CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 15624/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
on l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Taranto, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha rigettato la richiesta con cui XXXXXXXXXXXX aveva chiesto applicarsila disciplina della continuazione tra i reati giudicati da quattro sentenze rispettivamenteemesse:1) dalla Corte di appello di Lecce sezione minorenni, in data 19 febbraio 2021(condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, commesso in Lecce il giorno 11giugno 2018);2) dal G.i.p. del Tribunale di Lecce, in data 22 maggio 2020 (condanna per i reati ditentato furto, tentata rapina, lesione personali, danneggiamento aggravato, tutti commessi inLecce il 10 gennaio 2020);3) dalla Corte di appello di Lecce , in data 21 marzo 2022 (condanna per il delitto dirapina aggravata, commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 28 ottobre 2020);4) dal Tribunale di Taranto, in data 2 dicembre 2024 (condanna per il reato didanneggiamento seguito da incendio e resistenza a pubblico ufficiale, commessi in Tarantoil 16 novembre 2022).A ragione della decisione osserva che non sussistono indici rivelatori dell'identità didisegno criminoso e che depongono in senso contrario all’accoglimento dell’istanza ladistanza cronologica tra i fatti, le distinte modalità della condotta, la tipologia dei reati, ladiversità dei beni giuridici protetti, la disomogeneità delle violazioni, le singole causalinonché le diverse condizioni di tempo e di luogo. I delitti si presentano, pertanto, comemanifestazione della peculiare personalità delinquenziale del condannato e, comunque,sono stati compiuti in esecuzione di volontà antigiuridiche autonome e fra loro distinte.2. Avverso l'ordinanza ricorre XXXXXXXXXXXX, per il tramite del difensore di fiducia,articolando due motivi.2.1. Con il primo denuncia violazione di legge in relazione agli articoli 81 cod. pen. e671 cod. proc. pen. nonché illogicità della motivazione.Lamenta che il giudice dell’esecuzione, oltre a non valutare tutti gli elementi sintomaticidella continuazione e attribuire ingiustificatamente rilevanza esclusiva al modus operandidelle condotte, ha omesso di considerare la possibilità che solo alcune delle violazionipossano essere avvinte dal nesso della continuazione.Al riguardo, evidenzia che le sentenze sub 1) e 2) hanno ad oggetto il medesimo titolodi reato, la rapina, seppure realizzato in un caso in forma consumata nell’altro in formatatentata, e sono stati commessi a pochi mesi di distanza sempre nella regione Puglia. Lapresenza di tali collanti deve ritenersi prevalente rispetto alla diversità del modus operandi.2.2. Con il secondo motivo eccepisce la nullità dell'ordinanza per inosservanza dellenorme processuali previste dagli articoli 666, comma 4, e 127, comma 3, cod. proc. pen.Lamenta che il Tribunale abbia emesso il provvedimento in esito a udienza ditrattazione alla quale non erano stati autorizzati a partecipare il condannato ed il suodifensore, nonostante lo avessero tempestivamente richiesto, presentando in tempo utileplurime istanze di collegamento a distanza nelle forme prescritte dall’ordinamentoprocessuale, tutte rigettate per assenza dei presupposti previsti dalle citate normeprocessuali. In particolare, XXXXXXXXXXXX aveva depositato la sua istanza ai sensidell’art. 123 cod. proc. pen. in data 27 ottobre 2025 presso l’Ufficio matricola della Casacircondariale di Modena dove era ristretto, mentre il suo difensore di fiducia le avevaavanzate al [OSCURATO:PERSONA] procedente, in data 28 e 31 ottobre 2025, allegando la prova dellarichiesta personale del condannato di partecipazione all’udienza.All'udienza del 6 novembre 2025, il sostituto del difensore di fiducia aveva evidenziatol’anomalia, segnalando che l'imputato, pur non avendo rinunciato alla partecipazionepersonale, non era comparso sol perché non autorizzato.2.3. Con memoria tempestivamente depositata il difensore del ricorrente ha ribadito lafondatezza delle censure dedotte nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il secondo motivo, che va esaminato preliminarmente stante il suo carattereprocessuale potenzialmente decisivo, è infondato.L’art. 666, comma 4, cod. proc. pen., dopo le modifiche introdotte dall'art. 38, comma 1,lett. d) del d.lgs. n. 150 del 2022, nel disciplinare l’udienza dinnanzi al giudicedell’esecuzione dispone «L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensoree del pubblico ministero. L'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente. A tal finesi procede mediante collegamento a distanza, quando una particolare disposizione di leggelo prevede o quando l’interessato vi consente. Tuttavia, se è detenuto o internato in luogoposto fuori della circoscrizionedelgiudice e non consente all’audizione mediantecollegamento a distanza, l’interessato è sentito prima del giorno dell’udienza dal magistratodi sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione».Se, quindi, il condannato, la cui partecipazione all’udienza è sempre facoltativa, chiededi essere sentito, la sua audizione deve avvenire, di regola, con il sistema del collegamentoa distanza, sempre che l'interessato vi consenta o non sia comunque applicabile unadisposizione di legge che prevede il ricorso a tale sistema. Se, invece, il condannato nonconsente ed è detenuto o internato in un luogo posto fuori della circoscrizione, la suaaudizione è svolta dal magistrato di sorveglianza prima del giorno dell'udienza. Rimaneaffidata alla discrezionalità del giudice la traduzione del condannato detenuto.Tanto posto, nel caso in esame il Tribunale, non disponendo il collegamento a distanzae procedendo in assenza del condannato, si è uniformato alla ricordata disciplina.Risulta dagli atti, consultabili in questa sede in ragione del carattere processuale dellaquestione posta, che il condannato ha chiesto tempestivamente con il mezzo previsto, quellodi cui all’art. 123 cod. proc. pen., di “partecipare” all’udienza mediante collegamento adistanza ma non di essere “sentito” né dal giudice procedente né dal magistrato disorveglianza.Non essendo stata inoltrata la specifica richiesta prevista dall’art. 666, comma 4, cod.proc. pen., l’udienza poteva regolarmente svolgersi senza la presenza del condannato.In ogni caso, l’omessa audizione del condannato non è causa di nullità assoluta, maintegra una nullità del procedimento di ordine generale e a regime intermedio, ex art. 178,comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 363 del 27/10/2023, dep. 2024, Rv. 285551 –01 per la disciplina precedente alle modifiche introdotte all'art. 38, co. 1, lett. d) del d.lgs. n.150 del 2022; Sez. 1, n. 40835 del 05/06/2014, Padovan, Rv. 260721 – 01; Sez. 1, n. 12786del 19/03/2021 Rv. 280860 - 01).L’eccezione volta far valere l’asserita violazione della sequenza procedimentale dovevaconseguentemente essere sollevata nel corso dell’udienza tenutasi davanti al Tribunale diTaranto e non in questa sede, operando la sanatoria prevista dal combinato disposto di cuiagli artt. 178, comma 1, lett. c), e 180 cod. proc. pen.Altrettanto correttamente il Tribunale ha rigettato l’istanza di collegamento a distanzaavanzata dal difensore, trattandosi di uno strumento di partecipazione all’udienza nonprevisto dalla disciplina vigente. 2. Il primo motivo è inammissibile in quanto, pur formalmente denunciando violazione dilegge e vizio di motivazione, sollecita, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di meritoe comunque pone questioni giuridiche manifestamente infondate.[OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia dicontinuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmenteosservato che ostano al riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, secondo comma, cod.pen. tra tutti i reati, con rilievo decisivo, non solo il lasso di tempo intercorso tra i fatti,superiore a 10 mesi per quelli più ravvicinati (la tentata rapina del 10 gennaio 2020 e larapina del 28 ottobre 2020) ma, anche, la parziale eterogeneità delle violazioni, le diversemodalità esecutive, l ’assenza di circostanze sintomatiche della ideazione eprogrammazione, sin dalla consumazione del primo reato, nelle linee generali, anche diquelli successivi, e, soprattutto, il dato, pacificamente accertato in sede di cognizione, cheogni reato è stato occasionato da necessità estemporanee e contingenze non prevendili almomento della commissione del primo episodio (cfr. le pagg. da 4 a 7, che si diffondono, conarticolata motivazione, sull’esame delle sentenze di condanna).Non depone favorevolmente neanche la condizione di tossicodipendenza, che risultadocumentata solo a partire dal maggio 2025, quindi in epoca di molto successiva rispetto alperiodo in cui sono stati consumati i reati oggetto della richiesta di unificazione ex art. 81,secondo comma, cod. pen.Trattasi di argomentazioni che escludono implicitamente ma chiaramente anche lapossibilità di riconoscimento della continuazione limitata ad alcuna soltanto delle violazioni.Le censure del ricorrente, in definiva, sollecitano una lettura alternativa del compendioprobatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamenteillogica, del giudice di merito. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.