Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 luglio 1994

Cassazione n. 17046/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/07/1994 avverso l'ordinanza del 09/08/2021 del TRIB.

LIBERTA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Palermo rigettava la richiesta di riesame avanzata nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] di confronti del decreto di sequestro preventivo che aveva vincolato due autovetture (una [OSCURATO:PERSONA] e una Ferrari) ritenute provento del delitto di bancarotta per distrazione contestata al capo 9) della rubrica

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge: si deduceva che mentre il giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro in relazione al capo 10) della rubrica, il Tribunale per il riesame aveva valutato la sussistenza del fumus commissi delicti in relazione al capo 9), di fatto, fornendo una motivazione "apparente" in ordine alla sussistenza dei requisiti di legge necessari per imporre il vincolo reale.

2.2. La doglianza è manifestamente infondata dato che l'unico capo di imputazione che fa riferimento alle autovetture oggetto di confisca è il capo 9) con il quale si contesta la bancarotta per distrazione relativa sia ad ingenti somme di denaro, che alle due autovetture oggetto di sequestro.

Dunque il capo 9) è stato correttamente citato dal Tribunale e non si rinviene alcuna anomalia motivazionalele(la irregolarità contestata con il ricorso si profila come mero refuso). 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il giorno 17 marzo 2022 L'e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/07/1994 avverso l'ordinanza del 09/08/2021 del TRIB. LIBERTA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Palermo rigettava la richiesta di riesame avanzata nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] di confronti del decreto di sequestro preventivo che aveva vincolato due autovetture (una [OSCURATO:PERSONA] e una Ferrari) ritenute provento del delitto di bancarotta per distrazione contestata al capo 9) della rubrica 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: si deduceva che mentre il giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro in relazione al capo 10) della rubrica, il Tribunale per il riesame aveva valutato la sussistenza del fumus commissi delicti in relazione al capo 9), di fatto, fornendo una motivazione "apparente" in ordine alla sussistenza dei requisiti di legge necessari per imporre il vincolo reale. 2.2. La doglianza è manifestamente infondata dato che l'unico capo di imputazione che fa riferimento alle autovetture oggetto di confisca è il capo 9) con il quale si contesta la bancarotta per distrazione relativa sia ad ingenti somme di denaro, che alle due autovetture oggetto di sequestro. Dunque il capo 9) è stato correttamente citato dal Tribunale e non si rinviene alcuna anomalia motivazionalele(la irregolarità contestata con il ricorso si profila come mero refuso). 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 17 marzo 2022 L'e
Decreto Cassazione n. 17046/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris