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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 5 dicembre 2024

Cassazione n. 02551/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 12/10/2020 del GIUD.

SORVEGLIANZA di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che siano inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relative al vizio di motivazione in ordine alla declaratoria di inammissibilità del reclamo proposto e alla violazione dell'art. 32 Cost., perché manifestamente infondate.

Considerato, inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dal decreto impugnato.

In esso, invero, si evidenzia che l'istanza presentata dal ricorrente appare manifestamente infondata ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen, per difetto delle condizioni di legge dal momento che non ricorre ictu ocu/i la condizione della inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dalla

I. 26 luglio 1975, n. 354 e in particolare dell'art. 11.

A tale riguardo si rileva che la mancata consegna del bugiardino pretesa ininfluente, poiché risulta difficile pensare che il ricorrente non conosca gli effetti di un farmaco che per lungo tempo ha preteso gli venisse consegnato e che, in ogni caso, gli deve essere stato prescritto con indicazione delle modalità di assunzione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 12/10/2020 del GIUD. SORVEGLIANZA di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che siano inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relative al vizio di motivazione in ordine alla declaratoria di inammissibilità del reclamo proposto e alla violazione dell'art. 32 Cost., perché manifestamente infondate. Considerato, inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dal decreto impugnato. In esso, invero, si evidenzia che l'istanza presentata dal ricorrente appare manifestamente infondata ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen, per difetto delle condizioni di legge dal momento che non ricorre ictu ocu/i la condizione della inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dalla I. 26 luglio 1975, n. 354 e in particolare dell'art. 11. A tale riguardo si rileva che la mancata consegna del bugiardino pretesa ininfluente, poiché risulta difficile pensare che il ricorrente non conosca gli effetti di un farmaco che per lungo tempo ha preteso gli venisse consegnato e che, in ogni caso, gli deve essere stato prescritto con indicazione delle modalità di assunzione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.
Decreto Cassazione n. 02551/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris