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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2021

Cassazione n. 40255/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] L'UNI; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Pesaro del 24/7/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di dieci mesi di arresto ed Euro 2.000 di ammenda - con revoca del beneficio ex art. 163 cod. pen. concesso con sentenza del Tribunale di Treviso del 16/5/2013 - per avere portato in luogo pubblico, senza giustificato motivo, tre cutter, di cui uno di grosse dimensioni, un paio di forbici e due caccia- vite, strumenti atti ad offendere nonché ad aprire o forzare serrature, con contestazione dei reati di cui agli artt. 707 cod. pen. e 4 Legge n. 110 del 1975.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ritenuta illogica e travisante, con riferimento all'affermazione di responsabilità per i contestati reati.

Con ulteriore motivo ci si duole del mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen.

Infine, si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto basato su motivi vietati dalla legge, trattandosi della riproposizione di tematiche già ampiamente valutate dalla Corte territoriale e contrastate dal ricorrente con notazioni fattuali e confutative.

1.1. Le censure che il ricorrente afferma essere state trascurate dall'impugnata sentenza non sono specificate, così rendendo evanescente la doglianza.

La rilettura della prova dichiarativa del testimone di Polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] urta contro l'impossibilità per il giudice di legittimità di sindacare il discrezionale apprezzamento del giudice di merito in odine alla valutazione delle prove, quando sia stata condotta, come nella specie, nel rispetto delle regole dettate dalla legge.

1.2. La critica per la mancata concessione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. è di mera opposizione alle argomentazioni dell'impugnata sentenza, che aveva qualificato come niente affatto tenue la condotta del Pacurar, inserita in un contesto che vedeva la presenza di cinque uomini in attesa nella vettura parcheggiata dinanzi ad un locale pubblico e l'immediata disponibilità di vari strumenti atti all'offesa; inoltre è stata richiamata la condanna riportata dall'imputato nel 2012 per rapine continuate in concorso.

Tale apprezzamento dei giudici di merito, basato su una valutazione logica, non è attaccabile in sede di legittimità e corrisponde alle coordinate ermeneutiche in detta materia, che hanno affermato che "Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n.. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

1.3. Anche la negazione delle circostanze attenuanti generiche risponde ai criteri dettati dall'esegesi di legittimità, che in termini generali ha affermato che "In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione" (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

Inoltre, "al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente" (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).

Nella specie, le ragioni della negazione delle invocate attenuanti generiche sono state indicate nell'assenza di elementi di segno positivo che possano essere utilmente valorizzati in tal senso e nella negativa valenza dei precedenti penali per delitti contro il patrimonio.

Né può soccorrere l'indicazione effettuata nel presente ricorso, che richiama la giovane età dell'imputato e le sue precarie condizioni personali e sociali, considerato che i giudici di merito hanno attribuito valenza pregnante alla rilevanza del fatto e alla personalità dell'imputato, gravato da precedenti per reati contro il patrimonio, a tali indici richiamandosi per la valutazione sul punto, con motivazione succinta ma sufficiente e non illogica.

2. Pertanto, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] L'UNI; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Pesaro del 24/7/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di dieci mesi di arresto ed Euro 2.000 di ammenda - con revoca del beneficio ex art. 163 cod. pen. concesso con sentenza del Tribunale di Treviso del 16/5/2013 - per avere portato in luogo pubblico, senza giustificato motivo, tre cutter, di cui uno di grosse dimensioni, un paio di forbici e due caccia- vite, strumenti atti ad offendere nonché ad aprire o forzare serrature, con contestazione dei reati di cui agli artt. 707 cod. pen. e 4 Legge n. 110 del 1975. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ritenuta illogica e travisante, con riferimento all'affermazione di responsabilità per i contestati reati. Con ulteriore motivo ci si duole del mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. Infine, si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto basato su motivi vietati dalla legge, trattandosi della riproposizione di tematiche già ampiamente valutate dalla Corte territoriale e contrastate dal ricorrente con notazioni fattuali e confutative. 1.1. Le censure che il ricorrente afferma essere state trascurate dall'impugnata sentenza non sono specificate, così rendendo evanescente la doglianza. La rilettura della prova dichiarativa del testimone di Polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] urta contro l'impossibilità per il giudice di legittimità di sindacare il discrezionale apprezzamento del giudice di merito in odine alla valutazione delle prove, quando sia stata condotta, come nella specie, nel rispetto delle regole dettate dalla legge. 1.2. La critica per la mancata concessione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. è di mera opposizione alle argomentazioni dell'impugnata sentenza, che aveva qualificato come niente affatto tenue la condotta del Pacurar, inserita in un contesto che vedeva la presenza di cinque uomini in attesa nella vettura parcheggiata dinanzi ad un locale pubblico e l'immediata disponibilità di vari strumenti atti all'offesa; inoltre è stata richiamata la condanna riportata dall'imputato nel 2012 per rapine continuate in concorso. Tale apprezzamento dei giudici di merito, basato su una valutazione logica, non è attaccabile in sede di legittimità e corrisponde alle coordinate ermeneutiche in detta materia, che hanno affermato che "Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n.. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). 1.3. Anche la negazione delle circostanze attenuanti generiche risponde ai criteri dettati dall'esegesi di legittimità, che in termini generali ha affermato che "In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione" (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Inoltre, "al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente" (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Nella specie, le ragioni della negazione delle invocate attenuanti generiche sono state indicate nell'assenza di elementi di segno positivo che possano essere utilmente valorizzati in tal senso e nella negativa valenza dei precedenti penali per delitti contro il patrimonio. Né può soccorrere l'indicazione effettuata nel presente ricorso, che richiama la giovane età dell'imputato e le sue precarie condizioni personali e sociali, considerato che i giudici di merito hanno attribuito valenza pregnante alla rilevanza del fatto e alla personalità dell'imputato, gravato da precedenti per reati contro il patrimonio, a tali indici richiamandosi per la valutazione sul punto, con motivazione succinta ma sufficiente e non illogica. 2. Pertanto, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il P
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