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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 aprile 2020

Cassazione n. 24176/2026

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vocato [OSCURATO:PERSONA] e all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] larappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso; gli avvocatihanno indicato i rispettivi indirizzi di p.e.c.RICORRENTEcontroCOMUNE di MONTEMURLO – [OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del sindaco protempore, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine delcontroricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo dip.e.c.; elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 71, presso lostudio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].CONTRORICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] registro generale 20081/2020Numero sezionale 1759/2026Numero di raccolta generale 24176/2026avverso l’ordinanza n. 1684 - 21.1/15.4.2020 della Corte d’appello di Firenze;Data pubblicazione 28/07/2026udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 21 aprile 2026 dalconsigliere dottor [OSCURATO:PERSONA],udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dottorPasquale Serrao d’Aquino, che ha chiesto accogliersi il primo, il secondo, il terzoed il quarto motivo di ricorso e rigettarsi il quinto, il sesto, il settimo e l’ottavomotivo di ricorso,udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente,udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per il controricorrente,1.

Con decreto n. 3 in data 24.9.2012 il Comune di Montemurlo, ai sensidell’art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2011, faceva luogo all’acquisizione al suopatrimonio degli immobili, occupati sin dal 1980, di proprietà della Parugianos.r.l., in catasto terreni al foglio n. 19, particelle 119, 129, 124, 115, 141, 139,143 e 137, ed in catasto fabbricati al foglio n. 19, particella 130, già destinati acava e poi a discarica comunale dei rifiuti.Con decreto n. 5 in data 19.11.2012 il Comune di Montemurlo faceva luogoalla rettifica/integrazione del decreto n. 3/2012, nella parte in cui non recavamenzione della particella n. 121 del foglio n. 19.Con decreto n. 1 in data 19.4.2013 il Comune di Montemurlo faceva luogoalla riduzione delle indennità ex art. 42 bis cit. e ne adeguava l’importo alleindicazioni di cui alla sentenza n. 249/2013, pronunciata dalla Corte d’appello dimedesimi immobili.Numero registro generale 20081/2020Numero sezionale 1759/2026Numero di raccolta generale 24176/2026Data pubblicazione 28/07/20262.

Con separati ricorsi – poi riuniti - ex artt. 702 bis cod. proc. civ. e 29 d.lgs.n. 150/2011 la [OSCURATO:SOCIETA] conveniva innanzi alla Corte d’appello di Firenze ilComune di Montemurlo.Chiedeva, peraltro, determinarsi nella giusta misura gli indennizzi ad essadovuti in ragione dell’acquisizione da parte del Comune convenuto degli immobilidi sua proprietà e, per l’effetto, condannare il Comune alla corresponsione ditutto quanto ad essa spettante.3.

Resisteva il Comune di Montemurlo (cfr. ricorso, pag. 3).Eccepiva, tra l’altro, la litispendenza/continenza con la causa risarcitoriaavente ad oggetto l’occupazione illecita degli stessi immobili, causa definita inprimo grado dal Tribunale di Prato con sentenza n. 1203/2006 ed in secondogrado dalla Corte d’appello di Firenze, dapprima, con sentenza non definitiva n.488/2012, con la quale era stata dichiarata la prescrizione della pretesarisarcitoria limitatamente al periodo di occupazione compreso tra gli anni 1980e 1986, e, poi, con sentenza definitiva n. 249/2013, con la quale esso Entecomunale era stato condannato a pagare “a titolo di risarcimento del danno daperdita dei terreni ed edifici per cui è causa e a titolo di indennità di occupazionedi urgenza dal 1986 al dicembre 1991, nonché a titolo di risarcimento per laoccupazione illegittima dal gennaio 1992 al 28 ottobre 1996, la complessivasomma di € 219.736,05 al dicembre 2001, oltre accessori per la rivalutazioneed interessi” (cfr. ordinanza impugnata, pag. 3).Eccepiva inoltre la prescrizione dell’azionata pretesa limitatamente al periododi occupazione compreso tra il 1980 ed il 1986.4.

Espletata la c.t.u., con ordinanza n. 3408/2016 la Corte di Firenze cosìstatuiva:Numero registro generale 20081/2020Numero sezionale 1759/2026Numero di raccolta generale 24176/2026riconosceva l’azionata pretesa con riferimento al pregiudizio patrimoniale e alData pubblicazione 28/07/2026pregiudizio non patrimoniale e liquidava i relativi indennizzi, rispettivamente,nella misura di euro 259.371,00 e di euro 25.937,10;disconosceva l’azionata pretesa con riferimento al periodo di occupazionesenza titolo; assumeva al riguardo che nel parallelo giudizio risarcitorio la [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza n. 249/2013 aveva già esaminato “il profilo occupativo(…) in ogni possibile risvolto (legittimo e illegittimo)” (cfr. ordinanza impugnata,pag. 4).5.

Avverso l’ordinanza n. 3408/2016 della Corte d’appello di Firenze laParugiano proponeva ricorso per cassazione.Il ricorso veniva riunito al ricorso in precedenza proposto dalla Parugianoavverso la sentenza definitiva n. 249/2013 della Corte di Firenze.6.

Con ordinanza n. 13988/2018 questa Corte di legittimità così statuiva:dichiarava improcedibili – a seguito e per effetto dell’emanazione dei decretiex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2011 – le domande risarcitorie proposte dallaParugiano e conseguentemente cassava senza rinvio la sentenza n. 249/2013della Corte di Firenze;accoglieva – unicamente - il primo motivo del ricorso esperito avversol’ordinanza n. 3408/2016 e dunque rinviava alla Corte di Firenze ai fini dellaliquidazione dell’importo dovuto per il periodo di occupazione senza titolo.7. [OSCURATO:PERSONA] attendeva alla riassunzione del giudizio.Resisteva il Comune di Montemurlo.8.

Con ordinanza n. 1684 - 21.1/15.4.2020 la Corte di Firenze così statuiva:determinava in euro 346.908,71 l’indennità di occupazione dovuta dalComune di Montemurlo alla [OSCURATO:SOCIETA];Numero registro generale 20081/2020Numero sezionale 1759/2026Numero di raccolta generale 24176/2026Data pubblicazione 28/07/2026faceva ordine al Comune di far luogo al deposito della predetta somma infavore della [OSCURATO:SOCIETA] presso la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti, con gli interessi legalidal 24.9.2012 al dì dell’effettiva esecuzione del deposito;compensava nella misura di ½ le spese dei gradi tutti e delle fasi tutte delgiudizio e condannava il Comune di Montemurlo a rimborsare alla [OSCURATO:SOCIETA] laresidua metà.8.1.

Premetteva la Corte di Firenze che rimaneva “da decidere solo ladomanda relativa all’indennizzo spettante a [OSCURATO:SOCIETA] per l’illegittimaoccupazione dei propri beni immobili, irreversibilmente trasformati dalla P.A. inmancanza di un legittimo decreto di esproprio e poi acquisiti dal Comune diMontemurlo ex art. 42 bis T.U.E.” (così ordinanza impugnata, pag. 6).Premetteva segnatamente che residuava quale unica questione quella delperiodo da prendere in considerazione ai fini del computo, nella misura del 5%del valore dei beni ablati, dell’indennità per ogni anno di occupazione senzatitolo (cfr. ordinanza impugnata, pag. 6).Indi, la Corte, evidenziava che l’eccezione di prescrizione, ritualmentereiterata dal Comune di Montemurlo con riferimento all’avversa pretesa per ilperiodo di occupazione senza titolo compreso tra gli anni 1980 e 1985, erasenz’altro fondata, giacché doveva escludersi che il diritto “all’indennità perl’occupazione senza titolo” fosse sorto “solo con l’emanazione dell’atto diacquisizione sanante”; che invero il diritto doveva reputarsi insorto “sindall’inizio del comportamento illecito della PA ex art. 2043 c.c. e sin da allora[era] iniziata pertanto a decorrere, anno per anno, la prescrizione quinquennaledi tale diritto” (così ordinanza impugnata, pag. 9).Evidenziava ulteriormente che il Comune di Montemurlo aveva eccepito laprescrizione limitatamente al periodo 1980 – 1985 e dunque non l’aveva estesa,Numero registro generale 20081/2020Numero sezionale 1759/2026Numero di raccolta generale 24176/2026Data pubblicazione 28/07/2026“come avrebbe ben potuto fare”, all’anno 1986, sicché la decorrenza del periododi occupazione da indennizzare doveva computarsi a partire non già dal 1987bensì dal 1986 (cfr. ordinanza impugnata, pag. 10).Evidenziava per altro verso, la Corte, che era destituito di fondamentol’assunto della [OSCURATO:SOCIETA] secondo cui l’indennità per il periodo di occupazionesine titulo sarebbe stata da computare pur per il periodo successivo al24.9.2012, dì del decreto di acquisizione sanante ex art. 42 bis d.P.R. n.327/2011, “sino all’effettivo deposito di tutte le somme dovute” (cfr. ordinanzaimpugnata, pag. 7).Evidenziava segnatamente, da un canto, che “il calcolo dell’indennizzo perl’occupazione illegittima [doveva] essere necessariamente agganciato a untermine finale certo”; e, d’altro canto, che “con il decreto di acquisizione sananteex art. 42 bis TUE l’amministrazione liquida anche questa voce indennitaria eprovvede a mettere a disposizione del privato la relativa somma mediante ildeposito alla [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti; di conseguenza a partire dal predettodeposito l’Amministrazione è liberata dalla corrispondente obbligazione (…)anche se il privato, ritenendo incongrua la stima, proponga opposizione (…)”(così ordinanza impugnata, pag. 10).Evidenziava infine, in punto di spese processuali, che era da disporre laparziale compensazione nella misura di ½, “condannando il Comune diMontemurlo al pagamento della residua metà, considerato che [OSCURATO:SOCIETA][aveva] visto sicuramente accolte le sue pretese, ma in misura ben inferiore aquanto richiesto” (così ordinanza impugnata, pag. 11).9.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA].; ne hachiesto sulla scorta di nove motivi la cassazione con ogni conseguentestatuizione anche in ordine alle spese di lite.Numero registro generale 20081/2020Numero sezionale 1759/2026Numero di raccolta generale 24176/2026Data pubblicazione 28/07/2026Il Comune di Montemurlo ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi ilricorso con il favore delle spese.10.

Il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte datate 24.3.2026;ha chiesto accogliersi il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorsoe rigettarsi il quinto, il sesto, il settimo, l’ottavo ed il nono motivo di ricorso.11.

La ricorrente ha depositato memoria.Del pari ha depositato memoria il controricorrente.RAGIONI DELLA DECISIONE12.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co.,n. 4, cod. proc. civ.

“error in procedendo”, la violazione dell’art. 384, 2° co.,cod. proc. civ. con riferimento all’accoglimento dell’eccezione di prescrizione peril periodo 11.8.1980 – 31.12.1985.Deduce che ha errato la Corte di Firenze, allorché ha accolto l’avversaeccezione di prescrizione, ad individuare il momento in cui sorge il dirittoall’indennità di occupazione sine titulo (cfr. ricorso, pag. 14).Deduce in particolare che la Corte di rinvio, allorché ha affermato che il dirittoall’indennità per l’occupazione senza titolo è “sorto sin dall’inizio delcomportamento illecito della P.A. ex art. 2043 c.c.”, non si è uniformata alprincipio di diritto enunciato dall’ordinanza rescindente n. 13988/2018 di questaCorte di legittimità (cfr. ricorso, pag. 15).Deduce invero che nell’ordinanza n. 13988/2018 si afferma, viceversa, che ildiritto all’indennità per l’occupazione sine titulo sorge nel momento in cui èemesso il provvedimento di acquisizione sanante e che le somme sono dovutea titolo indennitario, “facendo parte dell’unitaria indennità, omnicomprensiva”(cfr. ricorso, pag. 16).Numero registro generale 20081/2020Numero sezionale 1759/2026Numero di raccolta generale 24176/2026Data pubblicazione 28/07/202613.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 384, 2° co.,cod. proc. civ. anche in combinato disposto con l’art. 394 cod. proc. civ. conriferimento all’accoglimento dell’eccezione di prescrizione per il periodo11.8.1980 – 31.12.1985.“error in iudicando”.14.

Il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso sono all’evidenza connessi;il che ne suggerisce la disamina contestuale; in ogni caso, ambedue i mezzi diimpugnazione sono destituiti di fondamento e da respingere.15.

Ovviamente va premessa l’elaborazione di questa Corte.Ossia l’insegnamento secondo cui nella verifica in ordine all’uniformazione delgiudice di rinvio al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, ovesia in discussione, in rapporto all’entità del “petitum” concretamente individuatadal giudice di rinvio, la portata del “decisum” della sentenza di cassazione, ilgiudice di legittimità deve interpretare la propria sentenza in relazione allaquestione decisa e al contenuto della domanda proposta in giudizio dalla parte,con la quale la pronuncia rescindente non può essersi posta in contrasto (cfr.Cass. 30.9.2005, n. 19212; Cass. (ord.) 19.2.2018, n. 3955, secondo cui, intema di ricorso avverso la sentenza emessa in sede di rinvio, ove sia indiscussione, in rapporto al “petitum” concretamente individuato dal giudice dirinvio, la portata del “decisum” della sentenza di legittimità, la Corte dicassazione, nel verificare se il giudice di rinvio si sia uniformato al principio didiritto da essa enunciato, deve interpretare la propria sentenza in relazione allaquestione decisa e al contenuto della domanda proposta in giudizio dalla parte,con la quale la pronuncia rescindente non può porsi in contrasto).Numero registro generale 20081/2020Numero sezionale 1759/2026Numero di raccolta generale 24176/2026Data pubblicazione 28/07/202616.

Su tale scorta si rimarca che le affermazioni di questa Corte di cuiall’ordinanza rescindente n. 13988/2018 non hanno alcuna valenza ai fini delriscontro del dies a quo del termine di prescrizione di quanto dovuto perl’occupazione senza titolo.Questa Corte infatti aveva premesso che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva addotto“l’erroneità in diritto della statuizione dell’ordinanza impugnata [id est, dell’ordinanza n. 3408/2016 la Corte di Firenze] in ordine all’indennizzo perl’occupazione illegittima dei fondi oggetto di acquisizione da parte del Comune[di Montemurlo], atteso che, sebbene ne fosse stato operato il riconoscimento,il giudice adito lo aveva invece denegato sul rilievo che esso costituisse oggettodel parallelo giudizio risarcitorio ed in questa convinzione aveva disapplicato inparte qua il decreto opposto”.Ebbene, a tale premessa vanno connesse ed alla luce di tale premessa vannointese le affermazioni ulteriori, di cui alla pronuncia rescindente.Ossia l’affermazione secondo cui “la tesi (…) che la liquidazione dell’indennitàdi occupazione prevista in caso di acquisizione sanante possa andare disgiuntadalla indennità in tal caso prevista per la materiale perdita del bene (…) nonchéper il pregiudizio non patrimoniale sofferto (…) non trova il conforto della leggeche salda in una cornice unitaria l’indennità per la perdita del bene e l’indennitàper l’indebita occupazione di esso (…)”.Ossia l’affermazione secondo cui la medesima tesi “è recisamente smentitapure dalla giurisprudenza delle SS.UU. di questa Corte, secondo le quali infatti,come si legge in motivazione (…) «dalla lettura coordinata dei commi 1, 3 e 4dell’art. 42 bis, sopra trascritti, emerge infatti che l’interesse del cinque percento annuo sul valore venale dell’immobile, menzionato al comma 3, non è cheuna voce del complessivo “indennizzo per il pregiudizio patrimoniale” (…);Numero registro generale 20081/2020Numero sezionale 1759/2026Numero di raccolta generale 24176/2026Data pubblicazione 28/07/2026indennizzo il diritto al quale (…) sorge solo a seguito dell’adozione delprovvedimento di espropriazione c.d. sanante, che deve peraltro contenerne laliquidazione, ed il versamento del quale all’espropriato condizionasospensivamente lo stesso prodursi dell’effetto ablativo» (Cass., Sez.

U,25/07/2016, n. 15283)”.17.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o la falsaapplicazione del combinato disposto degli artt. 2935, 2946 e 2947 cod. civ. edell’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 in relazione all’accoglimento dell’eccezione diprescrizione per il periodo 11.8.1980 – 31.12.1985.Deduce – qualora si dovesse reputare insussistente il vincolante principio didiritto prefigurato con il primo motivo di ricorso – che la Corte di Firenze haerroneamente interpretato l’art. 42 bis cit.Deduce in particolare che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 15283/2016,hanno opinato per la natura indennitaria delle somme dovute per l’occupazionerilevante ai sensi dell’art. 42 bis cit. e dalla natura indennitaria – non giàrisarcitoria - discende, così come hanno altresì affermato le Sezioni Unite con lastessa sentenza, che il corrispondente diritto sorge unicamente con l’emissionedel provvedimento di acquisizione sanante (cfr. ricorso, pagg. 21 - 22).Deduce quindi che il diritto all’indennizzo per l’occupazione sine titulo èinsorto il 24.9.2012 con l’adozione del decreto di acquisizione ed unicamente datale data il termine decennale – non già quinquennale - di prescrizione hainiziato il suo decorso, per giunta interrotto mercé la proposizione del giudiziodi opposizione alla stima (cfr. ricorso, pagg. 22 - 23).18.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o la falsaapplicazione degli artt. 324 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ. in relazioneNumero registro generale 20081/2020Numero sezionale 1759/2026Numero di raccolta generale 24176/2026all’accoglimento dell’eccezione di prescrizione per il periodo 11.8.1980 –Data pubblicazione 28/07/202631.12.1985.Deduce che la Corte di Firenze, con la gravata pronuncia, allorché ha opinatoper il buon fondamento dell’eccezione di prescrizione limitatamente al periodo11.8.1980/31.12.195, ha violato il giudicato conseguente all’ordinanzarescindente n. 13988/2018.Deduce che questa Corte, con l’ordinanza n. 13988/2018, ha ritenuto chetutte le domande risarcitorie esperite nel parallelo giudizio intrapreso dinanzi alTribunale di Prato e definito in prime cure con la sentenza n. 1203/2006 eranodivenute improcedibili, siccome “il risarcimento aquiliano veniva sostituito exlege dalle indennità ex art. 42 bis” (così ricorso, pag. 23).Deduce che la Corte di Firenze, con l’ordinanza gravata, ha prefigurato unillecito aquiliano, insuscettibile, viceversa, di configurazione in dipendenza delgiudicato susseguente all’ordinanza rescindente n. 13988/2019, che ha ritenutoinsussistente il diritto risarcitorio ex lege aquilia a fronte dell’adozione deldecreto ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, “che ha sostituito ope legis i dirittirisarcitori con quelli indennitari” (così ricorso, pag. 24).19.

Il terzo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento; il suobuon esito assorbe la disamina del quarto motivo.20.

È sufficiente reiterare in questa sede l’elaborazione delle sezioni unite diquesta Corte.Ovvero le affermazioni di cui alla sentenza n. 15283 del 25.7.2016 delleSezioni Unite: Dalla lettura coordinata dei commi 1, 3 e 4 dell'art. 42 bis, sopra trascritti,emerge infatti che l’interesse del cinque per cento annuo sul valore venaleNumero registro generale 20081/2020Numero sezionale 1759/2026Numero di raccolta generale 24176/2026dell'immobile, menzionato al comma 3, non è che una voce del complessivoData pubblicazione 28/07/2026“indennizzo per il pregiudizio patrimoniale” previsto dal comma 1 e da liquidarsi,appunto, ai sensi del comma 3; indennizzo il diritto al quale (nella suaintegralità, comprensiva delle voci valore venale, pregiudizio non patrimonialee interesse del cinque per cento annuo per il periodo di occupazione) sorge soloa seguito dell’adozione del provvedimento di espropriazione c.d. sanante, chedeve peraltro contenerne la liquidazione, e il versamento del qualeall’espropriato condiziona sospensivamente lo stesso prodursi dell’effettoablativo.

Deve quindi concludersi che l’uso dell’espressione “a titolo risarcitorio”nel comma 3 dell’art. 42 bis, riferita all’interesse, sia una mera imprecisionelessicale, che non altera la natura della corrispondente voce dell’indennizzo, ilquale essendo unitario non può che avere natura unitaria .Ovvero le affermazioni di cui all’ordinanza n. 5201 del 21.2.2019 delle SezioniUnite: l’interesse del cinque per cento del valore venale del bene, dovuto, ai sensidel comma 3, ultima parte, [dell’art. 42- bis cit.] (…), “a titolo di risarcimentodel danno”, (…) ad onta del tenore letterale della norma, costituisce solo unavoce del complessivo indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui alprecedente comma 1, secondo un’interpretazione imposta dalla necessità disalvaguardare il principio costituzionale di concentrazione della tutelagiurisdizionale avverso i provvedimenti ablatori .Ovvero le affermazioni di cui alla sentenza n. 20691 del 20.7.2021 delleSezioni Unite secondo cui, in tema di acquisizione sanante ex art. 42 bis deld.P.R. n. 327 del 2001, la qualificazione in termini indennitari dell’indennizzoper la pregressa occupazione senza titolo, nella misura del cinque per centoannuo sul valore venale del bene all’attualità, non è foriera di un deficit di tutelaNumero registro generale 20081/2020Numero sezionale 1759/2026Numero di raccolta generale 24176/2026Data pubblicazione 28/07/2026per le parti, avendo il legislatore previsto una clausola di salvaguardia che fasalva la prova di una diversa entità del danno (Rv. 661853 - 04).21.

In questi termini, da un lato, risulta erronea l’affermazione della Corte dimerito secondo cui “il diritto di [OSCURATO:SOCIETA] all’indennità (…) era sorto sin dall’iniziodel comportamento illecito della P.A. ex art. 2043 c.c. e sin da allora è iniziatapertanto a decorrere, anno per anno, la prescrizione quinquennale di tale diritto(…)” (così sentenza impugnata, pag. 9).In questi termini, d’altro lato, va condiviso il rilievo della ricorrente secondocui “il diritto è sorto soltanto in data 24.9.2012 con l’adozione del decreto diacquisizione ex art. 42 bis (…) e prima non poteva in alcun modo essereesercitato e nessun termine di prescrizione poteva cominciare a decorrere, amente dell’art. 2935 c.c.” (così ricorso, pag.

22. Cfr. memoria ricorrente, pag.5, secondo cui “il diritto all’indennizzo di cui al comma 3 dell’art. 42-bis (…) èsorto, nella presente fattispecie, solo nel 2012, con l’adozione delprovvedimento di acquisizione sanante (…)”.

Cfr. conclusioni del P.M., pag. 5,secondo cui “se il diritto all’indennità di occupazione del 5% annuo (…) sorgesolo con il decreto di acquisizione, esso non poteva logicamente prescriversiprima dell’emanazione del provvedimento medesimo”).22.

Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente denuncia “la nullitàdell’ordinanza decisoria ex art. 360, n. 4, c.p.c. per violazione dell’art. 132,comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111, comma 6, Cost. in ragione della motivazione solo apparente e della motivazione perplessa , in relazioneall’errato rigetto della liquidazione dell’indennità di occupazione ex art. 42 bisTUE per il periodo dal 24.9.2012 sino all’effettivo deposito di tutte le sommedovute per indennità ex art. 42 bis” (così ricorso, pag. 24).Numero registro generale 20081/2020Numero sezionale 1759/2026Numero di raccolta generale 24176/2026Data pubblicazione 28/07/2026Deduce che la Corte di Firenze non ha esplicitato le ragioni per le quali haindividuato nel settembre 2012 il termine finale per il computo dell’indennizzoper il periodo di occupazione sine titulo (cfr. ricorso, pag. 25).Deduce in particolare che la Corte d’appello, a fronte della prospettazione diessa ricorrente – che aveva chiesto che l’indennità di occupazione fosse liquidataanche per il periodo successivo al 24.9.2012, dì del decreto ex art. 42 bis cit.,sino al pagamento ovvero al deposito di tutte le somme dovute, siccome eventimese di settembre 2012 era avvenuto il pagamento ovvero il deposito dellesomme dovute né ha fatto “riferimento ad alcun documento probatoriodepositato agli atti” (così ricorso, pag. 25).23.

Il quinto motivo di ricorso è del pari privo di fondamento e da respingere.24.

L’anomalia della motivazione “apparente” si prospetta allorché il giudicedel merito non abbia esplicitato le ragioni, l’iter logico/giuridico che concorre asorreggere il suo dictum.Viceversa, nella specie, la Corte di Firenze – così come si è anticipato – ha inogni caso enunciato le ragioni (cfr. pag. 10) alla cui stregua ha ritenuto diidentificare il termine finale con il mese di settembre del 2012, ossia con il mesenel corso del quale è stata decretata l’acquisizione sanante.25.

Con il sesto motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e/o lafalsa applicazione dell’art. 42 bis, 4° co., d.P.R. n. 327/2001 in relazione alrigetto della liquidazione dell’indennità di occupazione per il periodo compresotra il 24.9.2012 e l’effettivo deposito delle somme tutte dovute a titolo diindennità.Numero registro generale 20081/2020Numero sezionale 1759/2026Numero di raccolta generale 24176/2026Data pubblicazione 28/07/2026Deduce - in ipotesi di rigetto del quinto motivo - che, qualora si reputi che laCorte di Firenze abbia inteso riferirsi, quale termine finale per il computodell’indennità di occupazione, alla data – 24.9.2012 - di emissione del decretodi acquisizione sanante, siffatta determinazione è illegittima, siccome il 4° co.dell’art. 42 bis cit.

“espressamente prevede che l’effetto ablatorio siasospensivamente condizionato all’effettivo pagamento/deposito delle sommedovute a titolo di indennità, quindi, anche di quelle liquidate giudizialmente”(così ricorso, pag. 27).Deduce dunque che la emissione del decreto di acquisizione sanante non valea determinare il trasferimento della proprietà, sicché sino all’effettivopagamento/deposito delle “somme dovute” perdura l’illecita occupazione (cfr.ricorso, pag. 28).Deduce al contempo che il dì del deposito/pagamento delle “somme dovute”integra un termine finale “preciso ed inequivocabilmente individuabile anchedocumentalmente” (così ricorso, pag. 28).Deduce altresì che la condizione sospensiva dell’effetto ablativo è dalla leggecorrelata al pagamento/deposito delle “somme dovute” non già delle sommeliquidate nel decreto di acquisizione sanante (cfr. ricorso, pag. 28).Deduce comunque che nella specie a distanza di quasi otto anni dal dì diemissione del decreto ex art. 42 bis cit.

“ancora non sono state pagate tutte lesomme dovute a titolo di indennità di occupazione” (così ricorso, pag. 29).26.

Il sesto motivo di ricorso parimenti è privo di fondamento e da respingere.27.

È fuor di dubbio che il dettato normativo – ovvero il 4° co. dell’art. 42 biscit. - è nel senso che il provvedimento di acquisizione sanante “comporta ilpassaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamentoNumero registro generale 20081/2020Numero sezionale 1759/2026Numero di raccolta generale 24176/2026delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuatoData pubblicazione 28/07/2026ai sensi dell’articolo 20, comma 14”.E tuttavia – e, ben vero, nei termini seguenti si reputa di correggere in partequa ai sensi dell’art. 384, u.c., cod. proc. civ. la motivazione della gravataordinanza - la norma prefigura una condizione legale, il cui verificarsi èinevitabilmente destinato ad esplicare effetti retroattivi, ossia è destinato a farretroagire al momento della pronuncia del decreto di acquisizione sanante laproduzione dell’effetto ablativo (cfr. Cass. sez. un. 4.12.1975, n. 4010(Rv. 378306 - 01), secondo cui il meccanismo di operatività della condicio iurisè senza dubbio retroattivo).Il che giustifica ed impone l’individuazione del termine ultimo ai fini delcomputo di quanto spettante per il periodo di occupazione senza titolo nel dì diemissione del provvedimento di acquisizione sanante.Più esattamente – e contrariamente a quanto assunto dall’opponente(secondo cui “fin quando non sono state depositate tutte le sommeeffettivamente dovute in base alla legge, eventualmente anche in esito agiudizio di opposizione alla stima, non vi è trasferimento di proprietà”: cosìricorso, pag. 29) - di quanto spettante sia alla stregua del computo operatodall’autorità amministrativa ai sensi del 1° co. dell’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001sia alla stregua dell’accertamento delle eventuali maggiori somme dovuteoperato dalla Corte d’appello adita ai sensi del combinato disposto degli artt. 29del d.lgs. n. 150/2011 e 54 d.P.R. n. 327/2001.28.

Del resto, questa Corte si è già espressa in tal senso con la sentenza n.19734 dell’11.7.2023, ove in motivazione si legge testualmente:Numero registro generale 20081/2020Numero sezionale 1759/2026Numero di raccolta generale 24176/2026Data pubblicazione 28/07/2026 Orbene, poiché espressamente la legge stabilisce che il trasferimento diproprietà è condizionato sospensivamente al previo pagamento dell’indennizzo(o al deposito ai sensi dell’art. 20), risulta chiara l’operatività della retroattivitàdella condizione, sancita dall’art. 1360 c.c., disposizione questa che sancisceche «gli effetti dell’avveramento della condizione» di regola, salva diversavolontà delle parti o la natura del rapporto, retroagiscono «al tempo in cui èstato concluso il contratto».

Il che vuol dire, nel caso che qui interessa, chel’effetto traslativo del decreto, una volta intervenuto il pagamento, retroagiscealla data dell’acquisizione sanante e, di conseguenza, l’occupazione illegittimacessa nel momento dell’acquisizione sanante. (…) Sostenere che l’indennità dioccupazione è dovuta sino alla data in cui è avvenuto il pagamento effettivo edintegrale da parte dell’amministrazione di quanto offerto con il decreto diacquisizione sanante, momento in cui si è avverata la condizione sospensiva cuiera sottoposta l’efficacia traslativa del decreto ex art. 42 bis DPR 327/2001,comporta oltretutto incertezza in una materia nella quale, per gli interessipubblici coinvolti, vi è necessità di fissare termini di riferimento precisi anche aifini dell’attivazione del dovuto controllo contabile (…)” (in motivazione, lasentenza n. 19734/2023 ha ulteriormente chiarito che “neppure è possibileoperare un richiamo alla disciplina della vendita con riserva di proprietà di cuiall’art. 1523 c.c.”).29.

Con il settimo motivo di ricorso la ricorrente denuncia ai sensi dell’art.360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ.

“error in procedendo”, ovvero la violazionedell’art. 384, 2° co., cod. proc. civ.

“in relazione all’errato rigetto dellaliquidazione dell’indennità di occupazione ex art. 42 bis TUE per il periodo dal24.9.2012 sino all’effettivo deposito di tutte le somme dovute per indennità exart. 42 bis” (così ricorso, pag. 30).Numero registro generale 20081/2020Numero sezionale 1759/2026Numero di raccolta generale 24176/2026Data pubblicazione 28/07/2026Deduce che questa Corte di legittimità, con l’ordinanza rescindente n.13988/2019, ha implicitamente affermato il principio per cui il versamentodell’indennizzo “all’espropriato condiziona sospensivamente lo stesso prodursidell’effetto ablativo” (cfr. ricorso, pag. 30).Deduce quindi che la Corte di Firenze, allorché ha individuato nel settembre2012 il termine finale per il computo dell’indennità di occupazione, non si èuniformata al principio di diritto implicitamente enunciato ovvero al principio percui, finché il pagamento/deposito non viene effettuato, l’effetto ablativo non siproduce e l’occupazione permane senza titolo (cfr. ricorso, pag. 31).30.

Con l’ottavo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e/o lafalsa applicazione dell’art. 384, 2° co., cod. proc. civ. anche in combinatodisposto con l’art. 394 cod. proc. civ.

“in relazione all’errato rigetto dellaliquidazione dell’indennità di occupazione ex art. 42 bis TUE per il periodo dal24.9.2012 sino all’effettivo deposito di tutte le somme dovute per indennità exart. 42 bis” (così ricorso, pag. 31).“error in iudicando”.31.

Il settimo motivo e l’ottavo motivo di ricorso sono evidentementeconnessi; il che ne suggerisce l’esame simultaneo; in ogni caso, entrambi i mezzidi impugnazione sono destituiti di fondamento e da respingere.32.

Analogamente a quanto si è puntualizzato in sede di vaglio del primo edel secondo motivo di ricorso la piana esegesi delle affermazioni di cui allapronuncia rescindente n. 13988/2018 induce ad escludere che con le medesimeaffermazioni si sia implicitamente opinato, così vincolando la Corte del rinvio,nel senso di ritenere che, finché non si è atteso al pagamento/deposito delleNumero registro generale 20081/2020Numero sezionale 1759/2026Numero di raccolta generale 24176/2026Data pubblicazione 28/07/2026somme liquidate, l’occupazione resta illecita, sì che il dies ad quem del computodi quanto spettante per l’occupazione sine titulo si proietta oltre la data deldecreto di acquisizione sanante.Si ribadisce che, con le affermazioni di cui all’ordinanza rescindente, questaCorte di legittimità ha inteso dar seguito alla censura della [OSCURATO:SOCIETA] secondocui erroneamente la Corte di Firenze – con l’ordinanza n. 3408/2016 – avevadisconosciuto il dovuto per l’occupazione sine titulo sul rilievo che essocostituisse oggetto del parallelo giudizio risarcitorio.33.

Con il nono motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e/o lafalsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.Deduce che ha errato la Corte di Firenze a compensare parzialmente le spesedi tutte le fasi del giudizio (cfr. ricorso, pag. 31).Deduce invero che essa ricorrente sarebbe stata da reputar integralmentevittoriosa alla stregua del buon fondamento delle ragioni addotte con iprecedenti motivi di ricorso.34.

Il nono motivo di ricorso resta assorbito nell’accoglimento del terzomotivo di ricorso.35.

In accoglimento e nei limiti dell’accoglimento del terzo motivo di ricorsol’ordinanza n. 1684 - 21.1/15.4.2020 della Corte d’appello di Firenze va cassatacon rinvio alla stessa Corte d’appello in diversa composizione anche ai fini dellaregolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.All’enunciazione, in ossequio alla previsione dell’art. 384, 1° co., cod. proc.civ., del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio -può farsi luogo per relationem, negli stessi termini espressi, peraltro, dalleNumero registro generale 20081/2020Numero sezionale 1759/2026Numero di raccolta generale 24176/2026Sezioni Unite di questa Corte con il passaggio – dapprima testualmente citato –Data pubblicazione 28/07/2026estratto dalla motivazione dalla pronuncia n. 15283 del 25.7.2016.36.

In dipendenza del (parziale) buon esito del ricorso non sussistono ipresupposti perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, laricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributounificato.

P.Q.MLa Corte così provvede:accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa in relazione e nei limitidell’accoglimento del terzo motivo l’ordinanza n. 1684 - 21.1/15.4.2020 dellaCorte d’appello di Firenze e rinvia alla stessa Corte d’appello in diversacomposizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presentegiudizio di legittimità;dichiara assorbiti il quarto motivo ed il nono motivo di ricorso;rigetta il primo motivo, il secondo motivo, il quinto motivo, il sesto motivo, ilsettimo motivo e l’ottavo motivo di ricorso.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 21 aprile 2026.Il consigliere estensoreLuigi AbeteIl PresidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vocato [OSCURATO:PERSONA] e all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] larappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso; gli avvocatihanno indicato i rispettivi indirizzi di p.e.c.RICORRENTEcontroCOMUNE di MONTEMURLO – [OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del sindaco protempore, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine delcontroricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo dip.e.c.; elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 71, presso lostudio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].CONTRORICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] registro generale 20081/2020Numero sezionale 1759/2026Numero di raccolta generale 24176/2026avverso l’ordinanza n. 1684 - 21.1/15.4.2020 della Corte d’appello di Firenze;Data pubblicazione 28/07/2026udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 21 aprile 2026 dalconsigliere dottor [OSCURATO:PERSONA],udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dottorPasquale Serrao d’Aquino, che ha chiesto accogliersi il primo, il secondo, il terzoed il quarto motivo di ricorso e rigettarsi il quinto, il sesto, il settimo e l’ottavomotivo di ricorso,udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente,udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per il controricorrente,1. Con decreto n. 3 in data 24.9.2012 il Comune di Montemurlo, ai sensidell’art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2011, faceva luogo all’acquisizione al suopatrimonio degli immobili, occupati sin dal 1980, di proprietà della Parugianos.r.l., in catasto terreni al foglio n. 19, particelle 119, 129, 124, 115, 141, 139,143 e 137, ed in catasto fabbricati al foglio n. 19, particella 130, già destinati acava e poi a discarica comunale dei rifiuti.Con decreto n. 5 in data 19.11.2012 il Comune di Montemurlo faceva luogoalla rettifica/integrazione del decreto n. 3/2012, nella parte in cui non recavamenzione della particella n. 121 del foglio n. 19.Con decreto n. 1 in data 19.4.2013 il Comune di Montemurlo faceva luogoalla riduzione delle indennità ex art. 42 bis cit. e ne adeguava l’importo alleindicazioni di cui alla sentenza n. 249/2013, pronunciata dalla Corte d’appello dimedesimi immobili.Numero registro generale 20081/2020Numero sezionale 1759/2026Numero di raccolta generale 24176/2026Data pubblicazione 28/07/20262. Con separati ricorsi – poi riuniti - ex artt. 702 bis cod. proc. civ. e 29 d.lgs.n. 150/2011 la [OSCURATO:SOCIETA] conveniva innanzi alla Corte d’appello di Firenze ilComune di Montemurlo.Chiedeva, peraltro, determinarsi nella giusta misura gli indennizzi ad essadovuti in ragione dell’acquisizione da parte del Comune convenuto degli immobilidi sua proprietà e, per l’effetto, condannare il Comune alla corresponsione ditutto quanto ad essa spettante.3. Resisteva il Comune di Montemurlo (cfr. ricorso, pag. 3).Eccepiva, tra l’altro, la litispendenza/continenza con la causa risarcitoriaavente ad oggetto l’occupazione illecita degli stessi immobili, causa definita inprimo grado dal Tribunale di Prato con sentenza n. 1203/2006 ed in secondogrado dalla Corte d’appello di Firenze, dapprima, con sentenza non definitiva n.488/2012, con la quale era stata dichiarata la prescrizione della pretesarisarcitoria limitatamente al periodo di occupazione compreso tra gli anni 1980e 1986, e, poi, con sentenza definitiva n. 249/2013, con la quale esso Entecomunale era stato condannato a pagare “a titolo di risarcimento del danno daperdita dei terreni ed edifici per cui è causa e a titolo di indennità di occupazionedi urgenza dal 1986 al dicembre 1991, nonché a titolo di risarcimento per laoccupazione illegittima dal gennaio 1992 al 28 ottobre 1996, la complessivasomma di € 219.736,05 al dicembre 2001, oltre accessori per la rivalutazioneed interessi” (cfr. ordinanza impugnata, pag. 3).Eccepiva inoltre la prescrizione dell’azionata pretesa limitatamente al periododi occupazione compreso tra il 1980 ed il 1986.4. Espletata la c.t.u., con ordinanza n. 3408/2016 la Corte di Firenze cosìstatuiva:Numero registro generale 20081/2020Numero sezionale 1759/2026Numero di raccolta generale 24176/2026riconosceva l’azionata pretesa con riferimento al pregiudizio patrimoniale e alData pubblicazione 28/07/2026pregiudizio non patrimoniale e liquidava i relativi indennizzi, rispettivamente,nella misura di euro 259.371,00 e di euro 25.937,10;disconosceva l’azionata pretesa con riferimento al periodo di occupazionesenza titolo; assumeva al riguardo che nel parallelo giudizio risarcitorio la [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza n. 249/2013 aveva già esaminato “il profilo occupativo(…) in ogni possibile risvolto (legittimo e illegittimo)” (cfr. ordinanza impugnata,pag. 4).5. Avverso l’ordinanza n. 3408/2016 della Corte d’appello di Firenze laParugiano proponeva ricorso per cassazione.Il ricorso veniva riunito al ricorso in precedenza proposto dalla Parugianoavverso la sentenza definitiva n. 249/2013 della Corte di Firenze.6. Con ordinanza n. 13988/2018 questa Corte di legittimità così statuiva:dichiarava improcedibili – a seguito e per effetto dell’emanazione dei decretiex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2011 – le domande risarcitorie proposte dallaParugiano e conseguentemente cassava senza rinvio la sentenza n. 249/2013della Corte di Firenze;accoglieva – unicamente - il primo motivo del ricorso esperito avversol’ordinanza n. 3408/2016 e dunque rinviava alla Corte di Firenze ai fini dellaliquidazione dell’importo dovuto per il periodo di occupazione senza titolo.7. [OSCURATO:PERSONA] attendeva alla riassunzione del giudizio.Resisteva il Comune di Montemurlo.8. Con ordinanza n. 1684 - 21.1/15.4.2020 la Corte di Firenze così statuiva:determinava in euro 346.908,71 l’indennità di occupazione dovuta dalComune di Montemurlo alla [OSCURATO:SOCIETA];Numero registro generale 20081/2020Numero sezionale 1759/2026Numero di raccolta generale 24176/2026Data pubblicazione 28/07/2026faceva ordine al Comune di far luogo al deposito della predetta somma infavore della [OSCURATO:SOCIETA] presso la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti, con gli interessi legalidal 24.9.2012 al dì dell’effettiva esecuzione del deposito;compensava nella misura di ½ le spese dei gradi tutti e delle fasi tutte delgiudizio e condannava il Comune di Montemurlo a rimborsare alla [OSCURATO:SOCIETA] laresidua metà.8.1. Premetteva la Corte di Firenze che rimaneva “da decidere solo ladomanda relativa all’indennizzo spettante a [OSCURATO:SOCIETA] per l’illegittimaoccupazione dei propri beni immobili, irreversibilmente trasformati dalla P.A. inmancanza di un legittimo decreto di esproprio e poi acquisiti dal Comune diMontemurlo ex art. 42 bis T.U.E.” (così ordinanza impugnata, pag. 6).Premetteva segnatamente che residuava quale unica questione quella delperiodo da prendere in considerazione ai fini del computo, nella misura del 5%del valore dei beni ablati, dell’indennità per ogni anno di occupazione senzatitolo (cfr. ordinanza impugnata, pag. 6).Indi, la Corte, evidenziava che l’eccezione di prescrizione, ritualmentereiterata dal Comune di Montemurlo con riferimento all’avversa pretesa per ilperiodo di occupazione senza titolo compreso tra gli anni 1980 e 1985, erasenz’altro fondata, giacché doveva escludersi che il diritto “all’indennità perl’occupazione senza titolo” fosse sorto “solo con l’emanazione dell’atto diacquisizione sanante”; che invero il diritto doveva reputarsi insorto “sindall’inizio del comportamento illecito della PA ex art. 2043 c.c. e sin da allora[era] iniziata pertanto a decorrere, anno per anno, la prescrizione quinquennaledi tale diritto” (così ordinanza impugnata, pag. 9).Evidenziava ulteriormente che il Comune di Montemurlo aveva eccepito laprescrizione limitatamente al periodo 1980 – 1985 e dunque non l’aveva estesa,Numero registro generale 20081/2020Numero sezionale 1759/2026Numero di raccolta generale 24176/2026Data pubblicazione 28/07/2026“come avrebbe ben potuto fare”, all’anno 1986, sicché la decorrenza del periododi occupazione da indennizzare doveva computarsi a partire non già dal 1987bensì dal 1986 (cfr. ordinanza impugnata, pag. 10).Evidenziava per altro verso, la Corte, che era destituito di fondamentol’assunto della [OSCURATO:SOCIETA] secondo cui l’indennità per il periodo di occupazionesine titulo sarebbe stata da computare pur per il periodo successivo al24.9.2012, dì del decreto di acquisizione sanante ex art. 42 bis d.P.R. n.327/2011, “sino all’effettivo deposito di tutte le somme dovute” (cfr. ordinanzaimpugnata, pag. 7).Evidenziava segnatamente, da un canto, che “il calcolo dell’indennizzo perl’occupazione illegittima [doveva] essere necessariamente agganciato a untermine finale certo”; e, d’altro canto, che “con il decreto di acquisizione sananteex art. 42 bis TUE l’amministrazione liquida anche questa voce indennitaria eprovvede a mettere a disposizione del privato la relativa somma mediante ildeposito alla [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti; di conseguenza a partire dal predettodeposito l’Amministrazione è liberata dalla corrispondente obbligazione (…)anche se il privato, ritenendo incongrua la stima, proponga opposizione (…)”(così ordinanza impugnata, pag. 10).Evidenziava infine, in punto di spese processuali, che era da disporre laparziale compensazione nella misura di ½, “condannando il Comune diMontemurlo al pagamento della residua metà, considerato che [OSCURATO:SOCIETA][aveva] visto sicuramente accolte le sue pretese, ma in misura ben inferiore aquanto richiesto” (così ordinanza impugnata, pag. 11).9. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA].; ne hachiesto sulla scorta di nove motivi la cassazione con ogni conseguentestatuizione anche in ordine alle spese di lite.Numero registro generale 20081/2020Numero sezionale 1759/2026Numero di raccolta generale 24176/2026Data pubblicazione 28/07/2026Il Comune di Montemurlo ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi ilricorso con il favore delle spese.10. Il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte datate 24.3.2026;ha chiesto accogliersi il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorsoe rigettarsi il quinto, il sesto, il settimo, l’ottavo ed il nono motivo di ricorso.11. La ricorrente ha depositato memoria.Del pari ha depositato memoria il controricorrente.RAGIONI DELLA DECISIONE12. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co.,n. 4, cod. proc. civ. “error in procedendo”, la violazione dell’art. 384, 2° co.,cod. proc. civ. con riferimento all’accoglimento dell’eccezione di prescrizione peril periodo 11.8.1980 – 31.12.1985.Deduce che ha errato la Corte di Firenze, allorché ha accolto l’avversaeccezione di prescrizione, ad individuare il momento in cui sorge il dirittoall’indennità di occupazione sine titulo (cfr. ricorso, pag. 14).Deduce in particolare che la Corte di rinvio, allorché ha affermato che il dirittoall’indennità per l’occupazione senza titolo è “sorto sin dall’inizio delcomportamento illecito della P.A. ex art. 2043 c.c.”, non si è uniformata alprincipio di diritto enunciato dall’ordinanza rescindente n. 13988/2018 di questaCorte di legittimità (cfr. ricorso, pag. 15).Deduce invero che nell’ordinanza n. 13988/2018 si afferma, viceversa, che ildiritto all’indennità per l’occupazione sine titulo sorge nel momento in cui èemesso il provvedimento di acquisizione sanante e che le somme sono dovutea titolo indennitario, “facendo parte dell’unitaria indennità, omnicomprensiva”(cfr. ricorso, pag. 16).Numero registro generale 20081/2020Numero sezionale 1759/2026Numero di raccolta generale 24176/2026Data pubblicazione 28/07/202613. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 384, 2° co.,cod. proc. civ. anche in combinato disposto con l’art. 394 cod. proc. civ. conriferimento all’accoglimento dell’eccezione di prescrizione per il periodo11.8.1980 – 31.12.1985.“error in iudicando”.14. Il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso sono all’evidenza connessi;il che ne suggerisce la disamina contestuale; in ogni caso, ambedue i mezzi diimpugnazione sono destituiti di fondamento e da respingere.15. Ovviamente va premessa l’elaborazione di questa Corte.Ossia l’insegnamento secondo cui nella verifica in ordine all’uniformazione delgiudice di rinvio al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, ovesia in discussione, in rapporto all’entità del “petitum” concretamente individuatadal giudice di rinvio, la portata del “decisum” della sentenza di cassazione, ilgiudice di legittimità deve interpretare la propria sentenza in relazione allaquestione decisa e al contenuto della domanda proposta in giudizio dalla parte,con la quale la pronuncia rescindente non può essersi posta in contrasto (cfr.Cass. 30.9.2005, n. 19212; Cass. (ord.) 19.2.2018, n. 3955, secondo cui, intema di ricorso avverso la sentenza emessa in sede di rinvio, ove sia indiscussione, in rapporto al “petitum” concretamente individuato dal giudice dirinvio, la portata del “decisum” della sentenza di legittimità, la Corte dicassazione, nel verificare se il giudice di rinvio si sia uniformato al principio didiritto da essa enunciato, deve interpretare la propria sentenza in relazione allaquestione decisa e al contenuto della domanda proposta in giudizio dalla parte,con la quale la pronuncia rescindente non può porsi in contrasto).Numero registro generale 20081/2020Numero sezionale 1759/2026Numero di raccolta generale 24176/2026Data pubblicazione 28/07/202616. Su tale scorta si rimarca che le affermazioni di questa Corte di cuiall’ordinanza rescindente n. 13988/2018 non hanno alcuna valenza ai fini delriscontro del dies a quo del termine di prescrizione di quanto dovuto perl’occupazione senza titolo.Questa Corte infatti aveva premesso che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva addotto“l’erroneità in diritto della statuizione dell’ordinanza impugnata [id est, dell’ordinanza n. 3408/2016 la Corte di Firenze] in ordine all’indennizzo perl’occupazione illegittima dei fondi oggetto di acquisizione da parte del Comune[di Montemurlo], atteso che, sebbene ne fosse stato operato il riconoscimento,il giudice adito lo aveva invece denegato sul rilievo che esso costituisse oggettodel parallelo giudizio risarcitorio ed in questa convinzione aveva disapplicato inparte qua il decreto opposto”.Ebbene, a tale premessa vanno connesse ed alla luce di tale premessa vannointese le affermazioni ulteriori, di cui alla pronuncia rescindente.Ossia l’affermazione secondo cui “la tesi (…) che la liquidazione dell’indennitàdi occupazione prevista in caso di acquisizione sanante possa andare disgiuntadalla indennità in tal caso prevista per la materiale perdita del bene (…) nonchéper il pregiudizio non patrimoniale sofferto (…) non trova il conforto della leggeche salda in una cornice unitaria l’indennità per la perdita del bene e l’indennitàper l’indebita occupazione di esso (…)”.Ossia l’affermazione secondo cui la medesima tesi “è recisamente smentitapure dalla giurisprudenza delle SS.UU. di questa Corte, secondo le quali infatti,come si legge in motivazione (…) «dalla lettura coordinata dei commi 1, 3 e 4dell’art. 42 bis, sopra trascritti, emerge infatti che l’interesse del cinque percento annuo sul valore venale dell’immobile, menzionato al comma 3, non è cheuna voce del complessivo “indennizzo per il pregiudizio patrimoniale” (…);Numero registro generale 20081/2020Numero sezionale 1759/2026Numero di raccolta generale 24176/2026Data pubblicazione 28/07/2026indennizzo il diritto al quale (…) sorge solo a seguito dell’adozione delprovvedimento di espropriazione c.d. sanante, che deve peraltro contenerne laliquidazione, ed il versamento del quale all’espropriato condizionasospensivamente lo stesso prodursi dell’effetto ablativo» (Cass., Sez. U,25/07/2016, n. 15283)”.17. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o la falsaapplicazione del combinato disposto degli artt. 2935, 2946 e 2947 cod. civ. edell’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 in relazione all’accoglimento dell’eccezione diprescrizione per il periodo 11.8.1980 – 31.12.1985.Deduce – qualora si dovesse reputare insussistente il vincolante principio didiritto prefigurato con il primo motivo di ricorso – che la Corte di Firenze haerroneamente interpretato l’art. 42 bis cit.Deduce in particolare che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 15283/2016,hanno opinato per la natura indennitaria delle somme dovute per l’occupazionerilevante ai sensi dell’art. 42 bis cit. e dalla natura indennitaria – non giàrisarcitoria - discende, così come hanno altresì affermato le Sezioni Unite con lastessa sentenza, che il corrispondente diritto sorge unicamente con l’emissionedel provvedimento di acquisizione sanante (cfr. ricorso, pagg. 21 - 22).Deduce quindi che il diritto all’indennizzo per l’occupazione sine titulo èinsorto il 24.9.2012 con l’adozione del decreto di acquisizione ed unicamente datale data il termine decennale – non già quinquennale - di prescrizione hainiziato il suo decorso, per giunta interrotto mercé la proposizione del giudiziodi opposizione alla stima (cfr. ricorso, pagg. 22 - 23).18. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o la falsaapplicazione degli artt. 324 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ. in relazioneNumero registro generale 20081/2020Numero sezionale 1759/2026Numero di raccolta generale 24176/2026all’accoglimento dell’eccezione di prescrizione per il periodo 11.8.1980 –Data pubblicazione 28/07/202631.12.1985.Deduce che la Corte di Firenze, con la gravata pronuncia, allorché ha opinatoper il buon fondamento dell’eccezione di prescrizione limitatamente al periodo11.8.1980/31.12.195, ha violato il giudicato conseguente all’ordinanzarescindente n. 13988/2018.Deduce che questa Corte, con l’ordinanza n. 13988/2018, ha ritenuto chetutte le domande risarcitorie esperite nel parallelo giudizio intrapreso dinanzi alTribunale di Prato e definito in prime cure con la sentenza n. 1203/2006 eranodivenute improcedibili, siccome “il risarcimento aquiliano veniva sostituito exlege dalle indennità ex art. 42 bis” (così ricorso, pag. 23).Deduce che la Corte di Firenze, con l’ordinanza gravata, ha prefigurato unillecito aquiliano, insuscettibile, viceversa, di configurazione in dipendenza delgiudicato susseguente all’ordinanza rescindente n. 13988/2019, che ha ritenutoinsussistente il diritto risarcitorio ex lege aquilia a fronte dell’adozione deldecreto ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, “che ha sostituito ope legis i dirittirisarcitori con quelli indennitari” (così ricorso, pag. 24).19. Il terzo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento; il suobuon esito assorbe la disamina del quarto motivo.20. È sufficiente reiterare in questa sede l’elaborazione delle sezioni unite diquesta Corte.Ovvero le affermazioni di cui alla sentenza n. 15283 del 25.7.2016 delleSezioni Unite: Dalla lettura coordinata dei commi 1, 3 e 4 dell'art. 42 bis, sopra trascritti,emerge infatti che l’interesse del cinque per cento annuo sul valore venaleNumero registro generale 20081/2020Numero sezionale 1759/2026Numero di raccolta generale 24176/2026dell'immobile, menzionato al comma 3, non è che una voce del complessivoData pubblicazione 28/07/2026“indennizzo per il pregiudizio patrimoniale” previsto dal comma 1 e da liquidarsi,appunto, ai sensi del comma 3; indennizzo il diritto al quale (nella suaintegralità, comprensiva delle voci valore venale, pregiudizio non patrimonialee interesse del cinque per cento annuo per il periodo di occupazione) sorge soloa seguito dell’adozione del provvedimento di espropriazione c.d. sanante, chedeve peraltro contenerne la liquidazione, e il versamento del qualeall’espropriato condiziona sospensivamente lo stesso prodursi dell’effettoablativo. Deve quindi concludersi che l’uso dell’espressione “a titolo risarcitorio”nel comma 3 dell’art. 42 bis, riferita all’interesse, sia una mera imprecisionelessicale, che non altera la natura della corrispondente voce dell’indennizzo, ilquale essendo unitario non può che avere natura unitaria .Ovvero le affermazioni di cui all’ordinanza n. 5201 del 21.2.2019 delle SezioniUnite: l’interesse del cinque per cento del valore venale del bene, dovuto, ai sensidel comma 3, ultima parte, [dell’art. 42- bis cit.] (…), “a titolo di risarcimentodel danno”, (…) ad onta del tenore letterale della norma, costituisce solo unavoce del complessivo indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui alprecedente comma 1, secondo un’interpretazione imposta dalla necessità disalvaguardare il principio costituzionale di concentrazione della tutelagiurisdizionale avverso i provvedimenti ablatori .Ovvero le affermazioni di cui alla sentenza n. 20691 del 20.7.2021 delleSezioni Unite secondo cui, in tema di acquisizione sanante ex art. 42 bis deld.P.R. n. 327 del 2001, la qualificazione in termini indennitari dell’indennizzoper la pregressa occupazione senza titolo, nella misura del cinque per centoannuo sul valore venale del bene all’attualità, non è foriera di un deficit di tutelaNumero registro generale 20081/2020Numero sezionale 1759/2026Numero di raccolta generale 24176/2026Data pubblicazione 28/07/2026per le parti, avendo il legislatore previsto una clausola di salvaguardia che fasalva la prova di una diversa entità del danno (Rv. 661853 - 04).21. In questi termini, da un lato, risulta erronea l’affermazione della Corte dimerito secondo cui “il diritto di [OSCURATO:SOCIETA] all’indennità (…) era sorto sin dall’iniziodel comportamento illecito della P.A. ex art. 2043 c.c. e sin da allora è iniziatapertanto a decorrere, anno per anno, la prescrizione quinquennale di tale diritto(…)” (così sentenza impugnata, pag. 9).In questi termini, d’altro lato, va condiviso il rilievo della ricorrente secondocui “il diritto è sorto soltanto in data 24.9.2012 con l’adozione del decreto diacquisizione ex art. 42 bis (…) e prima non poteva in alcun modo essereesercitato e nessun termine di prescrizione poteva cominciare a decorrere, amente dell’art. 2935 c.c.” (così ricorso, pag. 22. Cfr. memoria ricorrente, pag.5, secondo cui “il diritto all’indennizzo di cui al comma 3 dell’art. 42-bis (…) èsorto, nella presente fattispecie, solo nel 2012, con l’adozione delprovvedimento di acquisizione sanante (…)”. Cfr. conclusioni del P.M., pag. 5,secondo cui “se il diritto all’indennità di occupazione del 5% annuo (…) sorgesolo con il decreto di acquisizione, esso non poteva logicamente prescriversiprima dell’emanazione del provvedimento medesimo”).22. Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente denuncia “la nullitàdell’ordinanza decisoria ex art. 360, n. 4, c.p.c. per violazione dell’art. 132,comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111, comma 6, Cost. in ragione della motivazione solo apparente e della motivazione perplessa , in relazioneall’errato rigetto della liquidazione dell’indennità di occupazione ex art. 42 bisTUE per il periodo dal 24.9.2012 sino all’effettivo deposito di tutte le sommedovute per indennità ex art. 42 bis” (così ricorso, pag. 24).Numero registro generale 20081/2020Numero sezionale 1759/2026Numero di raccolta generale 24176/2026Data pubblicazione 28/07/2026Deduce che la Corte di Firenze non ha esplicitato le ragioni per le quali haindividuato nel settembre 2012 il termine finale per il computo dell’indennizzoper il periodo di occupazione sine titulo (cfr. ricorso, pag. 25).Deduce in particolare che la Corte d’appello, a fronte della prospettazione diessa ricorrente – che aveva chiesto che l’indennità di occupazione fosse liquidataanche per il periodo successivo al 24.9.2012, dì del decreto ex art. 42 bis cit.,sino al pagamento ovvero al deposito di tutte le somme dovute, siccome eventimese di settembre 2012 era avvenuto il pagamento ovvero il deposito dellesomme dovute né ha fatto “riferimento ad alcun documento probatoriodepositato agli atti” (così ricorso, pag. 25).23. Il quinto motivo di ricorso è del pari privo di fondamento e da respingere.24. L’anomalia della motivazione “apparente” si prospetta allorché il giudicedel merito non abbia esplicitato le ragioni, l’iter logico/giuridico che concorre asorreggere il suo dictum.Viceversa, nella specie, la Corte di Firenze – così come si è anticipato – ha inogni caso enunciato le ragioni (cfr. pag. 10) alla cui stregua ha ritenuto diidentificare il termine finale con il mese di settembre del 2012, ossia con il mesenel corso del quale è stata decretata l’acquisizione sanante.25. Con il sesto motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e/o lafalsa applicazione dell’art. 42 bis, 4° co., d.P.R. n. 327/2001 in relazione alrigetto della liquidazione dell’indennità di occupazione per il periodo compresotra il 24.9.2012 e l’effettivo deposito delle somme tutte dovute a titolo diindennità.Numero registro generale 20081/2020Numero sezionale 1759/2026Numero di raccolta generale 24176/2026Data pubblicazione 28/07/2026Deduce - in ipotesi di rigetto del quinto motivo - che, qualora si reputi che laCorte di Firenze abbia inteso riferirsi, quale termine finale per il computodell’indennità di occupazione, alla data – 24.9.2012 - di emissione del decretodi acquisizione sanante, siffatta determinazione è illegittima, siccome il 4° co.dell’art. 42 bis cit. “espressamente prevede che l’effetto ablatorio siasospensivamente condizionato all’effettivo pagamento/deposito delle sommedovute a titolo di indennità, quindi, anche di quelle liquidate giudizialmente”(così ricorso, pag. 27).Deduce dunque che la emissione del decreto di acquisizione sanante non valea determinare il trasferimento della proprietà, sicché sino all’effettivopagamento/deposito delle “somme dovute” perdura l’illecita occupazione (cfr.ricorso, pag. 28).Deduce al contempo che il dì del deposito/pagamento delle “somme dovute”integra un termine finale “preciso ed inequivocabilmente individuabile anchedocumentalmente” (così ricorso, pag. 28).Deduce altresì che la condizione sospensiva dell’effetto ablativo è dalla leggecorrelata al pagamento/deposito delle “somme dovute” non già delle sommeliquidate nel decreto di acquisizione sanante (cfr. ricorso, pag. 28).Deduce comunque che nella specie a distanza di quasi otto anni dal dì diemissione del decreto ex art. 42 bis cit. “ancora non sono state pagate tutte lesomme dovute a titolo di indennità di occupazione” (così ricorso, pag. 29).26. Il sesto motivo di ricorso parimenti è privo di fondamento e da respingere.27. È fuor di dubbio che il dettato normativo – ovvero il 4° co. dell’art. 42 biscit. - è nel senso che il provvedimento di acquisizione sanante “comporta ilpassaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamentoNumero registro generale 20081/2020Numero sezionale 1759/2026Numero di raccolta generale 24176/2026delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuatoData pubblicazione 28/07/2026ai sensi dell’articolo 20, comma 14”.E tuttavia – e, ben vero, nei termini seguenti si reputa di correggere in partequa ai sensi dell’art. 384, u.c., cod. proc. civ. la motivazione della gravataordinanza - la norma prefigura una condizione legale, il cui verificarsi èinevitabilmente destinato ad esplicare effetti retroattivi, ossia è destinato a farretroagire al momento della pronuncia del decreto di acquisizione sanante laproduzione dell’effetto ablativo (cfr. Cass. sez. un. 4.12.1975, n. 4010(Rv. 378306 - 01), secondo cui il meccanismo di operatività della condicio iurisè senza dubbio retroattivo).Il che giustifica ed impone l’individuazione del termine ultimo ai fini delcomputo di quanto spettante per il periodo di occupazione senza titolo nel dì diemissione del provvedimento di acquisizione sanante.Più esattamente – e contrariamente a quanto assunto dall’opponente(secondo cui “fin quando non sono state depositate tutte le sommeeffettivamente dovute in base alla legge, eventualmente anche in esito agiudizio di opposizione alla stima, non vi è trasferimento di proprietà”: cosìricorso, pag. 29) - di quanto spettante sia alla stregua del computo operatodall’autorità amministrativa ai sensi del 1° co. dell’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001sia alla stregua dell’accertamento delle eventuali maggiori somme dovuteoperato dalla Corte d’appello adita ai sensi del combinato disposto degli artt. 29del d.lgs. n. 150/2011 e 54 d.P.R. n. 327/2001.28. Del resto, questa Corte si è già espressa in tal senso con la sentenza n.19734 dell’11.7.2023, ove in motivazione si legge testualmente:Numero registro generale 20081/2020Numero sezionale 1759/2026Numero di raccolta generale 24176/2026Data pubblicazione 28/07/2026 Orbene, poiché espressamente la legge stabilisce che il trasferimento diproprietà è condizionato sospensivamente al previo pagamento dell’indennizzo(o al deposito ai sensi dell’art. 20), risulta chiara l’operatività della retroattivitàdella condizione, sancita dall’art. 1360 c.c., disposizione questa che sancisceche «gli effetti dell’avveramento della condizione» di regola, salva diversavolontà delle parti o la natura del rapporto, retroagiscono «al tempo in cui èstato concluso il contratto». Il che vuol dire, nel caso che qui interessa, chel’effetto traslativo del decreto, una volta intervenuto il pagamento, retroagiscealla data dell’acquisizione sanante e, di conseguenza, l’occupazione illegittimacessa nel momento dell’acquisizione sanante. (…) Sostenere che l’indennità dioccupazione è dovuta sino alla data in cui è avvenuto il pagamento effettivo edintegrale da parte dell’amministrazione di quanto offerto con il decreto diacquisizione sanante, momento in cui si è avverata la condizione sospensiva cuiera sottoposta l’efficacia traslativa del decreto ex art. 42 bis DPR 327/2001,comporta oltretutto incertezza in una materia nella quale, per gli interessipubblici coinvolti, vi è necessità di fissare termini di riferimento precisi anche aifini dell’attivazione del dovuto controllo contabile (…)” (in motivazione, lasentenza n. 19734/2023 ha ulteriormente chiarito che “neppure è possibileoperare un richiamo alla disciplina della vendita con riserva di proprietà di cuiall’art. 1523 c.c.”).29. Con il settimo motivo di ricorso la ricorrente denuncia ai sensi dell’art.360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. “error in procedendo”, ovvero la violazionedell’art. 384, 2° co., cod. proc. civ. “in relazione all’errato rigetto dellaliquidazione dell’indennità di occupazione ex art. 42 bis TUE per il periodo dal24.9.2012 sino all’effettivo deposito di tutte le somme dovute per indennità exart. 42 bis” (così ricorso, pag. 30).Numero registro generale 20081/2020Numero sezionale 1759/2026Numero di raccolta generale 24176/2026Data pubblicazione 28/07/2026Deduce che questa Corte di legittimità, con l’ordinanza rescindente n.13988/2019, ha implicitamente affermato il principio per cui il versamentodell’indennizzo “all’espropriato condiziona sospensivamente lo stesso prodursidell’effetto ablativo” (cfr. ricorso, pag. 30).Deduce quindi che la Corte di Firenze, allorché ha individuato nel settembre2012 il termine finale per il computo dell’indennità di occupazione, non si èuniformata al principio di diritto implicitamente enunciato ovvero al principio percui, finché il pagamento/deposito non viene effettuato, l’effetto ablativo non siproduce e l’occupazione permane senza titolo (cfr. ricorso, pag. 31).30. Con l’ottavo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e/o lafalsa applicazione dell’art. 384, 2° co., cod. proc. civ. anche in combinatodisposto con l’art. 394 cod. proc. civ. “in relazione all’errato rigetto dellaliquidazione dell’indennità di occupazione ex art. 42 bis TUE per il periodo dal24.9.2012 sino all’effettivo deposito di tutte le somme dovute per indennità exart. 42 bis” (così ricorso, pag. 31).“error in iudicando”.31. Il settimo motivo e l’ottavo motivo di ricorso sono evidentementeconnessi; il che ne suggerisce l’esame simultaneo; in ogni caso, entrambi i mezzidi impugnazione sono destituiti di fondamento e da respingere.32. Analogamente a quanto si è puntualizzato in sede di vaglio del primo edel secondo motivo di ricorso la piana esegesi delle affermazioni di cui allapronuncia rescindente n. 13988/2018 induce ad escludere che con le medesimeaffermazioni si sia implicitamente opinato, così vincolando la Corte del rinvio,nel senso di ritenere che, finché non si è atteso al pagamento/deposito delleNumero registro generale 20081/2020Numero sezionale 1759/2026Numero di raccolta generale 24176/2026Data pubblicazione 28/07/2026somme liquidate, l’occupazione resta illecita, sì che il dies ad quem del computodi quanto spettante per l’occupazione sine titulo si proietta oltre la data deldecreto di acquisizione sanante.Si ribadisce che, con le affermazioni di cui all’ordinanza rescindente, questaCorte di legittimità ha inteso dar seguito alla censura della [OSCURATO:SOCIETA] secondocui erroneamente la Corte di Firenze – con l’ordinanza n. 3408/2016 – avevadisconosciuto il dovuto per l’occupazione sine titulo sul rilievo che essocostituisse oggetto del parallelo giudizio risarcitorio.33. Con il nono motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e/o lafalsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.Deduce che ha errato la Corte di Firenze a compensare parzialmente le spesedi tutte le fasi del giudizio (cfr. ricorso, pag. 31).Deduce invero che essa ricorrente sarebbe stata da reputar integralmentevittoriosa alla stregua del buon fondamento delle ragioni addotte con iprecedenti motivi di ricorso.34. Il nono motivo di ricorso resta assorbito nell’accoglimento del terzomotivo di ricorso.35. In accoglimento e nei limiti dell’accoglimento del terzo motivo di ricorsol’ordinanza n. 1684 - 21.1/15.4.2020 della Corte d’appello di Firenze va cassatacon rinvio alla stessa Corte d’appello in diversa composizione anche ai fini dellaregolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.All’enunciazione, in ossequio alla previsione dell’art. 384, 1° co., cod. proc.civ., del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio -può farsi luogo per relationem, negli stessi termini espressi, peraltro, dalleNumero registro generale 20081/2020Numero sezionale 1759/2026Numero di raccolta generale 24176/2026Sezioni Unite di questa Corte con il passaggio – dapprima testualmente citato –Data pubblicazione 28/07/2026estratto dalla motivazione dalla pronuncia n. 15283 del 25.7.2016.36. In dipendenza del (parziale) buon esito del ricorso non sussistono ipresupposti perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, laricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributounificato. P.Q.MLa Corte così provvede:accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa in relazione e nei limitidell’accoglimento del terzo motivo l’ordinanza n. 1684 - 21.1/15.4.2020 dellaCorte d’appello di Firenze e rinvia alla stessa Corte d’appello in diversacomposizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presentegiudizio di legittimità;dichiara assorbiti il quarto motivo ed il nono motivo di ricorso;rigetta il primo motivo, il secondo motivo, il quinto motivo, il sesto motivo, ilsettimo motivo e l’ottavo motivo di ricorso.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 21 aprile 2026.Il consigliere estensoreLuigi AbeteIl PresidenteGuido Mercolino
Decreto Cassazione n. 24176/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris