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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 febbraio 2021

Cassazione n. 36746/2021

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 11151-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini prescritti dalla legge; - Ricorrente non costituito - contro [OSCURATO:PERSONA] E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis; - Controricorrente - avverso l’ordinanza della [OSCURATO:PERSONA] MILANO n. 641 del 10/02/2021; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11151/2021 Numero sezionale 9936/2021 Numero di raccolta generale 36746/2021 Data pubblicazione 25/11/2021 Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 12/11/2021, dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]’ART. 369 COD.

PROC.

CIV. (giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto, dovendosi aver riguardo alla data di perfezionamento della notifica: Cass., Sez.

Un., n. 458 del 13/01/2005), trattandosi di sanzione processuale rilevabile d’ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente (Cass., Sez. 2, n. 22092 del 04/09/2019; Cass., Sez. 6 - 2, n. 25453 del 26/10/2017; Cass., Sez. 6 - 3, n. 12894 del 24/05/2013)»; Considerato che: – il Collegio condivide la proposta del Relatore, in quanto la notifica del ricorso si è perfezionata il 27/02/2021 e il ricorso non è stato depositato nei venti giorni successivi, come da certificazione della cancelleria posteriore rispetto alla scadenza del termine; – il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile; – le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente; – ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11151/2021 Numero sezionale 9936/2021 Numero di raccolta generale 36746/2021 Data pubblicazione 25/11/2021 del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento) per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 12 novembre 2021.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # :

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 11151-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini prescritti dalla legge; - Ricorrente non costituito - contro [OSCURATO:PERSONA] E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis; - Controricorrente - avverso l’ordinanza della [OSCURATO:PERSONA] MILANO n. 641 del 10/02/2021; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11151/2021 Numero sezionale 9936/2021 Numero di raccolta generale 36746/2021 Data pubblicazione 25/11/2021 Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 12/11/2021, dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]’ART. 369 COD. PROC. CIV. (giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto, dovendosi aver riguardo alla data di perfezionamento della notifica: Cass., Sez. Un., n. 458 del 13/01/2005), trattandosi di sanzione processuale rilevabile d’ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente (Cass., Sez. 2, n. 22092 del 04/09/2019; Cass., Sez. 6 - 2, n. 25453 del 26/10/2017; Cass., Sez. 6 - 3, n. 12894 del 24/05/2013)»; Considerato che: – il Collegio condivide la proposta del Relatore, in quanto la notifica del ricorso si è perfezionata il 27/02/2021 e il ricorso non è stato depositato nei venti giorni successivi, come da certificazione della cancelleria posteriore rispetto alla scadenza del termine; – il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile; – le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente; – ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11151/2021 Numero sezionale 9936/2021 Numero di raccolta generale 36746/2021 Data pubblicazione 25/11/2021 del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento) per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 12 novembre 2021. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # :
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