CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 marzo 2022
Cassazione n. 16204/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 18285-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] SS.UU. BN1 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2022 - ricorrente - 857 contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' TARTAGLIA, 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1075/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/02/2020 R.G.N. 668/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con la sentenza impugnata è stata confermata - con compensazione tra le parti delle spese del giudizio - la pronuncia del Tribunale di Benevento con la quale, annullato il licenziamento intimato, in esito a procedura di mobilità, a [OSCURATO:PERSONA], in data 17 febbraio 2014, il "[OSCURATO:PERSONA] del disciolto [OSCURATO:PERSONA] SS.UU. BN1 in liquidazione" era stato condannato alla reintegra del lavoratore nel posto di lavoro nonché al pagamento, in favore del lavoratore medesimo, di una indennità risarcitoria in misura di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso il "[OSCURATO:PERSONA] del disciolto [OSCURATO:PERSONA] SS.UU. BN1 in liquidazione", affidato a tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; il "[OSCURATO:PERSONA] del disciolto [OSCURATO:PERSONA] SS.UU. BN1 in liquidazione" ha depositato memoria; il P.G. non ha formulato richieste. Considerato che: con il primo motivo il ricorrente - denunciando violazione dell'art. 18, commi 4 e 5, st.lav., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che il giudice del reclamo, a fronte della pacifica ed effettiva cessazione dell'attività del Consorzio, abbia applicato la tutela reintegratoria attenuata di cui al quarto comma e non quella indennitaria di cui al quinto comma della richiamata norma statutaria; con il secondo motivo - denunciando violazione degli artt. 41 Cost., 4 della I. n. 223 del 1991, 1362 e ss. c.c., nonché errata interpretazione dell'art. 11, comma 2-ter del d.l. n. 195 del 2009, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - lamenta che il predetto giudice abbia ravvisato la illegittimità del licenziamento ritenendo precluso al "Soggetto liquidatore" di procedere alla cessazione di attività ed alla risoluzione del rapporto di lavoro dell'intero personale, sul rilievo (tuttavia erroneo) di un obbligo normativamente imposto di prosecuzione dell'attività di raccolta, di spazzamento, di trasporto, di smaltimento o recupero dei rifiuti; con il terzo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 5 della I. n. 223 del 1991 e 18 della I. n. 300 del 1970, anche con riguardo agli artt. 30 della I. n. 183 del 2010 e 41 Cost., nonché violazione degli artt. 101 e 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto che la violazione riscontrata sia assimilabile ad una violazione dei criteri di scelta, con conseguente erronea applicazione della tutela reintegratoria. Ritenuto che: il secondo motivo, da esaminare logicamente con priorità, è inammissibile, poiché la prima "ratio decidendi" contenuta nella impugnata sentenza a supporto della ritenuta illegittimità del licenziamento è incentrata sulla carenza di potere del "Soggetto liquidatore" di procedere ad effettuare licenziamenti (cfr. il seguente passo della motivazione: «Tale il quadro normativo di riferimento non può che convenirsi con il primo giudice sui limitati compiti dei commissari liquidatori, ovvero, al fine che ci occupa, di gestione ordinaria dei disciolti consorzi, in ottica funzionale al subentro dei nuovi gestori. Deve, pertanto, escludersi che in capo agli stessi vi fosse il potere di licenziare le maestranze, prevedendo, viceversa, la legge la definizione della dotazione organica, la copertura della stessa anche con nuove assunzioni, e, infine, nel caso di esuberi rispetto alla dotazione, l'applicazione delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga»); non essendo stata aggredita tale "ratio" (fondata sull'analisi di varie disposizioni normative - tra cui l'art. 13 del d.l. n. 195 del 2009 - la cui interpretazione non è stata censurata dal ricorrente), ma solo l'altra (pur connessa, ma distinta) imperniata sul rilievo della sussistenza di un obbligo legale, gravante sul "Soggetto liquidatore", di prosecuzione dell'attività di raccolta, di spazzamento, di trasporto, di smaltimento o recupero dei rifiuti, vale il principio (su cui v., tra le altre, Cass. 6/07/2020, n. 13880) secondo cui «Quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse "rationes decidendi", ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame (...)»; il primo motivo va invece accolto, poiché, in presenza di un acclarato mancato svolgimento dell'attività di gestione del ciclo dei rifiuti, pur a fronte di un eventuale obbligo legale in tal senso (cfr. il seguente passo della impugnata sentenza: «Essendo, infine, di tutta evidenza irrilevante, al fine di inibire la reintegra, la cessazione dell'attività siccome effettuata "contra legem", in contrasto con la previsione normativa impositiva della "prorogatio" dell'attività consortile nelle more dell'affidamento della gestione dei rifiuti agli altri Enti locali pure legislativamente individuati»), non poteva, nel caso, essere accordata la tutela reintegratoria, essendo l'impossibilità di disporre l'ordine di reintegra il derivato di una mera situazione di fatto, del resto cristallizzatasi, già al momento di emissione della pronunzia impugnata, con la cessazione, alla data del 31 dicembre 2015, della proroga della fase transitoria nel corso della quale sarebbe stato rimesso al Consorzio - per come ritenuto nel giudizio di merito - lo svolgimento della predetta attività; il terzo motivo resta assorbito; la sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione al motivo accolto, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va annullata la statuizione di reintegra di [OSCURATO:PERSONA] nel posto di lavoro; le spese del presente giudizio possono essere compensate, avuto riguardo al netto contrasto della giurisprudenza di merito sulla questione, evincibile dai provvedimenti prodotti in giudizio. PQM dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso, accoglie il primo, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla la statuizione di reintegra nel posto di lavoro. Compensa le spese