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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 marzo 2022

Cassazione n. 29840/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 05/04/2022 del Tribunale di Campobasso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente relatore [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Campobasso ha rigettato l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data 14 marzo 2022 dal Tribunale di Isernia con la quale è stata sostituita al predetto la misura degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere in relazione all'addebito cautelare avente ad oggetto plurime ipotesi di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Cifelli deducendo:

2.1. Con il primo motivo, violazione degli artt. 275 e 299, comma 4, cod. proc. pen. in relazione al disposto aggravamento della precedente misura domiciliare in assenza di aggravamento delle esigenze cautelari ritenute sussistenti al momento dell'adozione della originaria misura cautelare, ancorchè in presenza di violazioni delle prescrizioni impartite al riguardo.

Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la presenza di [OSCURATO:PERSONA] presso l'abitazione del Cifeili ha costituito un aggravamento delle esigenze cautelari in quanto la donna aveva concorso nei reati contestati al Cifelli, assumendo erroneamente che il telefonino ceduto dalla [OSCURATO:PERSONA] al °fel!' fosse destinato alla attività di spaccio, nonostante gli esiti negativi dei relativi accertamenti.

2.2. Con il secondo motivo, violazione degli artt. 274,275 e 299, comma 4, cod. proc. pen. in relazione alla scarsa offensività penale delle violazioni delle prescrizioni impartite in sede di adozione della misura degli arresti domiciliari, trattandosi di violazioni conseguenti a comportamenti superficiali legati al rapporto familiare intrattenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] con la famiglia del Cifelli.

3. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse risultando il ricorrente posto nuovamente agli arresti domiciliari con ordinanza del Tribunale di Isernia in data 6 maggio 2022.

2. La sopravvenuta ragione di inammissibilità esenta il ricorrente dal pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 05/04/2022 del Tribunale di Campobasso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente relatore [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Campobasso ha rigettato l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data 14 marzo 2022 dal Tribunale di Isernia con la quale è stata sostituita al predetto la misura degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere in relazione all'addebito cautelare avente ad oggetto plurime ipotesi di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Cifelli deducendo: 2.1. Con il primo motivo, violazione degli artt. 275 e 299, comma 4, cod. proc. pen. in relazione al disposto aggravamento della precedente misura domiciliare in assenza di aggravamento delle esigenze cautelari ritenute sussistenti al momento dell'adozione della originaria misura cautelare, ancorchè in presenza di violazioni delle prescrizioni impartite al riguardo. Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la presenza di [OSCURATO:PERSONA] presso l'abitazione del Cifeili ha costituito un aggravamento delle esigenze cautelari in quanto la donna aveva concorso nei reati contestati al Cifelli, assumendo erroneamente che il telefonino ceduto dalla [OSCURATO:PERSONA] al °fel!' fosse destinato alla attività di spaccio, nonostante gli esiti negativi dei relativi accertamenti. 2.2. Con il secondo motivo, violazione degli artt. 274,275 e 299, comma 4, cod. proc. pen. in relazione alla scarsa offensività penale delle violazioni delle prescrizioni impartite in sede di adozione della misura degli arresti domiciliari, trattandosi di violazioni conseguenti a comportamenti superficiali legati al rapporto familiare intrattenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] con la famiglia del Cifelli. 3. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse risultando il ricorrente posto nuovamente agli arresti domiciliari con ordinanza del Tribunale di Isernia in data 6 maggio 2022. 2. La sopravvenuta ragione di inammissibilità esenta il ricorrente dal pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
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