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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 39786/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che si riporta alla requisitoria in atti e conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di diffamazione aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA], assessore pro- tempore alle politiche sociali del Comune di Bagheria, politicamente antagonista rispetto al ricorrente, che, postando un commento sulla sua bacheca Facebook, e riferendosi a un episodio accaduto durante un Consiglio comunale, offendeva la reputazione della p.o. indicandolo, tra l'altro, come "inetto, scorretto, inaffidabile e imbroglione".

2. Ricorre, nell'interesse dell'imputato, il difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], la quale si affida a tre motivi.

2.1. Con il primo, denuncia erronea applicazione della legge penale nel mancato riconoscimento dell'esimente del diritto di critica politica di cui all'articolo 51 cod. pen.; in particolare, sostiene la difesa che, dall'esame dell'intero scritto, risulterebbe evidente l'intento del ricorrente di porre a confronto il diverso modus operandi del sindaco a capo dell'amministrazione a guida Movimento 5 stelle ( nel dicembre 2015) rispetto al comportamento tenuto, in precedenza, da altro Primo cittadino, espresso dal centrodestra ( anni 2006-2007), nella gestione di una analoga vicenda che aveva visto l'irruzione in consiglio comunale, in forma di protesta, di cittadini indigenti del Comune di Bagheria.

2.2. Con il secondo motivo, denuncia erronea applicazione dell'articolo 546 cod. proc. pen. e correlati vizi della motivazione, per avere la Corte di appello immotivatamente ritenuto irrilevante, e comunque avendone omesso l'esame, la numerosa documentazione prodotta dalla difesa dell'imputato all'udienza del 22 dicembre 2019 afferente ad alcune archiviazioni per fatti ed espressioni astrattamente più gravi e pesanti, in quanto ritenuti scriminati ai sensi dell'articolo 51 cod. pen. 2.3.

Con il terzo motivo è denunciato il travisamento del fatto nel quale sarebbe incorsa la Corte di appello, che ha affrontato il tema della esatta individuazione della persona offesa dal post diffamatorio, confondendo le consiliature e le appartenenze politiche, così finendo per consegnare una motivazione apparente che in ogni caso non supera il ragionevole dubbio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato, e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Giudice di merito.

2. .Va ricordato, in premessa che, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato (Sez. 5,n. 2473 del 10/10/2019 (dep. 2020), Rv. 278145, con riferimento ad una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la frase incriminata potesse essere scriminata in base al diritto di "critica sindacale" ed ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna pronunciata ai soli effetti civili).

3. Il primo motivo non è fondato.

Correttamente la Corte territoriale ha ravvisato la connotazione offensiva di talune espressioni contenute nel post incriminato, escludendo che esse potessero rientrare nel perimetro del diritto di critica politica, come invocato dal ricorrente, risultando superato il limite della continenza, che fonda la esimente in parola: in realtà, ha ritenuto la Corte territoriale, l'autore aveva dato vita a un ingiustificato attacco "ad hominen".

3.2. Nella vicenda in esame correttamente la Corte territoriale ha riavvisato la connotazione offensiva di talune espressioni contenute nel post in questione, escludendo che le espressioni e i commenti utilizzati dall'imputato rientrassero nel diritto di critica politica, avendo ritenuto che fosse superato il limite della continenza, avendo l'autore dato vita a un ingiustificato attacco "ad hominen".

2.3. Al riguardo, è opportuno considerare che il diritto di critica, rappresentando l'esternazione di un'opinione relativamente a una condotta, ovvero a un'affermazione, altrui, si inserisce nell'ambito della libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21 della Carta costituzionale e dall'art. 10 della Convenzione EDU.

Proprio in ragione della sua natura di diritto di libertà, esso può essere evocato quale scriminate, ai sensi dell'art. 51 cod. pen., rispetto al reato di diffamazione, purché venga esercitato nel rispetto dei limiti della veridicità dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della continenza espressiva.

I limiti sono rinvenibili, secondo le linee ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza e dalla dottrina, nella difesa dei diritti inviolabili, quale è quello previsto dall'art. 2 cost., onde non è consentito attribuire ad altri fatti non veri, venendo a mancare, in tale evenienza, la finalizzazione critica dell'espressione, né trasmodare nella invettiva gratuita, salvo che la offesa sia necessaria e funzionale alla costruzione del giudizio critico. ( Sez. 5 n. 37397 del 24/06/2016, Rv. 267866) .

2.3.1. Quanto al requisito della continenza, sotto il profilo formale, esso postula una forma espositiva proporzionata, "corretta", e cioè astrattamente funzionale alla finalità di disapprovazione, e che non trasmodi nella gratuita e immotivata aggressione dell'altrui reputazione, in quanto non ingiustificatamente sovrabbondante al fine del concetto da esprimere.

Secondo il consolidato canone ermeneutico di questa Corte, al fine di valutare il rispetto del canone della continenza, occorre contestualizzare le espressioni intrinsecamente ingiuriose, ossia valutarle in relazione al contesto spazio - temporale e dialettico nel quale sono state profferite, e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur forti e sferzanti, non risultino meramente gratuiti, ma siano invece pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato e al concetto da esprimere ( Sez. 5 n. 32027 del 23/03/2018, Rv. 273573).

Sono, in definitiva, gli interessi in gioco che segnano la "misura" delle espressioni consentite (Sez. 1,n. 36045 del 13/06/2014, P.M in proc.

Surano, Rv. 261122; Sez. 5, n. 21145 del 18/04/2019 Rv. 275554).

Compito del giudice è, dunque, di verificare se il negativo giudizio di valore espresso possa essere, in qualche modo, giustificabile nell'ambito di un contesto critico e funzionale all'argomentazione, così da escludere l'invettiva personale volta ad aggredire personalmente il destinatario ( Sez. 5 n. 31669 del 14/04/2015, Rv. 264442), con espressioni inutilmente umilianti e gravemente infamanti (Sez. 5 n. 15060 del 23/02/2011, Rv. 250174).Si è così affermato che esula dai limiti del diritto di critica l'accostamento della persona offesa a cose o concetti ritenuti ripugnanti, osceni, o disgustosi, considerata la centralità che i diritti della persona hanno nell'ordinamento costituzionale( Sez. 5 n. 50187 del 10/05/2017, Rv. 27143).

2.4. Delineata la cornice entro la quale deve essere valutata la sussistenza della predetta scriminante, e applicando tali principi alla fattispecie in esame, si osserva che i giudici della Corte di appello hanno ravvisato nelle espressioni utilizzate dall'imputato contenuti esorbitanti dal diritto di critica, ovvero non continenti rispetto al contesto dialettico nel quale si inserivano, con valutazione che il Collegio condivide.

Espressioni come "essere inetto, scorretto, inaffidabile e imbroglione" integrano, infatti, delle generiche invettive dirette alla persona in sé, esorbitanti dal collegamento con i comportamenti attribuiti alla persona offesa quale assessore del tempo in relazione a una peculiare contestazione inscenata dai cittadini amministrati, e comunque esulanti dal requisito di continenza.

Ciò che viene in rilievo, in tali parole è una denigrazione della persona in quanto tale, un' offesa rivolta, senza ragione, alla sfera privata, non coinvolta dall'ambito di pubblica rilevanza della notizia, mediante l'utilizzo di non pertinenti argumenta ad hominem.

3. E' fondato, invece, il terzo motivo, in modo assorbente rispetto agli altri.

Il reato di diffamazione è certamente costituito dall'offesa della reputazione di una persona determinata, tant'è che esso non può essere ravvisato nel caso in cui vengano pronunciate o scritte frasi offensive nei confronti di una o più persone appartenenti ad una categoria, se le persone cui le frasi si riferiscono non sono individuabili (Sez. 5, n. 1477 del 20/11/1991 (dep. 1992 ) Rv. 189090).

Ciò che rileva, dunque, è la possibilità concreta di individuare il "bersaglio" della dichiarazione diffamatoria, individuazione del soggetto passivo che deve avvenire attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e portata dell' offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili, i quali devono, unitamente agli altri elementi che la vicenda offre, essere valutati complessivamente, così che possa desumersi, con ragionevole certezza, l'inequivoca individuazione dell' offeso, sia in via processuale che come fatto preprocessuale, cioè come piena e immediata consapevolezza dell'identità del destinatario che abbia avuto chiunque abbia letto l'articolo diffamatorio.( Sez. 5, n. 33442 del 08/07/2008, Rv. 241548; conf.

Sez. 5 n. 8208 del 10/01/2022, Rv. 282899).

3.1. Va da sé che la individuazione - in concreto - dell'offeso è quaestio facti, demandata interamente al giudice del merito, che ha solo l'obbligo di dare conto, con motivazione compiuta a e congrua, del suo convincimento.

Ciò che non è apprezzabile nella sentenza impugnata che oltre a incorrere in confusione nella confusione denunciata dal ricorrente quanto alla esatta indicazione del sindaco che reggeva la consiliatura di centro destra, all'incirca dieci anni prima del fatto in esame, non ha fornito rassicuranti indicazioni in merito agli elementi da cui ha tratto il convincimento che la persona offesa potesse individuarsi nel Rizzo.

Invero, si osserva, in primo luogo, che, nell'imputazione, si fa esclusivo riferimento a un "notorio episodio accaduto in Bagheria, descritto in querela, durante un consiglio comunale" e, riportando uno stralcio del commento pubblicato dall'imputato, all" assessore al ramo dell'epoca, oggi attivista del movimento cinque stelle".

Nessun altro elemento è evincibile dall'imputazione che consenta di individuare l'effettivo bersaglio avuto di mira dall'imputato, mancando ogni specificazione del contesto temporale in cui l'episodio preso a confronto si sarebbe verificato, ciò che avrebbe fornito elementi concreti per la individuabilità dell'assessore del tempo chiamato in causa.

Nella sentenza impugnata, poi, si coglie il riferimento al periodo 2007/2009 - quale arco temporale nel quale il Rizzo avrebbe svolto il suo incarico, ma la Corte di appello si confronta solo in apparenza con la deduzione difensiva che colloca il fatto in epoca precedente, ovvero nel 2006, quando l'assessore al ramo era altra persona: il Giudice a quo si limita a considerare che, a detta della stessa p.o., egli aveva ricoperto la carica di assessore alle politiche sociali nel predetto biennio.

3.2. Nel rinnovato giudizio di merito la Corte di appello dovrà indicare gli elementi fattuali che consentano di ritenere che, dal commento pubblicato dall'imputato, il lettore fosse in grado di individuare proprio nel Rizzo il protagonista dell'episodio avvenuto durante un non meglio indicato consiglio comunale a guida centro destra.

4. Assorbito il secondo motivo, l'epilogo del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per muovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che si riporta alla requisitoria in atti e conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di diffamazione aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA], assessore pro- tempore alle politiche sociali del Comune di Bagheria, politicamente antagonista rispetto al ricorrente, che, postando un commento sulla sua bacheca Facebook, e riferendosi a un episodio accaduto durante un Consiglio comunale, offendeva la reputazione della p.o. indicandolo, tra l'altro, come "inetto, scorretto, inaffidabile e imbroglione". 2. Ricorre, nell'interesse dell'imputato, il difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], la quale si affida a tre motivi. 2.1. Con il primo, denuncia erronea applicazione della legge penale nel mancato riconoscimento dell'esimente del diritto di critica politica di cui all'articolo 51 cod. pen.; in particolare, sostiene la difesa che, dall'esame dell'intero scritto, risulterebbe evidente l'intento del ricorrente di porre a confronto il diverso modus operandi del sindaco a capo dell'amministrazione a guida Movimento 5 stelle ( nel dicembre 2015) rispetto al comportamento tenuto, in precedenza, da altro Primo cittadino, espresso dal centrodestra ( anni 2006-2007), nella gestione di una analoga vicenda che aveva visto l'irruzione in consiglio comunale, in forma di protesta, di cittadini indigenti del Comune di Bagheria. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia erronea applicazione dell'articolo 546 cod. proc. pen. e correlati vizi della motivazione, per avere la Corte di appello immotivatamente ritenuto irrilevante, e comunque avendone omesso l'esame, la numerosa documentazione prodotta dalla difesa dell'imputato all'udienza del 22 dicembre 2019 afferente ad alcune archiviazioni per fatti ed espressioni astrattamente più gravi e pesanti, in quanto ritenuti scriminati ai sensi dell'articolo 51 cod. pen. 2.3. Con il terzo motivo è denunciato il travisamento del fatto nel quale sarebbe incorsa la Corte di appello, che ha affrontato il tema della esatta individuazione della persona offesa dal post diffamatorio, confondendo le consiliature e le appartenenze politiche, così finendo per consegnare una motivazione apparente che in ogni caso non supera il ragionevole dubbio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato, e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Giudice di merito. 2. .Va ricordato, in premessa che, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato (Sez. 5,n. 2473 del 10/10/2019 (dep. 2020), Rv. 278145, con riferimento ad una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la frase incriminata potesse essere scriminata in base al diritto di "critica sindacale" ed ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna pronunciata ai soli effetti civili). 3. Il primo motivo non è fondato. Correttamente la Corte territoriale ha ravvisato la connotazione offensiva di talune espressioni contenute nel post incriminato, escludendo che esse potessero rientrare nel perimetro del diritto di critica politica, come invocato dal ricorrente, risultando superato il limite della continenza, che fonda la esimente in parola: in realtà, ha ritenuto la Corte territoriale, l'autore aveva dato vita a un ingiustificato attacco "ad hominen". 3.2. Nella vicenda in esame correttamente la Corte territoriale ha riavvisato la connotazione offensiva di talune espressioni contenute nel post in questione, escludendo che le espressioni e i commenti utilizzati dall'imputato rientrassero nel diritto di critica politica, avendo ritenuto che fosse superato il limite della continenza, avendo l'autore dato vita a un ingiustificato attacco "ad hominen". 2.3. Al riguardo, è opportuno considerare che il diritto di critica, rappresentando l'esternazione di un'opinione relativamente a una condotta, ovvero a un'affermazione, altrui, si inserisce nell'ambito della libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21 della Carta costituzionale e dall'art. 10 della Convenzione EDU. Proprio in ragione della sua natura di diritto di libertà, esso può essere evocato quale scriminate, ai sensi dell'art. 51 cod. pen., rispetto al reato di diffamazione, purché venga esercitato nel rispetto dei limiti della veridicità dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della continenza espressiva. I limiti sono rinvenibili, secondo le linee ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza e dalla dottrina, nella difesa dei diritti inviolabili, quale è quello previsto dall'art. 2 cost., onde non è consentito attribuire ad altri fatti non veri, venendo a mancare, in tale evenienza, la finalizzazione critica dell'espressione, né trasmodare nella invettiva gratuita, salvo che la offesa sia necessaria e funzionale alla costruzione del giudizio critico. ( Sez. 5 n. 37397 del 24/06/2016, Rv. 267866) . 2.3.1. Quanto al requisito della continenza, sotto il profilo formale, esso postula una forma espositiva proporzionata, "corretta", e cioè astrattamente funzionale alla finalità di disapprovazione, e che non trasmodi nella gratuita e immotivata aggressione dell'altrui reputazione, in quanto non ingiustificatamente sovrabbondante al fine del concetto da esprimere. Secondo il consolidato canone ermeneutico di questa Corte, al fine di valutare il rispetto del canone della continenza, occorre contestualizzare le espressioni intrinsecamente ingiuriose, ossia valutarle in relazione al contesto spazio - temporale e dialettico nel quale sono state profferite, e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur forti e sferzanti, non risultino meramente gratuiti, ma siano invece pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato e al concetto da esprimere ( Sez. 5 n. 32027 del 23/03/2018, Rv. 273573). Sono, in definitiva, gli interessi in gioco che segnano la "misura" delle espressioni consentite (Sez. 1,n. 36045 del 13/06/2014, P.M in proc. Surano, Rv. 261122; Sez. 5, n. 21145 del 18/04/2019 Rv. 275554). Compito del giudice è, dunque, di verificare se il negativo giudizio di valore espresso possa essere, in qualche modo, giustificabile nell'ambito di un contesto critico e funzionale all'argomentazione, così da escludere l'invettiva personale volta ad aggredire personalmente il destinatario ( Sez. 5 n. 31669 del 14/04/2015, Rv. 264442), con espressioni inutilmente umilianti e gravemente infamanti (Sez. 5 n. 15060 del 23/02/2011, Rv. 250174).Si è così affermato che esula dai limiti del diritto di critica l'accostamento della persona offesa a cose o concetti ritenuti ripugnanti, osceni, o disgustosi, considerata la centralità che i diritti della persona hanno nell'ordinamento costituzionale( Sez. 5 n. 50187 del 10/05/2017, Rv. 27143). 2.4. Delineata la cornice entro la quale deve essere valutata la sussistenza della predetta scriminante, e applicando tali principi alla fattispecie in esame, si osserva che i giudici della Corte di appello hanno ravvisato nelle espressioni utilizzate dall'imputato contenuti esorbitanti dal diritto di critica, ovvero non continenti rispetto al contesto dialettico nel quale si inserivano, con valutazione che il Collegio condivide. Espressioni come "essere inetto, scorretto, inaffidabile e imbroglione" integrano, infatti, delle generiche invettive dirette alla persona in sé, esorbitanti dal collegamento con i comportamenti attribuiti alla persona offesa quale assessore del tempo in relazione a una peculiare contestazione inscenata dai cittadini amministrati, e comunque esulanti dal requisito di continenza. Ciò che viene in rilievo, in tali parole è una denigrazione della persona in quanto tale, un' offesa rivolta, senza ragione, alla sfera privata, non coinvolta dall'ambito di pubblica rilevanza della notizia, mediante l'utilizzo di non pertinenti argumenta ad hominem. 3. E' fondato, invece, il terzo motivo, in modo assorbente rispetto agli altri. Il reato di diffamazione è certamente costituito dall'offesa della reputazione di una persona determinata, tant'è che esso non può essere ravvisato nel caso in cui vengano pronunciate o scritte frasi offensive nei confronti di una o più persone appartenenti ad una categoria, se le persone cui le frasi si riferiscono non sono individuabili (Sez. 5, n. 1477 del 20/11/1991 (dep. 1992 ) Rv. 189090). Ciò che rileva, dunque, è la possibilità concreta di individuare il "bersaglio" della dichiarazione diffamatoria, individuazione del soggetto passivo che deve avvenire attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e portata dell' offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili, i quali devono, unitamente agli altri elementi che la vicenda offre, essere valutati complessivamente, così che possa desumersi, con ragionevole certezza, l'inequivoca individuazione dell' offeso, sia in via processuale che come fatto preprocessuale, cioè come piena e immediata consapevolezza dell'identità del destinatario che abbia avuto chiunque abbia letto l'articolo diffamatorio.( Sez. 5, n. 33442 del 08/07/2008, Rv. 241548; conf. Sez. 5 n. 8208 del 10/01/2022, Rv. 282899). 3.1. Va da sé che la individuazione - in concreto - dell'offeso è quaestio facti, demandata interamente al giudice del merito, che ha solo l'obbligo di dare conto, con motivazione compiuta a e congrua, del suo convincimento. Ciò che non è apprezzabile nella sentenza impugnata che oltre a incorrere in confusione nella confusione denunciata dal ricorrente quanto alla esatta indicazione del sindaco che reggeva la consiliatura di centro destra, all'incirca dieci anni prima del fatto in esame, non ha fornito rassicuranti indicazioni in merito agli elementi da cui ha tratto il convincimento che la persona offesa potesse individuarsi nel Rizzo. Invero, si osserva, in primo luogo, che, nell'imputazione, si fa esclusivo riferimento a un "notorio episodio accaduto in Bagheria, descritto in querela, durante un consiglio comunale" e, riportando uno stralcio del commento pubblicato dall'imputato, all" assessore al ramo dell'epoca, oggi attivista del movimento cinque stelle". Nessun altro elemento è evincibile dall'imputazione che consenta di individuare l'effettivo bersaglio avuto di mira dall'imputato, mancando ogni specificazione del contesto temporale in cui l'episodio preso a confronto si sarebbe verificato, ciò che avrebbe fornito elementi concreti per la individuabilità dell'assessore del tempo chiamato in causa. Nella sentenza impugnata, poi, si coglie il riferimento al periodo 2007/2009 - quale arco temporale nel quale il Rizzo avrebbe svolto il suo incarico, ma la Corte di appello si confronta solo in apparenza con la deduzione difensiva che colloca il fatto in epoca precedente, ovvero nel 2006, quando l'assessore al ramo era altra persona: il Giudice a quo si limita a considerare che, a detta della stessa p.o., egli aveva ricoperto la carica di assessore alle politiche sociali nel predetto biennio. 3.2. Nel rinnovato giudizio di merito la Corte di appello dovrà indicare gli elementi fattuali che consentano di ritenere che, dal commento pubblicato dall'imputato, il lettore fosse in grado di individuare proprio nel Rizzo il protagonista dell'episodio avvenuto durante un non meglio indicato consiglio comunale a guida centro destra. 4. Assorbito il secondo motivo, l'epilogo del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per muovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio pe
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