delle cartelle di pagamento impugnate, e, segnatamente, di quelle contraddistinte dai nn. 06420120009568982, 06420120001516806, 06420100027548752, 06420100025964217 e, quanto alle notifiche eseguite a mezzo posta elettronica, che l’Agente della Riscossione aveva prodotto dinanzi al G iudice di primo grado ed in appello le ricevute di accettazione e consegna delle cartelle nn.06420160012362954, 06420160012363055, 06420160012726260, 06420160013387671, 06420170006566815, 06420170007960292, 06420170008305309; preliminarmente all’esame del motivo di ricorso, il Collegio rileva che il controricorrente ha allegato all’atto di rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ. la dichiarazione di adesione alla cd. Rottamazione - quater dei carichi pendenti, rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197 del 2022, con la quale ha dichiarato di voler adempiere al pagamento dell’importo dovuto a titolo di definizione agevolata e si è contestualmente impegnato a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la medesima dichiarazione; ai sensi dell’art. 231 della legge n. 197 del 2022 i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022possono essere estinti senza corrispondere le somme dovute a titoli di interessi e sanzioni, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartelladi pagamento; ai sensi del successivo comma 236 dell’art. 1 della citata legge, l’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione ed alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; con il decreto-legge n. 51 del 2023 è stato previsto che la comunicazione, da parte dell’agente della riscossione, delle somme dovute deve avvenire entro il 30 settembre 2023 e che i termini originariamente previsti per il pagamento dei debiti risultanti dai singoli carichi sono prorogati, con conseguente possibilità, per il contribuente, di effettuare il versamento dell’unicao della prima rata entro il 31 ottobre 2023, anziché entro il 31 luglio 2023;alla stregua di quanto sopra esposto, la sola presentazione della dichiarazione di adesione non è idonea al perfezionamento della definizione agevolata ed all’estinzione del giudizio; la causa deve, quindi, essere rinviata a nuovo ruolo al fine di verificare il pagamento, entro la data del 31 ottobre 2023, della prima rata delle somme dovute; P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] la causa a nuovo ruolo al fine di verificare l’eventuale pagamento dell