CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 agosto 2002
Cassazione n. 43409/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] (DECEDUTO) nato il 21/08/2002 avverso l'ordinanza del 25/01/2022 del GIP TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata e quella in data 11/02/2022 con restituzione degli atti all'ufficio del G.i.p. per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, depositata in data 26 gennaio 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta il 20 gennaio 2022 dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto penale di condanna emesso il 16 settembre 2020 nei confronti del suo assistito, deceduto il 9 maggio 2021, rimettendo gli atti al pubblico ministero per le determinazioni relative alla fase esecutiva. A ragione osserva che il difensore non era legittimato a proporre opposizione per l'imputato già deceduto. Con successiva ordinanza, depositata in data 11 febbraio 2022, il G.i.p., investito della richiesta di emissione di sentenza dichiarativa dell'estinzione per morte del reo ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ha disposto nuovamente la trasmissione degli atti al pubblico ministero ai fini della promozione di incidente di esecuzione per la declaratoria di estinzione della pena per morte dell'imputato. 2. Avverso entrambe le ordinanze ricorre il Procuratore della Repubblica del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] articolando un unico motivo con cui denunzia abnormità funzionale. Secondo il ricorrente, l'ordinanza del GIP che ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione a decreto penale ed ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero per promuovere incidente di esecuzione ha determinato una fase di stallo . impossibile la pronuncia di estinzione del reato per morte del reo nonostante i si effetti più favorevoli rispetto a quella di estinzione della pena che, comunque, non può essere richiesta con riferimento ad un reato già estinto. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo non è fondato. L'ordinanza del 25 febbraio 2022 e quella successiva del 10 febbraio, avente il medesimo contenuto, non sono affette da abnormità, trattandosi di atti che costituiscono espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e non determinano la stasi del procedimento. Il giudice che ha emesso il decreto penale di condanna, una volta dichiarata l'irrevocabilità, non può in alcun modo revocarlo o modificarlo sicché l'unico strumento utilizzabile dal pubblico ministero per ottenere di neutralizzarne gli effetti per sopravvenuto decesso dell'imputato che non ha proposto opposizione ammissibile, come rilevato dal giudice procedente, è l'incidente di esecuzione volto ad ottenere la declaratoria di estinzione della pena per morte del reo, cui conseguono effetti equipollenti alla declaratoria di estinzione del reato e comunque non più sfavorevoli. 2. Va, però, rilevato che nella fattispecie concreta, come rilevato dal Procuratore generale nelle conclusioni, il giudice per le indagini preliminari ha erroneamente dichiarato l'irrevocabilità del decreto penale.A mente dell'ad, 460, comma 3, cod. proc. pen. copia del decreto deve essere notificata con il precetto "al condannato, al difensore d'ufficio o al difensore di fiducia eventualmente nominato ed alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria". Qualora non sia possibile eseguire la notificazione per "irreperibilità dell'imputato", il giudice, in applicazione del successivo comma 4, deve revocare il decreto penale di condanna e restituire gli atti al pubblico ministero A seguito della sentenza della Corte costituzionale, 13 novembre 2000, n. 504 dichiarativa di illegittimità costituzionale parziale dell'art. 460, comma 4, cod. proc. pen., il decreto penale di condanna deve essere revocato anche nel caso di impossibilità di esecuzione della notificazione nel domicilio dichiarato a norma dell'art. 161 cod. proc. pen. Anche in questa ipotesi, difettando la conoscenza effettiva del decreto penale, non vi è alcuna certezza che il destinatario dell'atto sia posto in condizione di esercitare concretamente la scelta tra opposizione e acquiescenza, opzione che, a causa delle rilevanti conseguenze che ne derivano, non può essere demandata esclusivamente al difensore. La giurisprudenza di legittimità sviluppatasi successivamente all'intervento della Consulta ha chiarito che l'art. 460, comma 4, cod. proc. pen., nel prevedere che, se non è possibile eseguire la notificazione per irreperibilità dell'imputato, il giudice revoca il decreto penale di condanna e restituisce gli atti al pubblico ministero, non presuppone l'adozione della formale procedura dichiarativa di cui all'art. 159 cod. proc. pen. Il concetto di irreperibilità va inteso, più in generale, come non rintracciabilità del destinatario tale da impedire, comunque, la notificazione del provvedimento. Ne segue che anche l'impossibilità di notificazione del decreto penale di condanna per insufficienza o inidoneità della elezione di domicilio seguita dalla notifica del difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc comporta comunque la revoca del decreto. pen. atteso che la situazione risulta assimilabile a quella dell'impossibilità di notificare il decreto a seguito dell'irreperibilità dell'interessato, nella quale l'art. 460, comma 4, cod. proc. pen.. prevede, appunto, l'obbligo di revocare il provvedimento di condanna (Sez. 3, n. 30825 del 17/05/2017, P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA]. 270212 - 01; Sez. 2, n. 5096 del 16/11/2017, dep. 2018, P.M. in proc. Toscano, Rv. 272020 - 01). 3. Risulta dal provvedimento impugnato e dagli atti contenuti nel fascicolo trasmesso a questa Corte che l'imputato, prima della morte avvenuta il 9 maggio 2021, non aveva avuto conoscenza effettiva del decreto penale emesso nei suoi confronti, che è stato notificato soltanto al difensore in data 10 gennaio 2022, allorquando il suo decesso era già avvenuto. L'imputato non, quindi, avuto alcuna possibilità di valutare se proporre opposizione.Il giudice che ha emesso il decreto penale di condanna, constatato in sede di esame dell'opposizione, l'intervenuto decesso del condannato in epoca precedente alla notifica prevista dall'art. 460, comma 3, cod. proc. pen., avrebbe dovuto, prima ancora di dichiarare inammissibile l'opposizione proposta dal difensore a causa del difetto di mandato ai sensi dell'art. 461, comma 4, cod. proc. pen., revocare il decreto penale per difetto del requisito della effettiva conoscenza da parte del deceduto a mente dell'art. 460, comma 4, cod. proc. pen. A tale incombente imposto inderogabilmente da quest'ultima disposizione deve provvedersi in questa sede. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Revoca il decreto penale di condanna emesso dal G.i.p. del Tribunale di Nocera inferiore in data 16.09.2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]