CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 aprile 2024
Cassazione n. 19678/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di merito, in merito all'accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Milano, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza del reato, evidenziando le modalità violente della condotta tenuta dall'imputato nel tentativo di fuga per sottrarsi al controllo da parte degli agenti della Polizia di Stato, così da escludere con adeguate argomentazioni la tesi difensiva della mera resistenza passiva; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 12 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore Il Presidente