CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15763/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità per il reato di riciclaggio, denunciando il travisamento della prova in relazione alla erronea e/o omessa valutazione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], non sono formulati in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale che, con motivazione certamente sintetica ma esaustiva, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato contestato all'imputato (si veda pagina 3 della motivazione impugnata, ove si rileva come dalla testimonianza in esame emergesse unicamente che il furgone oggetto di furto si trovava nella disponibilità dell'intero nucleo familiare, rendendo possibile ipotizzare un concorso di tali soggetti nel reato di riciclaggio ma non escludere da responsabilità l'imputato, stante la titolarità in capo a quest'ultimo delle targhe apposte sul veicolo); che a tale riguardo deve ribadirsi come esuli dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che, inoltre, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, il vizio del travisamento della prova per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (cfr. Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La, Rv. 269217 - 01), mentre nel caso di specie risulta che la testimonianza in parola sia stata oggetto di specifica disamina anche da parte del primo giudice; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di reato di ricettazione, risulta privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, dovendo farsi applicazione del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui «sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente essertivi ed apodittici, lacorrettezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti» (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); considerato che anche il quarto motivo di ricorso, articolato in diverse censure con le quali si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare la gradazione della pena o il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 3, n..2233 del 17/06/2021,.dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); che anche con riguardo alla doglianza relativa alla ritenuta sussistenza della recidiva deve ritenersi come la Corte territoriale abbia fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui «la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"» (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 - 01); ritenuto, infine, che la doglianza contenuta nel medesimo motivo di ricorso con riguardo all'omessa valutazione dell'applicabilità nel caso di specie della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 648-bis, comma quarto, cod. pen., non è consentita in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedano le pagine 2 e 3), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M