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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2021

Cassazione n. 12311/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in ragione della volontaria determinazione dell'imputato di consegnare il mezzo sequestrato, e poi confiscato, a terzi per la rottamazione; Ritenuto che quanto alla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e generica censura in fatto alla corretta esclusione della particolare lività della condotta; Ritenuto che quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena la censura è generica rispetto all'ostativo certificato penale.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16.12.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] tanzo P 0 TA T O 4 [OSCURATO:PERSONA] - iL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in ragione della volontaria determinazione dell'imputato di consegnare il mezzo sequestrato, e poi confiscato, a terzi per la rottamazione; Ritenuto che quanto alla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e generica censura in fatto alla corretta esclusione della particolare lività della condotta; Ritenuto che quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena la censura è generica rispetto all'ostativo certificato penale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16.12.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] tanzo P 0 TA T O 4 [OSCURATO:PERSONA] - iL
Sentenza Cassazione n. 12311/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris