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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 gennaio 2026

Cassazione n. 06265/2026

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28858/2021 R.G. proposto da : Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza della Comm.trib.reg.sez.dist. d ella Sardegna n. 386/2020depositata il 19/10/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] la cartella di pagamento n. 1603195, riportante il ruolo provvisorio relativo all’avviso di rettifica n. 803393/86 oggetto di altro contenzioso divenuto definitivo, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 5.318.892 ai fini Iva relativa all’anno 1984.

Inoltre, con riferimento all’anno 1985 l’[OSCURATO:PERSONA] di Nuoro notificava al contribuente l’avviso di rettifica n. 600149/90 emesso sulla base delle risultanze di processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza. il contribuente, con distinti ricorsi, impugnava la cartella e l’avviso di rettifica dinanzi alla CTP di Nuoro che, con la sentenza n. 286/2/98, accoglieva parzialmente il ricorso riducendo la pretesa fiscale e con la sentenza n. 451/01/98 accoglieva il ricorso e annullava l’avviso di rettifica.

Avverso tale pronuncia, l’Ufficio proponeva appello con distinti ricorsi dinanzi alla CTR della Sardegna che con sentenza n. 124/08/2004 depositata in data 29/10/2004, riuniti i ricorsi, li rigettava.

Avverso detta decisione, l’Ufficio proponeva ricorso per cassazione che, con sentenza n. 292/2012, decisa il 20 dicembre 2011 e depositata il 12 gennaio 2012, cassava la sentenza CTR n. 124/08/2004 e rinviava la causa alla Commissione tributaria regionale della Sardegna in diversa composizione.

La CTR della Sardegna, investita del giudizio di rinvio, con sentenza n. 386/08/2020 depositata il 19 ottobre 2020, dichiarava inammissibile per tardività l’atto di riassunzione e dichiarava estinto il procedimento.

L’Ufficio propone ora ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

In esito all’adunanza camerale del 15 maggio 2025, questa Corte disponeva con ordinanza interlocutoria l’acquisizione a cura della Cancelleria del fascicolo d’ufficio relativo al grado d’appello.

La causa è stata calendarizzata per la camera di consiglio del 28 gennaio 2026. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 9 del d.lgs. n. 156 del 2015, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la Commissione tributaria regionale dichiarato tardiva la riassunzione del giudizio applicando il termine semestrale, non operante ratione temporis.

Il motivo è fondato.

Alla data di deposito della sentenza di rinvio di questa Corte, intervenuta il 12 gennaio 2012, trovava applicazione ratione temporis il testo originario dell’art. 63, comma 1, cit., che fissava in un anno il termine utile per la riassunzione.

L’intervento riformatore del 2015, evocato nella rubrica del mezzo di censura, e che ha ridotto tale termine a sei mesi, è destinato ad operare esclusivamente con riferimento alle sentenze pubblicate a partire dal 1° gennaio 2016 e non può retroagire rispetto agli effetti processuali già perfezionati in virtù del precedente quadro normativo.

Ne consegue che la Commissione regionale ha errato nel ritenere applicabile il termine semestrale, anticipando indebitamente la portata temporale della novella e sovrapponendo un regime sopravvenuto a una fattispecie che, invece, rimaneva integralmente regolata dalla disciplina previgente.

In tale prospettiva, rileva osservare che il computo del termine annuale, quale risultante dalla normativa ratione temporis vigente, doveva essere effettuato considerando la sospensione feriale allora operante, con la conseguenza che la scadenza veniva a collocarsi al 27 febbraio 2013.

È dato acquisito che la riassunzione dell’Agenzia delle entrate si collega alla data del 1° febbraio 2013 sicché precede ampiamente quella di scadenza or ora riportata.

La ricostruzione cronologica degli adempimenti processuali è dunque incompatibile con la declaratoria di tardività pronunciata dal giudice del rinvio, che si fonda esclusivamente sull’applicazione di un termine abbreviato non pertinente alla specie.

L’errore interpretativo che permea la sentenza impugnata non si esaurisce in un’impropria ricognizione dell’evoluzione normativa, ma incide direttamente sulla correttezza del percorso decisorio adottato, avendo determinato un’estinzione del giudizio non sorretta da alcuna effettiva causa di improcedibilità.

Il rilievo dell’erroneità coinvolge, pertanto, l’intero impianto motivazionale della decisione di merito, destinato ad essere riformato, poiché costruito su un presupposto – la tardività della riassunzione –che risulta manifestamente insussistente.

Non può, inoltre, porsi in dubbio la permanenza dell’interesse dell’Agenzia alla decisione, giacché, anche ove si ritenesse esaurito l’interesse sostanziale volto alla definizione della pretesa originariamente azionata, permane comunque l’interesse – specifico, concreto e attuale – alla corretta regolazione delle spese dei giudizi di merito e di legittimità.

La statuizione resa dal giudice regionale, se non rimossa, impedirebbe infatti una distribuzione delle spese conforme all’effettivo andamento della lite e cristallizzerebbe effetti preclusivi non giustificati dall’esito processuale, tanto più che l’estinzione dichiarata deriva da un errore del giudice e non da una carenza imputabile alla parte.

La tutela dell’interesse dell’Amministrazione alla rimozione di una decisione erronea risulta dunque rafforzata dalla necessità di evitare che una declaratoria di estinzione illegittimamente pronunciata possa determinare ricadute sfavorevoli perlomeno in punto spese, con effetti distonici rispetto ai principi di causalità e soccombenza.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, perché riesamini la controversia alla luce del corretto quadro normativo e provveda, altresì, alla regolazione delle spese processuali.

P.Q.M Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia per un nuovo esame e per la regolazione delle spese processuali alla Corte di Giustizia Tributaria

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28858/2021 R.G. proposto da : Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza della Comm.trib.reg.sez.dist. d ella Sardegna n. 386/2020depositata il 19/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] la cartella di pagamento n. 1603195, riportante il ruolo provvisorio relativo all’avviso di rettifica n. 803393/86 oggetto di altro contenzioso divenuto definitivo, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 5.318.892 ai fini Iva relativa all’anno 1984. Inoltre, con riferimento all’anno 1985 l’[OSCURATO:PERSONA] di Nuoro notificava al contribuente l’avviso di rettifica n. 600149/90 emesso sulla base delle risultanze di processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza. il contribuente, con distinti ricorsi, impugnava la cartella e l’avviso di rettifica dinanzi alla CTP di Nuoro che, con la sentenza n. 286/2/98, accoglieva parzialmente il ricorso riducendo la pretesa fiscale e con la sentenza n. 451/01/98 accoglieva il ricorso e annullava l’avviso di rettifica. Avverso tale pronuncia, l’Ufficio proponeva appello con distinti ricorsi dinanzi alla CTR della Sardegna che con sentenza n. 124/08/2004 depositata in data 29/10/2004, riuniti i ricorsi, li rigettava. Avverso detta decisione, l’Ufficio proponeva ricorso per cassazione che, con sentenza n. 292/2012, decisa il 20 dicembre 2011 e depositata il 12 gennaio 2012, cassava la sentenza CTR n. 124/08/2004 e rinviava la causa alla Commissione tributaria regionale della Sardegna in diversa composizione. La CTR della Sardegna, investita del giudizio di rinvio, con sentenza n. 386/08/2020 depositata il 19 ottobre 2020, dichiarava inammissibile per tardività l’atto di riassunzione e dichiarava estinto il procedimento. L’Ufficio propone ora ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. In esito all’adunanza camerale del 15 maggio 2025, questa Corte disponeva con ordinanza interlocutoria l’acquisizione a cura della Cancelleria del fascicolo d’ufficio relativo al grado d’appello. La causa è stata calendarizzata per la camera di consiglio del 28 gennaio 2026. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 9 del d.lgs. n. 156 del 2015, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la Commissione tributaria regionale dichiarato tardiva la riassunzione del giudizio applicando il termine semestrale, non operante ratione temporis. Il motivo è fondato. Alla data di deposito della sentenza di rinvio di questa Corte, intervenuta il 12 gennaio 2012, trovava applicazione ratione temporis il testo originario dell’art. 63, comma 1, cit., che fissava in un anno il termine utile per la riassunzione. L’intervento riformatore del 2015, evocato nella rubrica del mezzo di censura, e che ha ridotto tale termine a sei mesi, è destinato ad operare esclusivamente con riferimento alle sentenze pubblicate a partire dal 1° gennaio 2016 e non può retroagire rispetto agli effetti processuali già perfezionati in virtù del precedente quadro normativo. Ne consegue che la Commissione regionale ha errato nel ritenere applicabile il termine semestrale, anticipando indebitamente la portata temporale della novella e sovrapponendo un regime sopravvenuto a una fattispecie che, invece, rimaneva integralmente regolata dalla disciplina previgente. In tale prospettiva, rileva osservare che il computo del termine annuale, quale risultante dalla normativa ratione temporis vigente, doveva essere effettuato considerando la sospensione feriale allora operante, con la conseguenza che la scadenza veniva a collocarsi al 27 febbraio 2013. È dato acquisito che la riassunzione dell’Agenzia delle entrate si collega alla data del 1° febbraio 2013 sicché precede ampiamente quella di scadenza or ora riportata. La ricostruzione cronologica degli adempimenti processuali è dunque incompatibile con la declaratoria di tardività pronunciata dal giudice del rinvio, che si fonda esclusivamente sull’applicazione di un termine abbreviato non pertinente alla specie. L’errore interpretativo che permea la sentenza impugnata non si esaurisce in un’impropria ricognizione dell’evoluzione normativa, ma incide direttamente sulla correttezza del percorso decisorio adottato, avendo determinato un’estinzione del giudizio non sorretta da alcuna effettiva causa di improcedibilità. Il rilievo dell’erroneità coinvolge, pertanto, l’intero impianto motivazionale della decisione di merito, destinato ad essere riformato, poiché costruito su un presupposto – la tardività della riassunzione –che risulta manifestamente insussistente. Non può, inoltre, porsi in dubbio la permanenza dell’interesse dell’Agenzia alla decisione, giacché, anche ove si ritenesse esaurito l’interesse sostanziale volto alla definizione della pretesa originariamente azionata, permane comunque l’interesse – specifico, concreto e attuale – alla corretta regolazione delle spese dei giudizi di merito e di legittimità. La statuizione resa dal giudice regionale, se non rimossa, impedirebbe infatti una distribuzione delle spese conforme all’effettivo andamento della lite e cristallizzerebbe effetti preclusivi non giustificati dall’esito processuale, tanto più che l’estinzione dichiarata deriva da un errore del giudice e non da una carenza imputabile alla parte. La tutela dell’interesse dell’Amministrazione alla rimozione di una decisione erronea risulta dunque rafforzata dalla necessità di evitare che una declaratoria di estinzione illegittimamente pronunciata possa determinare ricadute sfavorevoli perlomeno in punto spese, con effetti distonici rispetto ai principi di causalità e soccombenza. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, perché riesamini la controversia alla luce del corretto quadro normativo e provveda, altresì, alla regolazione delle spese processuali. P.Q.M Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia per un nuovo esame e per la regolazione delle spese processuali alla Corte di Giustizia Tributaria
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