CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2024
Cassazione n. 20095/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna in parziale riforma della sentenza di pronunciata dal Tribunale di Bologna del 7 ottobre 2021 ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di cui all'art. 73 d.p.r. 309 del 1990 e, per quanto rileva per l'attuale ricorso, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna dello stesso in relazione al reato di cui all'art. 4 I. 110 del 1997; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 161 cod. pen. in quanto la Corte territoriale, preso atto che il reato era stato commesso il 3 maggio 2019 e che era stata disposta una sospensione del decorso della prescrizione per soli 64 giorni, aveva omesso di dichiarare che il reato era estinto per decoro della prescrizione; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata il quanto i termini di prescrizione del reato, commesso in data successiva al 3 agosto 2017 e antecedente il 31 dicembre 2019 erano sospesi e che pertanto il reato non era estinto allorché la sentenza è stata pronunciata (in questo senso da ultimo Sez. U. 12/12/2024, r.g. 22932/2024, Polichetti, info provvisoria 19/2024); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte sono manifestamente infondate; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e rilevato che nel caso di specie il fatto che la questione sia stata oggetto di decisione da parte delle Sezioni Unite di questa Corte consente di escludere profili di colpa e che pertanto non va disposta la condanna al versamento della somma in favore della cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così