CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02105/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20543-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis; - controricorrenti- avverso la sentenza n. 11110/12/2018 della [OSCURATO:PERSONA] , depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 20543 sez. MT - ud. 17-12-2021 -2- n` l Rg 20543/2019 FATTO e DIRITTO Considerato che: Con sentenza nr 11110/2018 la CTR della Campania, sez distaccata di Salerno, rigettava l'appello proposto dal Comune di Cetara avverso la sentenza della CTP di Salerno con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente proposto avverso un ingiunzione di pagamento emessa da [OSCURATO:PERSONA] per l'omesso versamento di un contributo unificato. Rilevava la correttezza della decisione impugnata laddove aveva riscontrato un vizio della chiamata in causa incardinata nei riguardi del Ministero della Giustizia al posto della Presidenza del Consiglio da cui dipende la Giustizia amministrativa. Osservava che l'instaurazione del giudizio nei confronti di un soggetto estraneo alla materia del contendere non consentiva una integrazione del contraddittorio verso l'unico soggetto legittimato passivo non trattandosi di una ipotesi di litisconsorzio necessario. Avverso tale decisione il Comune di Cetara propone ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo illustrato da memoria cui resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate. Con l'unico motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art 14 del dlgs nr 546/1992 in relazione all'art 360,comma I nr 3 c.p.c. Lamenta che la decisione della CTR avrebbe errato nel non disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'ad 14 del dlgs nr 546/1992 nei riguardi della Presidenza del Consiglio, l'unico soggetto legittimato passivo. Sostiene infatti che nel caso di una impugnazione di una intimazione di pagamento non preceduta dalla notifica dell'atto presupposto il gravame può essere proposto indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio i necessario essendo rimesso alla volontà del concessionario la facoltà di chiamare in causa l'ente creditore Il motivo è inammissibile . La censura, infatti, non ha colto la ratio decidendi della statuizione sul punto, in quanto ha incentrato la critica su una questione diversa da quella, decisiva, sulla quale si è basata la decisione della CTR che ha espressamente ritenuto che l'impugnativa aveva ad oggetto contestazioni relativi ai vizi della cartella e dell'atto presupposto di competenza della Giustizia amministrativa incardinata nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri ,unico legittimato passivo in questo tipo di contenzioso. La CTR ha pertanto evidenziato che la mancata instaurazione nei riguardi dell'unico soggetto legittimato passivamente non ritualmente chiamato in giudizio rendeva inammissibile il ricorso non essendo configurabile un rapporto di litisconsorzio necessario tra ente impositore ed il Ministero della Giustizia, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto esclusivamente nei confronti di quest'ultimo dovendosi pertanto escludersi la possibilità di disporre successivamente l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La censura, pertanto, non coglie nel segno incentrandosi su una questione diversa da quella sulla quale la decisione si è fondata. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il Comune al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessivi C 1.100,00 oltre spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. Ro