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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 07147/2023

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4108/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24108/2021R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, n. 2437/2021depositata in data 15.3.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 14.12.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; N. 24108/21R.G.

Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. della Siciliaaccolse parzialmente l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 517/2013 della C.T.P. di Messina, che aveva a sua volta accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in relazione alla cartella di pagamento notificatale a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per l’anno 2007, annullata in primo grado per difetto di motivazione; nell’accogliere solo parzialmente il gravame erariale (limitatamente al recupero a tassazione delle imposte dichiarate e non versate), la C.T.R. osservò –quanto al disconoscimento del credito d’imposta per IVA indebitamente utilizzato in compensazione dalla società –che tale recupero necessitava della previa notifica di autonomo atto impositivo; avverso detta sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato adue motivi; la società contribuente non ha resist ito ; consideratoche: 1.1 –con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., per aver la C.T.R.pronunciato in ultrapetizione: la società ricorrente, infatti, non aveva mai agitato la questione della previa necessità di emettere un autonomo avviso di recupero, contestando la legittimità della cartella per motivi del tutto diversi da quello della regolarità procedimentalerilevata dalla C.T.R.; 1.2 –con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54 - bis d.P.R. n. 633/1972 , per aver e la C.T.R. comunque erroneamente rilevato l’erroneità dell’iter procedimentale seguito dall’Ufficio; sostiene l’Agenzia ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto N. 24108/21R.G. dal giudice regionale, è ben possibile procedere all’emissione della cartella a seguito del controllo automatizzato anche in relazione al disconoscimento di crediti d’imposta indebitamente utilizzati; 2.1– entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente perché nella sostanza connessi, sono fondati; invero, deve anzitutto rilevarsi che la questione del quomodo della ripresa fiscale non era stata agitata dalla contribuente col ricorso introduttivo, che solo investiva (come risulta dalla sua riproduzione nel corpo del ricorso agenziale) la pretesa illegittimità della cartella per mancata notifica della comunicazione di irregolarità, per pretesi errori di calcolo e per illegittimità delle sanzioni; in tali condizioni, dunque, la C.T.R. non avrebbe potuto rilevare d’ufficio la pretesa illegittimità dell’atto impositivo perché emesso a seguito di iter procedimentale (pretesamente) diverso da quello legale,trattandosi di ipotetico vizio che, se non tempestivamente denunciato, rende inoppugnabile l’atto impositivo in parte qua; in ogni caso, al contrario di quanto opinato dalla C.T.R., in sede di controllo automatizzato ben può l’ufficio procedere al disconoscimento di crediti d’imposta indebitamente utilizzati dal contribuente; infatti, non occorre affatto emettere autonomo avviso di recupero, q uando il disconoscimento derivi da una mera verifica di dati indicati dal contribuente e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, perché ciò non implica valutazioni da parte dell’Ufficio (da ultimo, Cass. n. 39331/2021); 3.1 -in definitiva, il ricorso è accolto ; la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della N. 24108/21R.G.

Sicilia, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4108/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24108/2021R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, n. 2437/2021depositata in data 15.3.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 14.12.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; N. 24108/21R.G. Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. della Siciliaaccolse parzialmente l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 517/2013 della C.T.P. di Messina, che aveva a sua volta accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in relazione alla cartella di pagamento notificatale a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per l’anno 2007, annullata in primo grado per difetto di motivazione; nell’accogliere solo parzialmente il gravame erariale (limitatamente al recupero a tassazione delle imposte dichiarate e non versate), la C.T.R. osservò –quanto al disconoscimento del credito d’imposta per IVA indebitamente utilizzato in compensazione dalla società –che tale recupero necessitava della previa notifica di autonomo atto impositivo; avverso detta sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato adue motivi; la società contribuente non ha resist ito ; consideratoche: 1.1 –con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., per aver la C.T.R.pronunciato in ultrapetizione: la società ricorrente, infatti, non aveva mai agitato la questione della previa necessità di emettere un autonomo avviso di recupero, contestando la legittimità della cartella per motivi del tutto diversi da quello della regolarità procedimentalerilevata dalla C.T.R.; 1.2 –con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54 - bis d.P.R. n. 633/1972 , per aver e la C.T.R. comunque erroneamente rilevato l’erroneità dell’iter procedimentale seguito dall’Ufficio; sostiene l’Agenzia ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto N. 24108/21R.G. dal giudice regionale, è ben possibile procedere all’emissione della cartella a seguito del controllo automatizzato anche in relazione al disconoscimento di crediti d’imposta indebitamente utilizzati; 2.1– entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente perché nella sostanza connessi, sono fondati; invero, deve anzitutto rilevarsi che la questione del quomodo della ripresa fiscale non era stata agitata dalla contribuente col ricorso introduttivo, che solo investiva (come risulta dalla sua riproduzione nel corpo del ricorso agenziale) la pretesa illegittimità della cartella per mancata notifica della comunicazione di irregolarità, per pretesi errori di calcolo e per illegittimità delle sanzioni; in tali condizioni, dunque, la C.T.R. non avrebbe potuto rilevare d’ufficio la pretesa illegittimità dell’atto impositivo perché emesso a seguito di iter procedimentale (pretesamente) diverso da quello legale,trattandosi di ipotetico vizio che, se non tempestivamente denunciato, rende inoppugnabile l’atto impositivo in parte qua; in ogni caso, al contrario di quanto opinato dalla C.T.R., in sede di controllo automatizzato ben può l’ufficio procedere al disconoscimento di crediti d’imposta indebitamente utilizzati dal contribuente; infatti, non occorre affatto emettere autonomo avviso di recupero, q uando il disconoscimento derivi da una mera verifica di dati indicati dal contribuente e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, perché ciò non implica valutazioni da parte dell’Ufficio (da ultimo, Cass. n. 39331/2021); 3.1 -in definitiva, il ricorso è accolto ; la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della N. 24108/21R.G. Sicilia, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del gi
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