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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2021

Cassazione n. 44847/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO cti

1. La CorteiAppello di Palermo, con sentenza in data 16 marzo 2021, ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Sciacca, in data 24 settembre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all art. 76 dl. n. 159 del 2011

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo il seguente motivo: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla dosimetria del trattamento sanzionatorio.

Lamenta, in particolare, che la Corte distrettuale abbia ritenuto erroneamente la pena inflitta vicina al minimo edittale pur essendo superiore alla metà dei limiti previsti dalla norma incriminatrice

3. Il motivo è inammissibile.

La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrarlo, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

Peraltro dalla disamina complessiva della motivazione si evince in modo inequivoco che sulla misura della pena ha inciso la negativa personalità dell'imputato che vanta due precedenti penali specifici e recenti.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO cti 1. La CorteiAppello di Palermo, con sentenza in data 16 marzo 2021, ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Sciacca, in data 24 settembre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all art. 76 dl. n. 159 del 2011 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo il seguente motivo: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla dosimetria del trattamento sanzionatorio. Lamenta, in particolare, che la Corte distrettuale abbia ritenuto erroneamente la pena inflitta vicina al minimo edittale pur essendo superiore alla metà dei limiti previsti dalla norma incriminatrice 3. Il motivo è inammissibile. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrarlo, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Peraltro dalla disamina complessiva della motivazione si evince in modo inequivoco che sulla misura della pena ha inciso la negativa personalità dell'imputato che vanta due precedenti penali specifici e recenti. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 44847/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris