CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 07793/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'7,-,z-c( ORDINANZA sul ricorso 7989/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la SENTENZA N. 2M2/3017 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/1/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: - la [OSCURATO:SOCIETA]., con atto depositato in data 10/6/2019, ha espressamente dichiarato che, in forza dì transazione intercorsa tra le parti in data 2/10/2018, non vi è più materia del contendere ed ha, quindi, chiesto, come ribadito con atto del 10/1/2022, l'archiviazione del procedimento per cessata materia del contendere; - la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., invece, ha chiesto il rigetto del ricorso per non essere, in realtà, intervenuta alcuna transazione; ritenuto che: - la dichiarazione della società ricorrente dev'essere intesa come affermazione, in ragione della transazione asseritamente intercorsa tra le parti, della sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione invocata con il ricorso, che, per l'effetto, è inammissibile; - tale dichiarazione, tuttavia, non essendo stata accettata dalla controparte, comporta la condanna della ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione; - l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso esclude, infine, la sussistenza dei presupposti per condannare la ricorrente al pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. n. 14782 del 2018). P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in C. 4.200,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Così deciso a Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 25 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] Wrgilio , Paolo-T • . Lc n..2 2, t 410;t1, P. il O MAR. 202