CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27580/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CASSAZIONE di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata alla requisitoria depositata in atti e ha concluso perl'inammissibilità del ricorso.Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA],che si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento dellostesso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del 23 giugno 2025, questa Corte di Cassazione, SezionePrima penale, ha rigettato il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza del 26 febbraio 2025, emessa dal Giudice per le IndaginiPreliminari del Tribunale di Torino, quale giudice dell’esecuzione, che avevarigettato l’istanza, avanzata dalla predetta, di revoca della confisca di quattroimmobili siti in via [OSCURATO:PERSONA] da Pietrelcina a [OSCURATO:PERSONA], Milano, dispostanei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza n. 1698/18 pronunciata dalTribunale di Torino, Sezione Ufficio del Giudice per le [OSCURATO:PERSONA], il 13novembre 2018, irrevocabile l’1 agosto 2019, in relazione al reato di cui agli artt.640-bis e 61, n. 7, cod. pen.2. Questa Corte, nella sentenza, dà innanzitutto atto che in data 24 febbraio2018 il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] di Torino aveva disposto il sequestropreventivo per equivalente, eseguito il 9 marzo 2018, dei quattro immobili oggettodell’attuale istanza nell’ambito delle indagini relative al reato di cui all’art. 640-bise 61, n. 7, cod. pen. iscritto nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], altempo compagno di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo l’impostazione dell’accusa i beni,acquistati nel 2017 e intestati all’istante, erano stati pagati ed erano nelladisponibilità dell’indagato, che, nel corso delle indagini, aveva ammesso che “lacasa è stata acquistata con i soldi della ENERGY Costruzioni, l’ho intestata alla miaconvivente perché avevo paura. La mia convivente però non sa nulla ed è inperfetta buona fede”. Con la sentenza di applicazione di pena emessa ex art. 444cod. proc. pen. il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto la confisca diquanto in sequestro ai sensi degli artt. 240 e 640-quater cod. pen. In data 6febbraio 2024 ad [OSCURATO:PERSONA] era stata notificata l’ordinanza di sgombroemessa il 26 gennaio 2024, e la predetta aveva successivamente presentatol’istanza oggetto dell’attuale procedimento evidenziando di avere appresodell’esistenza del provvedimento ablativo solo a seguito della notifica. E, quanto almerito, aveva affermato di essere la reale proprietaria dei beni per esseresubentrata all’ex compagno che aveva stipulato il contratto preliminare in data 19aprile 2017 e che l’unica somma da questo corrisposta era solo quella di100.000,00 euro, versata a titolo di caparra confirmatoria, avendo poi,successivamente, provveduto lei stessa al saldo di quanto dovuto a titolo diprezzo, nonché al pagamento degli oneri tributari e di tutte le successive edulteriori spese relative agli immobili. Il giudice dell’esecuzione, rilevato che lesomme versate erano comunque riferibili al condannato e ritenuto che ledichiarazioni rese dallo stesso non lasciassero dubbi quanto alla reale proprietà deibeni, aveva respinto la richiesta di revoca.Avverso l’ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’interessatadeducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt.240, 640-quater e 322-ter cod. pen. e 111 Cost. e 234 cod. proc. pen. quanto allaritenuta riferibilità dei beni ad [OSCURATO:PERSONA] e alla mancata considerazionedella documentazione bancaria prodotta dalla difesa in merito alla provvistaeconomica utilizzata per acquistare gli immobili. La difesa, nello specifico, rilevavache il Tribunale avrebbe omesso di considerare che l’istante aveva corrisposto ilsaldo delle somme per l’acquisto degli immobili ed aveva poi pagato tutti gliimporti dovuti a titolo fiscale e per la gestione ordinaria e straordinaria degliimmobili stessi; così che risulterebbe evidente che la stessa, che non ha avutoalcun ruolo nell’attività illecita posta in essere dall’ex compagno e ha avuto notiziadella confisca solo allorché è stata eseguita, era la reale proprietaria dei beni percui deve essere considerata a tutti gli effetti terza estranea. Ciò anche al di làdelle dichiarazioni rese dal condannato che si è attribuito la proprietà degliimmobili.3.Fatta tale premessa la Prima Sezione di questa Corte, nel respingere ilricorso, ha osservato che il giudice dell’esecuzione, correttamente richiamati iprincipi in materia per cui la confisca disposta può essere revocata qualora il terzodimostri di essere il proprietario del bene ovvero vanti un autonomo diritto allarestituzione del bene devoluto allo Stato (tra le tante, da ultimo, Sez. 3, n. 50304del 10/11/2023, Rv. 285695 – 02), avesse fornito una risposta corretta edadeguata alle ragioni poste dalla difesa a fondamento dell’istanza proposta. «Ciòanche facendo riferimento alle allegazioni documentali prodotte che, seppuretributati, nulla consentono di inferire quanto alla capacità economica dellaricorrente e, quindi, in ordine alla provenienza della provvista necessariaall’acquisto del bene immobile e invero, anche quanto a quella utilizzata percorrispondere le stesse spese di gestione. Nello specifico, d’altro canto, nullarisulta essere stato indicato, neanche nel ricorso, in merito alle modalità utilizzateper la compravendita, conclusa dal condannato sottoscrivendo un contrattopreliminare per persona da nominare, e ai tempi e modi nei quali e con i qualisarebbe stata restituita la somma di 100.000,00 versata sempre dal condannato atitolo di caparra né, inoltre, si dà conto di quali sarebbero i redditi leciti che lastessa avrebbe poi utilizzato per corrispondere il saldo». Al riguardo questa Cortenon ha mancato di precisare che «l’onere del giudice di confrontarsi con gliargomenti della difesa risente della specificità del criterio decisorio e dellostandard probatorio cui deve attenersi il giudice (cfr. Sez. 2, n. 38834 del07/06/2019, Forzini, Rv. 277220) e che questo non è comunque tenuto aprendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti. Essendoinfatti sufficiente che nella motivazione lo stesso indichi le ragioni che sorreggonola decisione adottata, dimostrando così di aver tenuto presente ogni fatto decisivo,tanto che l’ipotizzabilità di una diversa valutazione delle medesime risultanzeprocessuali non costituisce vizio di motivazione valutabile in sede di legittimità(così Sez. 1, n. 6128 del 07/11/2013, dep. 2014, Mancuso, Rv. 259170)».E ha poi al riguardo anche evidenziato il provvedimento impugnato come ilricorrente avesse «omesso di confrontarsi in concreto con il contenuto delledichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’interrogatorio e che tale elemento èstato coerentemente valorizzato nel provvedimento impugnato nell’ambito di unavalutazione complessiva che, in assenza di vizi logici, non è sindacabile in questasede».4.Avverso il già menzionato provvedimento di legittimità, propone ricorsostraordinario per errore materiale o di fatto, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc.pen., [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, procuratore speciale,deducendo che questa Corte di Cassazione, nella disamina del ricorso, sarebbeincorsa in errore di fatto per avere omesso di percepire le specifiche allegazionicontenute nel ricorso per cassazione e i documenti richiamati. Costituirebbe inparticolare un evidente errore materiale percettivo l’avere affermato che «[n]ellospecifico, d’altro canto, nulla risulta essere stato indicato, neanche nel ricorso inmerito alle modalità utilizzate per la compravendita, conclusa dal condannatosottoscrivendo un contratto preliminare per persona da nominare, e ai tempi emodi nei quali e con i quali sarebbe stata restituita la somma di 100.000,00versata sempre dal condannato a titolo di caparra né, inoltre, si dà conto di qualisarebbero i redditi leciti che la stessa avrebbe poi utilizzato per corrispondere ilsaldo». Ed infatti, il ricorso originario per cassazione conteneva specifiche epuntuali allegazioni proprio sui punti che questa Corte aveva erroneamenteritenuto omessi.5. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., comemodificato dal d.lgs. del 10 ottobre 2022 n. 150 e successive integrazioni – surichiesta, con l'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicatein epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è pregiudizialmente inammissibile.Ed invero, come ha già avuto modo di affermare questa Corte, il ricorsostraordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., contenente richiesta di correzionedell'errore materiale o di fatto, può avere ad oggetto esclusivamente pronunce dicondanna, dovendosi intendere con tale termine l'applicazione di una sanzionepenale, mentre non è esperibile allorché la decisione della Corte di cassazioneriguardi – come nel caso di specie - i provvedimenti adottati dai giudici diesecuzione che non incidono sulla condanna e sull'accertamento del fatto.Il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. può essereproposto dal condannato anche per la correzione dell'errore di fatto contenutonella decisione della Corte di cassazione emessa su ricorso avverso l'ordinanza delgiudice dell'esecuzione, quando tale decisione, intervenendo a stabilizzare ilgiudicato, determina l'irrimediabilità del pregiudizio derivante dall'errore di fatto(Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269789 – 01; inmotivazione, le Sezioni Unite hanno fatto riferimento, a titolo esemplificativo, alleseguenti ipotesi: a) decisione che abbia ad oggetto le procedure di cui agli artt.671 e 673 cod. proc. pen.; b) decisione sul ricorso avverso l'ordinanza negativadel giudice dell'esecuzione chiamato a decidere, ex art. 670 cod. proc. pen, unaquestione riguardante la validità della notifica della sentenza di condanna dimerito; c) decisione sull'ordinanza che respinga una richiesta di restituzione neltermine per impugnare una sentenza di condanna).Deve trattarsi pur sempre del soggetto condannato ovvero di pronuncia dellaCassazione incidente su giudicato di condanna, laddove nel caso di specie il ricorsoè stato proposto dalla terza interessata avverso la sentenza di questa Corte che siera pronunciata in merito al provvedimento adottato dal giudice dell’esecuzione inordine alla richiesta di restituzione di un bene confiscato a seguito di sentenza diapplicazione della pena emessa nei confronti di altro soggetto.Ha, in particolare, da ultimo, affermato Sez. 6, Sentenza n. 27807 del30/04/2025, Rv. 288313 – 01 che in tema di impugnazioni, il terzo interessato alprovvedimento di confisca che intenda dedurre l'errore di fatto in cui sia incorsa laCorte di cassazione non è legittimato a presentare ricorso straordinario ex art625-bis cod. proc. pen., in quanto mezzo di impugnazione esperibile solo dalsoggetto condannato, né può chiedere la correzione dell'errore materiale, postoche l'emenda del vizio dedotto comporterebbe una modificazione essenzialedell'atto, ma può attivare l'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 676 cod. proc.pen., trattandosi del rimedio operante, in generale, nelle ipotesi in cui la posizionedel terzo sia stata di fatto pretermessa (in senso analogo, Sez. 5, n. 4611 del13/12/2023, dep. 2024, Linardi, Rv. 285940 - 01; e, quanto alla inapplicabilità delrimedio della correzione di errore materiale, Sez. 6, n. 8337 del 27/01/2021,Solfaroli, Rv. 280971 - 01).2.Deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge,ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spesedi procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata daprofili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, infavore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruodeterminare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 07/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]