CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 novembre 2025
Cassazione n. 11787/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul conflitto di competenza sollevato da:[OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI CATANIAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del TRIBUNALE di Catanianei confronti di:[OSCURATO:PERSONA] (DIBATTIMENTO)nel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] FabioUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] TOCCI che ha concluso per lacompetenza del TRIBUNALE dibattimentale di CATANIAdato avviso alle parti;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in data 14 novembre 2025, il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari delTribunale di Catania, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ha sollevatoconflitto negativo di competenza con il [OSCURATO:PERSONA] del dibattimento del Tribunale di Catania,sostenendo l’abnormità dell'ordinanza pronunciata il 10 novembre 2025 con la quale, rilevatala violazione del termine a comparire, è stata ordinata la rinnovazione della notificazione deldecreto di giudizio immediato a cura dell'ufficio del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari,anziché da parte dello stesso giudice dibattimentale, così determinandosi una indebitaregressione del procedimento.2. Il Tribunale di Catania, altra autorità in conflitto, non ha fatto pervenire osservazioni.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La competenza spetta al Tribunale di Catania, attesa l’abnormità dell’ordinanzapronunciata in data 11 novembre 2025 dal detto ufficio.2. La giurisprudenza di legittimità è stabilmente orientata ad affermare che: «è abnormeil provvedimento con il quale il giudice del dibattimento, rilevata la inosservanza dei termini dicomparizione per la tardiva notificazione all'imputato del decreto di giudizio immediato,rimetta gli atti al giudice per le indagini preliminari per la rinnovazione della notifica» (Sez. 1,n. 6124 del 13/01/2009, Confl. comp. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243226 – 01, in applicazione ditale principio, la Corte ha risolto il conflitto insorto fra Tribunale e [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari, dichiarando la competenza del primo a provvedere alla rinnovazione dellanotificazione e al susseguente giudizio immediato).2.1. Il richiamato principio di diritto, del resto, si poggia sulla consolidata affermazionesecondo la quale: «È abnorme il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento,rilevata la mancata notificazione dell'avviso di udienza ad uno dei difensori dell'imputato,dichiari la nullità del decreto con il quale era stato disposto il giudizio (nella specie, giudizioimmediato), e disponga la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari perchéprovveda alla sua rinnovazione. Ciò essenzialmente in quanto la nullità derivante dallasuddetta mancata notificazione non incide in alcun modo sulla validità del decreto, quale attopropulsivo della progressione del procedimento da una fase all'altra» (Sez. 1, n. 7408 del22/12/1997 - dep. 1998, Confl. comp. in proc. Boselli, Rv. 209470 - 01, in applicazione di taleprincipio, la Suprema Corte, ritenuta l'ammissibilità del conflitto insorto fra Tribunale eGiudice per le indagini preliminari, lo ha risolto dichiarando la competenza del primo aprovvedere alla rinnovazione della citazione a giudizio dell'imputato).2.2. Il principio vale, ovviamente, in presenza della stessa ratio, anche per il difetto dellanotificazione (per insufficiente termine di comparizione) relativa all'imputato.Detto principio, che scinde per la peculiarità del giudizio immediato la validità deldecreto, quale atto propulsivo, dall'eventuale irregolarità della sua notificazione, impone diconcludere per la consumazione ab origine del termine di proporre richiesta di giudizioabbreviato ex art. 458 cod. proc. pen., posto che risulta in atti quale fatto processuale che ilCollegio deve verificare che a fronte della prima notifica del decreto di giudizio immediato(22 ottobre 2025) l’imputato [OSCURATO:PERSONA] non ebbe a richiedere nei termini (15 gg.) il giudizioabbreviato.Egli non poteva quindi fruire successivamente, e non può ora, di un diritto processualeche si è estinto per inattività.3. Gli atti vanno quindi trasmessi al Tribunale di Catania, dichiarato competente,perché, individuata una data di udienza e rinnovate le notificazioni dei dovuti avvisi, procedaal giudizio immediato.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11787/2026Roma, lì, 27/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daVINCENZO [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1134/2026STEFANO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 40486/2025RAFFAELLO MAGIGIOVANNI GALLOha pronunciato la seguenteSENTENZAsul conflitto di competenza sollevato da:[OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI CATANIAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del TRIBUNALE di Catanianei confronti di:[OSCURATO:PERSONA] (DIBATTIMENTO)nel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] FabioUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] TOCCI che ha concluso per lacompetenza del TRIBUNALE dibattimentale di CATANIAdato avviso alle parti;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in data 14 novembre 2025, il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari delTribunale di Catania, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ha sollevatoconflitto negativo di competenza con il [OSCURATO:PERSONA] del dibattimento del Tribunale di Catania,sostenendo l’abnormità dell'ordinanza pronunciata il 10 novembre 2025 con la quale, rilevatala violazione del termine a comparire, è stata ordinata la rinnovazione della notificazione deldecreto di giudizio immediato a cura dell'ufficio del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari,anziché da parte dello stesso giudice dibattimentale, così determinandosi una indebitaregressione del procedimento.2. Il Tribunale di Catania, altra autorità in conflitto, non ha fatto pervenire osservazioni.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La competenza spetta al Tribunale di Catania, attesa l’abnormità dell’ordinanzapronunciata in data 11 novembre 2025 dal detto ufficio.2. La giurisprudenza di legittimità è stabilmente orientata ad affermare che: «è abnormeil provvedimento con il quale il giudice del dibattimento, rilevata la inosservanza dei termini dicomparizione per la tardiva notificazione all'imputato del decreto di giudizio immediato,rimetta gli atti al giudice per le indagini preliminari per la rinnovazione della notifica» (Sez. 1,n. 6124 del 13/01/2009, Confl. comp. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243226 – 01, in applicazione ditale principio, la Corte ha risolto il conflitto insorto fra Tribunale e [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari, dichiarando la competenza del primo a provvedere alla rinnovazione dellanotificazione e al susseguente giudizio immediato).2.1. Il richiamato principio di diritto, del resto, si poggia sulla consolidata affermazionesecondo la quale: «È abnorme il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento,rilevata la mancata notificazione dell'avviso di udienza ad uno dei difensori dell'imputato,dichiari la nullità del decreto con il quale era stato disposto il giudizio (nella specie, giudizioimmediato), e disponga la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari perchéprovveda alla sua rinnovazione. Ciò essenzialmente in quanto la nullità derivante dallasuddetta mancata notificazione non incide in alcun modo sulla validità del decreto, quale attopropulsivo della progressione del procedimento da una fase all'altra» (Sez. 1, n. 7408 del22/12/1997 - dep. 1998, Confl. comp. in proc. Boselli, Rv. 209470 - 01, in applicazione di taleprincipio, la Suprema Corte, ritenuta l'ammissibilità del conflitto insorto fra Tribunale eGiudice per le indagini preliminari, lo ha risolto dichiarando la competenza del primo aprovvedere alla rinnovazione della citazione a giudizio dell'imputato).2.2. Il principio vale, ovviamente, in presenza della stessa ratio, anche per il difetto dellanotificazione (per insufficiente termine di comparizione) relativa all'imputato.Detto principio, che scinde per la peculiarità del giudizio immediato la validità deldecreto, quale atto propulsivo, dall'eventuale irregolarità della sua notificazione, impone diconcludere per la consumazione ab origine del termine di proporre richiesta di giudizioabbreviato ex art. 458 cod. proc. pen., posto che risulta in atti quale fatto processuale che ilCollegio deve verificare che a fronte della prima notifica del decreto di giudizio immediato(22 ottobre 2025) l’imputato [OSCURATO:PERSONA] non ebbe a richiedere nei termini (15 gg.) il giudizioabbreviato.Egli non poteva quindi fruire successivamente, e non può ora, di un diritto processualeche si è estinto per inattività.3. Gli atti vanno quindi trasmessi al Tribunale di Catania, dichiarato competente,perché, individuata una data di udienza e rinnovate le notificazioni dei dovuti avvisi, procedaal giudizio immediato. P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale dibattimentale di Cataniacui dispone trasmettersi gli atti.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA].Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale dibattimentale di Cataniacui dispone trasmettersi gli atti.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA]