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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 01984/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19705/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] G., nella qualità di curatore fallimentare del patrimonio di Philip A. Corsano-Leopizzi, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso l’ ORDINANZA d ella CORTE D ’ APPELLO di PERUGIA n. 1022/2021depositata il 26/03/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il sig. [OSCURATO:PERSONA] G. Brown, nella qualità di curatore fallimentare del patrimonio del sig. [OSCURATO:PERSONA], adiva la Corte di Appello di Perugia al fine di ottenere il riconoscimento, exart. 67 l. n. 218 del 1995, dei provvedimenti emessi nella procedura fallimentare volontaria avviata dal debitore [OSCURATO:PERSONA] con istanza secondo il Chapter 13 del [OSCURATO:PERSONA] statunitense , poi convertita in procedura secondo il Chapter 7 del medesimo codice, presso il Tribunale fallimentare degli USA,[OSCURATO:PERSONA] di Washington, al fine di attrarre alla massa fallimentare alcuni beni immobili di proprietà di quest’ultimo, situati in Italia nel Comune di Amelia, e sottoporli a esecuzione forzata.

Nel contraddittorio con il Leopizzi, la Corte d’appello di Perugia, con ordinanza del 1° marzo 2021, in accoglimento della domanda del Brown, ha riconosciuto e dichiarato esecutivo nella Repubblica italiana l’order for relief costituito dalla istanza secondo il Chapter 13, recepita da pubblico ufficiale ([OSCURATO:PERSONA]), e dalla successiva conversione secondo il Chapter 7, attestata dal medesimo pubblico ufficiale.

La Corte ha osservato, in conclusione, che il piano di liquidazione volontaria attivato dal consumatore, al fine di ottenere la esdebitazione, non contrastava con l’ordine pubblico, trattandosi di procedura simile a quella prevista dalla legge italiana in tema di composizione delle crisi da sovraindebitamento (n. 3 del 2012). [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, resistito da [OSCURATO:PERSONA] G. Brown.

Il Procuratore Generale ha presentato requisitoria scritta con richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art.112 c.p.c. e nullità dell’ordinanza impugnata per ultrapetizione ed extrapetizione, per avere la Corte perugina riconosciuto un order for relif, nonostante il Brown non lo avesse chiesto né prodotto il documento, avendo egli depositato documenti amministrativi con valore endoprocedimentale.

Con il secondo motivo il ricorrente imputa alla sentenza gravata la violazione degli artt. 64, 67 e 68 della legge n. 218 del 1995, per avere riconosciuto un mero provvedimento amministrativo non pubblico e di rilievo endoprocedimentale, in quanto non proveniente da un pubblico ufficiale (giudice o cancelliere) né munito di forza esecutiva.

Il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. e nullità della ordinanza impugnata, per avere dichiarato esecutivo l’order for relief, nonostante il Brown avesse chiesto soltanto il riconoscimento dei provvedimenti del Tribunale statunitense ma non che fossero dichiarati esecutivi, non essendo muniti di forza esecutiva.

I suddetti motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

La Corte perugina ha accertato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva introdotto in proprio una procedura volontaria, a fini esdebitativi, secondo il Chapter 13 (istanza depositata il 13 agosto 2015), volta a soddisfare i creditori a mezzo di «reorganization» del patrimonio del debitore e a garantire al debitore insolvente la possibilità di «ripartire» (fresh start).

L’apertura della procedura fallimentare («voluntary case») era stata determinata, senza bisogno dell’intervento del giudice, dall’istanza (petition) della parte, costituente essa stessa l’order for relief, con l’effetto di assoggettare il debitore al [OSCURATO:PERSONA].

Dalla procedura così introdotta era scaturita, a seguito di conversione (integrante un «order for relief» ex par. 348 del [OSCURATO:PERSONA]), la procedura di cui al Chapter 7, ai fini della consegna dei beni, della liquidazione dei beni e della ripartizione del ricavato tramite un ausiliario (Trustee).

La pendenza del procedimento era attestata da provvedimenti provenienti e sottoscritti dal Cancelliere della Corte statunitense ([OSCURATO:PERSONA]).

I motivi proposti, come rilevato anche dal Procuratore Generale, non contengono censure specifiche alle diffuse argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata, dalle quali trapela una accurata ricostruzione del quadro normativo vigente negli USA in materia, con le quali il ricorrente non si confronta criticamente.

Gli atti di cui l’attore ha chiesto espressamente il riconoscimento nel giudizio, a norma degli artt. 67 e 68 l. n. 218 del 1995, non consistono in documenti stranieri non ufficiali o muniti di un mero valore endoprocedimentale, ma in un order for relief proveniente dal Cancelliere della Corte statunitense ([OSCURATO:PERSONA]) e attestante la pendenza del procedimento, secondo le forme e le regole di competenza della normativa straniera in materia fallimentare.

Né coglie nel segno l’argomento difensivo secondo cui si tratterebbe di atto straniero privo di forza esecutiva, essendo invece finalizzato a consentire la liquidazione dei beni e la distribuzione del ricavato tra i creditori e, quindi, munito di efficacia esecutiva.

Il quarto motivo deduce la violazione della normativa statunitense in materia fallimentare e, in particolare, di varie disposizionidel titolo 11 dell’ U.S.

C ode ( Bankrup tcy Code ) , avendo la Corte territoriale erroneamente ricostruito la normativa statunitense, dalla quale risultava la mancanza di titolo a fondamento dell’azione del Brown.

Il motivo è inammissibile: in primo luogo, la verifica della compatibilità con i principi di ordine pubblico internazionale deve riguardare esclusivamente gli effetti che la decisione o l’atto straniero è destinato a produrre nel nostro ordinamento, senza il compimento di alcun sindacato sulla correttezza giuridica della soluzione adottata dall’autorità straniera, essendo escluso il controllo contenutistico sul provvedimento di cui si chiede il riconoscimento (ex plurimis, Cass.

SU n. 9006 e sez.

I n. 39391 del 2021); in secondo luogo, nessuna censura è stata formulata con riferimento al profilo decisivo dell’eventuale contrasto degli effetti dell’atto straniero con l’ordine pubblico internazionale (cfr. artt. 64, lett.

G, ss. della legge n. 218 del 1995).

Con le ulteriori censure il ricorrente contesta la fondatezza dell’order for relief per ragioni di merito e di legittimità rispetto alla normativa straniera di riferimento (egli non sarebbe gravato da debiti avendo saldato le passività, il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe utilizzabile ai soli fini della liquidazione della massa dei creditori e non del pagamento del compenso al curatore, ecc.), ma si tratta di aspetti concernenti la fondatezza dell’atto straniero, in parte, nuovi (sulla questione del compenso) e, comunque, estranei all’ambito della cognizione del giudice adito sull’azione proposta dal Brown dinanzi alla Corte perugina.

In conclusione, il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in € 6200,00, di cui € 200,00 per esborsi.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in mi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19705/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] G., nella qualità di curatore fallimentare del patrimonio di Philip A. Corsano-Leopizzi, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso l’ ORDINANZA d ella CORTE D ’ APPELLO di PERUGIA n. 1022/2021depositata il 26/03/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il sig. [OSCURATO:PERSONA] G. Brown, nella qualità di curatore fallimentare del patrimonio del sig. [OSCURATO:PERSONA], adiva la Corte di Appello di Perugia al fine di ottenere il riconoscimento, exart. 67 l. n. 218 del 1995, dei provvedimenti emessi nella procedura fallimentare volontaria avviata dal debitore [OSCURATO:PERSONA] con istanza secondo il Chapter 13 del [OSCURATO:PERSONA] statunitense , poi convertita in procedura secondo il Chapter 7 del medesimo codice, presso il Tribunale fallimentare degli USA,[OSCURATO:PERSONA] di Washington, al fine di attrarre alla massa fallimentare alcuni beni immobili di proprietà di quest’ultimo, situati in Italia nel Comune di Amelia, e sottoporli a esecuzione forzata. Nel contraddittorio con il Leopizzi, la Corte d’appello di Perugia, con ordinanza del 1° marzo 2021, in accoglimento della domanda del Brown, ha riconosciuto e dichiarato esecutivo nella Repubblica italiana l’order for relief costituito dalla istanza secondo il Chapter 13, recepita da pubblico ufficiale ([OSCURATO:PERSONA]), e dalla successiva conversione secondo il Chapter 7, attestata dal medesimo pubblico ufficiale. La Corte ha osservato, in conclusione, che il piano di liquidazione volontaria attivato dal consumatore, al fine di ottenere la esdebitazione, non contrastava con l’ordine pubblico, trattandosi di procedura simile a quella prevista dalla legge italiana in tema di composizione delle crisi da sovraindebitamento (n. 3 del 2012). [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, resistito da [OSCURATO:PERSONA] G. Brown. Il Procuratore Generale ha presentato requisitoria scritta con richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art.112 c.p.c. e nullità dell’ordinanza impugnata per ultrapetizione ed extrapetizione, per avere la Corte perugina riconosciuto un order for relif, nonostante il Brown non lo avesse chiesto né prodotto il documento, avendo egli depositato documenti amministrativi con valore endoprocedimentale. Con il secondo motivo il ricorrente imputa alla sentenza gravata la violazione degli artt. 64, 67 e 68 della legge n. 218 del 1995, per avere riconosciuto un mero provvedimento amministrativo non pubblico e di rilievo endoprocedimentale, in quanto non proveniente da un pubblico ufficiale (giudice o cancelliere) né munito di forza esecutiva. Il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. e nullità della ordinanza impugnata, per avere dichiarato esecutivo l’order for relief, nonostante il Brown avesse chiesto soltanto il riconoscimento dei provvedimenti del Tribunale statunitense ma non che fossero dichiarati esecutivi, non essendo muniti di forza esecutiva. I suddetti motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati. La Corte perugina ha accertato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva introdotto in proprio una procedura volontaria, a fini esdebitativi, secondo il Chapter 13 (istanza depositata il 13 agosto 2015), volta a soddisfare i creditori a mezzo di «reorganization» del patrimonio del debitore e a garantire al debitore insolvente la possibilità di «ripartire» (fresh start). L’apertura della procedura fallimentare («voluntary case») era stata determinata, senza bisogno dell’intervento del giudice, dall’istanza (petition) della parte, costituente essa stessa l’order for relief, con l’effetto di assoggettare il debitore al [OSCURATO:PERSONA]. Dalla procedura così introdotta era scaturita, a seguito di conversione (integrante un «order for relief» ex par. 348 del [OSCURATO:PERSONA]), la procedura di cui al Chapter 7, ai fini della consegna dei beni, della liquidazione dei beni e della ripartizione del ricavato tramite un ausiliario (Trustee). La pendenza del procedimento era attestata da provvedimenti provenienti e sottoscritti dal Cancelliere della Corte statunitense ([OSCURATO:PERSONA]). I motivi proposti, come rilevato anche dal Procuratore Generale, non contengono censure specifiche alle diffuse argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata, dalle quali trapela una accurata ricostruzione del quadro normativo vigente negli USA in materia, con le quali il ricorrente non si confronta criticamente. Gli atti di cui l’attore ha chiesto espressamente il riconoscimento nel giudizio, a norma degli artt. 67 e 68 l. n. 218 del 1995, non consistono in documenti stranieri non ufficiali o muniti di un mero valore endoprocedimentale, ma in un order for relief proveniente dal Cancelliere della Corte statunitense ([OSCURATO:PERSONA]) e attestante la pendenza del procedimento, secondo le forme e le regole di competenza della normativa straniera in materia fallimentare. Né coglie nel segno l’argomento difensivo secondo cui si tratterebbe di atto straniero privo di forza esecutiva, essendo invece finalizzato a consentire la liquidazione dei beni e la distribuzione del ricavato tra i creditori e, quindi, munito di efficacia esecutiva. Il quarto motivo deduce la violazione della normativa statunitense in materia fallimentare e, in particolare, di varie disposizionidel titolo 11 dell’ U.S. C ode ( Bankrup tcy Code ) , avendo la Corte territoriale erroneamente ricostruito la normativa statunitense, dalla quale risultava la mancanza di titolo a fondamento dell’azione del Brown. Il motivo è inammissibile: in primo luogo, la verifica della compatibilità con i principi di ordine pubblico internazionale deve riguardare esclusivamente gli effetti che la decisione o l’atto straniero è destinato a produrre nel nostro ordinamento, senza il compimento di alcun sindacato sulla correttezza giuridica della soluzione adottata dall’autorità straniera, essendo escluso il controllo contenutistico sul provvedimento di cui si chiede il riconoscimento (ex plurimis, Cass. SU n. 9006 e sez. I n. 39391 del 2021); in secondo luogo, nessuna censura è stata formulata con riferimento al profilo decisivo dell’eventuale contrasto degli effetti dell’atto straniero con l’ordine pubblico internazionale (cfr. artt. 64, lett. G, ss. della legge n. 218 del 1995). Con le ulteriori censure il ricorrente contesta la fondatezza dell’order for relief per ragioni di merito e di legittimità rispetto alla normativa straniera di riferimento (egli non sarebbe gravato da debiti avendo saldato le passività, il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe utilizzabile ai soli fini della liquidazione della massa dei creditori e non del pagamento del compenso al curatore, ecc.), ma si tratta di aspetti concernenti la fondatezza dell’atto straniero, in parte, nuovi (sulla questione del compenso) e, comunque, estranei all’ambito della cognizione del giudice adito sull’azione proposta dal Brown dinanzi alla Corte perugina. In conclusione, il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in € 6200,00, di cui € 200,00 per esborsi. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in mi
Sentenza Cassazione n. 01984/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris