CassazionedecretoSezione 4Decisione del 19 gennaio 2022
Cassazione n. 16106/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento/ [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la quale, il 18/12/2014, il Tribunale di Cremona, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624 bis e 625 n.2 cod. pen. commesso in Crema il 15 gennaio 2013. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza, con unico motivo, per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per essere stato omesso l'invio al difensore del decreto di citazione per il giudizio di appello per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il difensore allega, in particolare, che il decreto di citazione a giudizio in appello è stato comunicato all'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Ancona anziché all'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano, difensore dell'imputato in base a nomina depositata nella cancelleria della Corte di appello di Brescia il 7/05/2018. Dal verbale di udienza in camera di consiglio si evince che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano non fosse presente. Mancando la prova della regolare notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore, la celebrazione dell'udienza in assenza del difensore dell'imputato integra un'ipotesi di nullità ex art. 178, comma 1 lett.c), cod. proc. pen. insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Dall'esame degli atti, consentito dalla natura del motivo di ricorso, emerge che il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato comunicato per via telematica il 10/12/2021 all'indirizzo pec francesco.nucera@pec- ordineavvocatiancona.it, ossia a un indirizzo che corrisponde a un professionista diverso da quello nominato di fiducia dall'imputato con atto depositato in cancelleria il 7/05/2018, identificabile nell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano con indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] .3. L'omessa notifica al difensore, che dal verbale di udienza del 19/01/2022 risulta «non presente», del decreto di citazione per il giudizio di appello determina la nullità del medesimo atto, assoluta e insanabile ai sensi dell'art.179, comma 1, in relazione all'art.178, comma 1, lett.c), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01), imponendo l'annullamento senza rinvio della sentenza e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia per l'ulteriore corso. Co