CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 41118/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Chieti, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 28 dicembre 2021 il Tribunale del riesame di Chieti ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza in data 3 dicembre 2021 del GIP del Tribunale di Vasto che aveva rigettato l'istanza di dissequestro e restituzione di un'area di 1.000 metri quadri sita alla contrada Crivella del Comune di Pollutri, sussistendo a carico di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., il fumus del reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a) e comma 5 d.lgs. n. /152 del 2006. 2. Con il primo motivo di ricorso per cassazione l'indagata deduce la violazione di norme processuali perché le era richiesta la dimostrazione dell'inesistenza del fumus commissi delicti, laddove all'Accusa bastavano gli indizio gli elementi di prova per ottenere il sequestro. Aggiunge che il materiale sequestrato non possedeva alcuna carica lesiva dell'ambiente ed era da considerarsi materia prima secondaria da destinare alla cessione a terzi. Con il secondo eccepisce il vizio di motivazione in merito all'apprezzamento della consulenza di parte da cui era emerso che il materiale rinvenuto era inerte da demolizione, mentre l'altro materiale non autorizzato era in quantità trascurabile tale da non arrecare danno all'ambiente. Con il terzo lamenta la violazione di legge perché la presenza di minime quantità di miscele bituminose, di plastica e legno, quali residui del materiale oggetto di smaltimento e destinato alla realizzazione di sottofondi stradali era irrilevante per l'ambiente e non giustificava il fumus del reato contestato. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato perché consiste in generiche eccezioni relative alla motivazione dell'ordinanza impugnata, in spregio ai limiti cognitivi del giudice di legittimità ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., che, 404s pa4,44.01-Aui9mmette la censura delle misure cautelari reali solo per violazione di legge. Il Tribunale dl riesame, dopo aver valutato il fatto che gli inerti della i 1.4.gura.Z4, demolizione si trovav noon materiali eterogenei (miscele bituminose, plastica elegno), ha dato conto della tesi difensiva supportata dalla consulenza di parte secondo cui il materiale sequestrato non era rifiuto bensì materia prima destinata al processo produttivo aziendale, cioè destinato alla realizzazione di sottofondi stradali, confutandola con la semplice osservazione che l'acquirente non l'aveva mai ritirato e l'aveva lasciato in giacenza presso la [OSCURATO:PERSONA] per vari mesi. La deduzione è ineccepibile. Non ricorre la paventata violazione di norme processuali per presunta disparità tra l'accusa e la difesa, perché il meccanismo della cautela reale prevede, ai fini della concessione del sequestro preventivo, la dimostrazione del fumus commissi delicti (cioè l'astratta possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato), mentre richiede, ai fini dell'esclusione già in fase cautelare, la piena evidenza della impossibilità di qualificare il fatto come reato (Sez. 1, n. 18491 del 20/01/2018, Armeli, Rv. 273069-01 e Sez. 6, n. 20839 del 07/02/2018, Bagalà, Rv. 272954-01). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di 2inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA] GentiliCORTE DI CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE GkeYik Ccrk.kre clk, C.‘"),3.4//-4•Dt.k Ne_tkQ. G-udko ok9 e` 9L- eNt—r)v¦u.,Q-kreck;\dp ws A 5 i 24,6 E 12 9 9s,L.cie-x\ek.-0(1,Q cluR \-ùuu,k 0- 0L.¦ .4,A.0 042. CLe1,-\- ; v, cA4.1,1,_( Qt'ee cete \M PAA,") il- 1,2,D,Z Q.LQ_ uart.thA,A o v e. IL\\NA0 f a ( 9 g k 5±Y) co\k, o (C •9 -y-)t-o- .)-769 " 02-0;-6 [OSCURATO:PERSONA] Alessa