Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 ottobre 1998

Cassazione n. 39353/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/10/1998 avverso la sentenza del 05/10/2020 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio al Tribunale di Torino [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

E' stato proposto ricorso immediato per cassazione nei confronti della sentenza del 5 ottobre 2020 del Tribunale di Torino, resa nei confronti del ricorrente in esito a giudizio abbreviato.

2. Il ricorrente ha insistito per la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 522 cod. proc. pen..

2.1. In particolare, è stato rilevato che nella parte motiva l'imputato risultava essere stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, tenuto conto della pena base di anni uno mesi sei di reclusione, della riduzione per le attenuanti generiche senza giudizio di bilanciamento e dell'ulteriore riduzione per la scelta del rito.

Nel dispositivo, invece, tra l'altro testualmente inteso verso altra persona, era stata pronunciata condanna alla pena di mesi cinque giorni dieci di reclusione con giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la contestata aggravante nonché la recidiva.

Dal momento che non risultava chiara la volontà del Giudice, il dispositivo doveva prevalere sulla motivazione, e in effetti la divergenza non dipendeva da un evidente errore materiale, obiettivamente non riconoscibile, contenuto nel dispositivo.

2.1.1. Per tali ragioni andava dichiarata la nullità della sentenza.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'annullamento con rinvio al Tribunale di Torino. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso, ferma la correzione in seguito indicata, è inammissibile.

4.1. In ragione della natura processuale del vizio, questa Corte ha potuto accedere al fascicolo d'ufficio.

Ciò ha consentito di verificare, contrariamente ai rilievi del ricorrente, che l'originale del dispositivo letto in udienza, presente in atti, reca effettivamente la condanna dell'imputato alla pena siccome esattamente indicata in motivazione, ossia mesi otto di reclusione ed euro duemila di multa, oltre alle spese di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, alla confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro, ed alla restituzione all'imputato della somma di euro 133,00.

4.2. Al riguardo, non sussiste l'invocata nullità della decisione.

La difformità infatti tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo, ma, prevalendo il dispositivo di udienza, detta difformità è sanabile mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale (Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017, Giugovaz, Rv. 269852; Sez. 3, n. 125 del 19/11/2008, dep. 2009, Bassirou, Rv. 242258).

In tal senso perde quindi ogni rilievo il dispositivo, palesemente estraneo, apposto in calce alla motivazione della sentenza, invero riferibile ad altro soggetto colà espressamente indicato, con statuizioni - quanto al trattamento sanzionatorio - del tutto differenti rispetto a quanto coerentemente disposto tanto dall'originale manoscritto del dispositivo quanto dalla motivazione contenuta nella sentenza impugnata del 5 ottobre 2020 del Tribunale di Torino.4.2.1.

Alla stregua delle osservazioni che precedono, pertanto, non può che disporsi da questa Corte, quale Giudice dell'impugnazione, la correzione del dispositivo reso in calce alla sentenza impugnata, nel senso che esso deve essere sostituito con il dispositivo letto in udienza del seguente tenore: "Visti gli artt. 442, 533 e 535 cpp, dichiara [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato ascrittogli e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, operata la riduzione per la scelta del rito, lo condanna alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 2.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare; visti gli artt. 240 cp e 87 co. [OSCURATO:PERSONA] 309/90 ordina la confisca e la distruzione dello stupefacente sequestrato con verbale 29/1/20 del [OSCURATO:PERSONA], nucleo operativo; visti gli artt. 262 e ss. cpp, dispone la restituzione della somma di euro 133,00 sequestrata con pari verbale a favore di [OSCURATO:PERSONA]".

5. La manifesta infondatezza dell'impugnazione siccome proposta, pertanto, limitatasi ad invocare un'insussistente nullità della sentenza, non può che comportare l'inammissibilità del ricorso.

5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Corretto il dispositivo della sentenza in data 5/10/2020 del Tribunale di Torino nel senso che il dispositivo riportato in calce alla medesima sentenza deve essere sostituito con il dispositivo letto in udienza del seguente tenore: "Visti gli artt. 442, 533 e 535 cpp, dichiara [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato ascrittogli e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, operata la riduzione per la scelta del rito, lo condanna alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 2.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare; visti gli artt. 240 cp e 87 co. [OSCURATO:PERSONA] 309/90 ordina la confisca e la distruzione dello stupefacente sequestrato con verbale 29/1/20 del [OSCURATO:PERSONA], nucleo operativo; visti gli artt. 262 e ss. cpp, dispone la restituzione della . somma di euro 133,00 sequestrata con pari verbale a favore di [OSCURATO:PERSONA]" dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/10/1998 avverso la sentenza del 05/10/2020 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio al Tribunale di Torino [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. E' stato proposto ricorso immediato per cassazione nei confronti della sentenza del 5 ottobre 2020 del Tribunale di Torino, resa nei confronti del ricorrente in esito a giudizio abbreviato. 2. Il ricorrente ha insistito per la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 522 cod. proc. pen.. 2.1. In particolare, è stato rilevato che nella parte motiva l'imputato risultava essere stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, tenuto conto della pena base di anni uno mesi sei di reclusione, della riduzione per le attenuanti generiche senza giudizio di bilanciamento e dell'ulteriore riduzione per la scelta del rito. Nel dispositivo, invece, tra l'altro testualmente inteso verso altra persona, era stata pronunciata condanna alla pena di mesi cinque giorni dieci di reclusione con giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la contestata aggravante nonché la recidiva. Dal momento che non risultava chiara la volontà del Giudice, il dispositivo doveva prevalere sulla motivazione, e in effetti la divergenza non dipendeva da un evidente errore materiale, obiettivamente non riconoscibile, contenuto nel dispositivo. 2.1.1. Per tali ragioni andava dichiarata la nullità della sentenza. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'annullamento con rinvio al Tribunale di Torino. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso, ferma la correzione in seguito indicata, è inammissibile. 4.1. In ragione della natura processuale del vizio, questa Corte ha potuto accedere al fascicolo d'ufficio. Ciò ha consentito di verificare, contrariamente ai rilievi del ricorrente, che l'originale del dispositivo letto in udienza, presente in atti, reca effettivamente la condanna dell'imputato alla pena siccome esattamente indicata in motivazione, ossia mesi otto di reclusione ed euro duemila di multa, oltre alle spese di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, alla confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro, ed alla restituzione all'imputato della somma di euro 133,00. 4.2. Al riguardo, non sussiste l'invocata nullità della decisione. La difformità infatti tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo, ma, prevalendo il dispositivo di udienza, detta difformità è sanabile mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale (Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017, Giugovaz, Rv. 269852; Sez. 3, n. 125 del 19/11/2008, dep. 2009, Bassirou, Rv. 242258). In tal senso perde quindi ogni rilievo il dispositivo, palesemente estraneo, apposto in calce alla motivazione della sentenza, invero riferibile ad altro soggetto colà espressamente indicato, con statuizioni - quanto al trattamento sanzionatorio - del tutto differenti rispetto a quanto coerentemente disposto tanto dall'originale manoscritto del dispositivo quanto dalla motivazione contenuta nella sentenza impugnata del 5 ottobre 2020 del Tribunale di Torino.4.2.1. Alla stregua delle osservazioni che precedono, pertanto, non può che disporsi da questa Corte, quale Giudice dell'impugnazione, la correzione del dispositivo reso in calce alla sentenza impugnata, nel senso che esso deve essere sostituito con il dispositivo letto in udienza del seguente tenore: "Visti gli artt. 442, 533 e 535 cpp, dichiara [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato ascrittogli e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, operata la riduzione per la scelta del rito, lo condanna alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 2.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare; visti gli artt. 240 cp e 87 co. [OSCURATO:PERSONA] 309/90 ordina la confisca e la distruzione dello stupefacente sequestrato con verbale 29/1/20 del [OSCURATO:PERSONA], nucleo operativo; visti gli artt. 262 e ss. cpp, dispone la restituzione della somma di euro 133,00 sequestrata con pari verbale a favore di [OSCURATO:PERSONA]". 5. La manifesta infondatezza dell'impugnazione siccome proposta, pertanto, limitatasi ad invocare un'insussistente nullità della sentenza, non può che comportare l'inammissibilità del ricorso. 5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Corretto il dispositivo della sentenza in data 5/10/2020 del Tribunale di Torino nel senso che il dispositivo riportato in calce alla medesima sentenza deve essere sostituito con il dispositivo letto in udienza del seguente tenore: "Visti gli artt. 442, 533 e 535 cpp, dichiara [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato ascrittogli e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, operata la riduzione per la scelta del rito, lo condanna alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 2.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare; visti gli artt. 240 cp e 87 co. [OSCURATO:PERSONA] 309/90 ordina la confisca e la distruzione dello stupefacente sequestrato con verbale 29/1/20 del [OSCURATO:PERSONA], nucleo operativo; visti gli artt. 262 e ss. cpp, dispone la restituzione della . somma di euro 133,00 sequestrata con pari verbale a favore di [OSCURATO:PERSONA]" dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
Sentenza Cassazione n. 39353/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris