CassazionedecretoSezione 3Decisione del 14 febbraio 1957
Cassazione n. 42175/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/02/1957 avverso l'ordinanza del 05/03/2020 del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 marzo 2020 il Tribunale di Caltanissetta, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha confermato il decreto di sequestro preventivo del 29 gennaio 2020 emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, attesi gli omessi versamenti d'imposta sul valore aggiunto in relazione all'anno d'imposta 2017. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su unico complesso motivo di impugnazione. In particolare, il ricorrente ha lamentato palese e manifesta inosservanza della legge penale nonché vizio motivazionale, quanto ai requisiti per procedere al vincolo reale e al sequestro per equivalente. Esclusa invero la necessaria ricorrenza dei gravi indizi di reità quale presupposto di applicazione della norma di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., secondo il ricorrente doveva invero comunque procedersi anzitutto a controllo non meramente formale sulla ricorrenza del fumus, mentre in specie l'ordinanza impugnata aveva omesso tale verifica. Accanto a ciò, doveva verificarsi il collegamento tra l'oggetto del sequestro "per equivalente" e il profitto del reato. In specie, a fronte di un contestato mancato versamento Iva per un totale di euro 682.024,07, le somme nella disponibilità del ricorrente e del figlio Danilo erano determinate in circa euro 15.000, sì che le somme avrebbero dovuto essere ricercate nei conti e nei beni della società e non nel patrimonio personale di padre e figlio. In proposito, al contrario, attesa la possibilità di sottoporre a provvedimento cautelare i beni della società, il Pubblico ministero non aveva libertà di scelta tra sequestro diretto e per equivalente, dovendosi accertare l'impossibilità del sequestro diretto del profitto del reato in capo alla persona giuridica, e non procedere in via alternativa e concomitante al sequestro per equivalente su beni del ricorrente. Al riguardo il Tribunale, pur condividendo siffatti principi, era pervenuto alla conferma del provvedimento genetico, senza giustificare l'impossibilità di procedere al sequestro preventivo in via diretta. Né trovava giustificazione l'affermazione dell'ordinanza, quanto alla natura equivalente del sequestro dei beni immobili della persona giuridica, mentre non vi era alcun riferimento all'impossibilità di procedere al sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente del profitto, ed anzi non era stata compiuta alcuna verifica circa l'esistenza di beni societari nella fase genetica del procedimento, laddove la verifica dello stato patrimoniale della società era del tutto agevole, trattandosi di società in liquidazione coatta amministrativa dal 22 gennaio 2020. Al contrario, nulla era stato detto circa la capienza della società, intestataria di tre immobili dal valore superiore rispetto all'importo del sequestro. Oltre a ciò, era manifesta l'estraneità alla vicenda da parte del figlio Danilo, parimenti coinvolto dalla misura reale siccome disposta e solamente perché sul conto corrente dello stesso sussisteva delega intestata al ricorrente, elemento insufficiente per dimostrare l'esistenza del potere di esercitare autonomamente le facoltà di proprietario ovvero di possessore delle somme. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. Contrariamente ai rilievi del ricorrente, l'ordinanza impugnata ha - nell'ambito dei profili di censura sollevati - fatto corretta applicazione dei principi fissati da questa Corte di legittimità. 4.1.1. In primo luogo, peraltro, va osservato che l'ordinanza ha dato atto - e il ricorrente nulla ha specificamente osservato al riguardo - che la difesa aveva espressamente dichiarato, in sede di riesame, di non contestare l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, cui doveva intendersi riferibile il reato tributario oggetto di incolpazione provvisoria. In ogni caso, peraltro, la stessa ordinanza ha ripercorso (cfr. pagg. 4-5) gli elementi idonei ad integrare il fumus del reato di cui all'art. 5 cit., anche qualora si ritenga che esso necessiti comunque dell'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato (cfr. Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Gheri, Rv. 278152). D'altronde il ricorrente ha semplicemente negato che l'ordinanza si fosSe occupata della questione, mentre la stessa ordinanza ha dato conto che l'indagato aveva appunto espressamente dichiarato, tramite il difensore, di non contestare l'esistenza, addirittura, di gravi indizi di colpevolezza (di un elemento, quindi, di consistenza sicuramente maggiore del fumus richiesto ai fini della misura cautelare). 4.1.2. Allo stesso tempo l'ordinanza impugnata - ed anche in proposito non vi è puntuale rilievo - ha ricordato che il Giudice per le indagini preliminari, con decreto del 29 gennaio 2020, aveva disposto il sequestro preventivo diretto fino a concorrenza dell'importo di euro 682.024,07 di somme di denaro o depositi o comunque altri rapporti bancari riconducibili ovvero nella disponibilità della cooperativa [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione; ed in via subordinata, in caso di incapienza, il sequestro per equivalente di beni mobili, immobili ecc. comunque nella disponibilità dell'indagato odierno ricorrente. 4.1.3. Ciò posto, il Tribunale della libertà ha risposto del tutto correttamente alle doglianze del ricorrente, invero ribadite nella presente sede quanto al previo accertamento dell'incapienza della società, quanto all'esecuzione del vincolo sui beni del ricorrente a fronte della ritenuta incapienza della società, quanto al coinvolgimento del figlio dell'indagato e all'esistenza di delega ad operare del padre sui conti del figlio. 4.1.4. Al riguardo, infatti, ribadita la sussidiarietà del vincolo per equivalente (cfr. da ult. Sez. 5, n. 6391 del 04/02/2021, Jacobini, Rv. 280535), subordinato alla impossibilità, anche solo transitoria e reversibile, di individuare e apprendere i beni costituenti il prodotto, profitto o strumento del reato (laddove il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente prescinde dall'esistenza di un qualsivoglia nesso di derivazione dei beni dall'illecito), e confermata la legittimità del decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca con una struttura "mista" (prevedendo, in via principale, la sottoposizione a vincolo, a titolo di sequestro diretto, del profitto dei reati conseguito dalla persona giuridica e, subordinatamente all'accertata impossibilità di esecuzione di questo, il sequestro di un valore equivalente nella disponibilità del legale rappresentante dell'ente (Sez. 3, n. 46973 del 10/05/2018, B., Rv. 274074, già cit.), l'ordinanza impugnata ha comunque osservato che il sequestro preventivo dei cespiti immobiliari avrebbe rappresentato un inammissibile sequestro per equivalente ai danni della persona giuridica, il cui legale rappresentante risulta indagato, né potendosi ravvisare l'ipotesi di cd. società schermo. 4.1.5. Invero, in proposito, è patrimonio acquisito che, in tema di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente non può essere disposto sui beni dell'ente, ad eccezione del caso in cui questo sia privo di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso il quale il reo agisca come effettivo titolare dei beni (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258646; da ult. Sez. 1, n. 50823 del 27/06/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA] delle Rose s.r.I., Rv. 274640). A questo riguardo, va altresì osservato che il ricorrente non ha in ogni caso allegato che si trattava, in tesi, di beni rinvenuti nel patrimonio in luogo del profitto del reato; d'altra parte, e tenuto conto dell'apertura di procedura concorsuale - quale la liquidazione coatta amministrativa - anteriormente all'emissione della misura cautelare reale, questa Corte ha già osservato - ed in questa sede va ribadito - che il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti della persona fisica è ammissibile anche nel caso di intervenuto fallimento della persona giuridica, che determina il passaggio dei beni nella disponibilità della curatela, con conseguente impossibilità di ablazione attraverso il sequestro in via diretta nei confronti di detta persona giuridica (ad es. Sez. 3, n. 14766 del 26/02/2020, Sangermano, Rv. 279382). 4.1.6. In ordine infine all'avvenuto vincolo ai danni del figlio dell'odierno ricorrente, l'ordinanza censurata aveva concluso nel senso della carenza in radice dell'interesse ad agire dell'indagato, privo di titolo alla restituzione. Il ricorrente non si è confrontato con la decisione assunta, limitandosi ad osservare che la delega ad operare non equivaleva all'esercizio autonomo delle facoltà di proprietario ovvero di possessore degli importi esistenti sul conto stesso. Anche in tal caso la ratio del provvedimento impugnato è del tutto ignorata, e non vi è confronto al riguardo (sulle conseguenze di tale omesso confronto, cfr. Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611). 5. La manifesta infondatezza dell'impugnazione, pertanto, non può che comportare l'inammissibilità del ricorso. 5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t