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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 20658/2023

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18837/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AREZZO , rappresentat e e difes e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BARI n. 936/2019 depositata il08/04/2019, R.G. n. 1974/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che Con sentenza n. 936 del 2019, la Corte d’Appello di Bari ha respinto gli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], volti ad ottenere la riforma della decisione di primo grado, che aveva respinto la domanda avanzata, inerente alla corresponsione, da parte dell’ [OSCURATO:PERSONA] della Sofferenza, degli emolumenti previsti in favore dei medici anche ai laureati non medici, per effetto dell’attività professionale espletata presso le c.c.d.d.

“camere a pagamento” - già riconosciuta per il periodo antecedente al 1995 - anche per il periodo successivo, decorrente dall’1 gennaio 1996 e sino al 31 agosto 2009.

In particolare, la Corte, nel condividere l’iter motivazionale del primo giudice, ha escluso che il giudicato formatosi fra le parti potesse estendere i propri effetti al periodo successivo al 29 dicembre 1995, atteso che, all’esito della prova testimoniale, era emerso che nel nuovo assetto dell’[OSCURATO:PERSONA] le “camere a pagamento” non erano più previste.

Per la cassazione della sentenza propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi.

Resiste, con controricorso, l’[OSCURATO:PERSONA] della Sofferenza, I.R.C.C.S.

Opera di [OSCURATO:PERSONA] da Pietrelcina di [OSCURATO:PERSONA], che deposita memoria.

CONSIDERATO che Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. atteso che, con riguardo ai rapporti di durata, fra i quali andrebbe compreso quello di specie, sussisterebbe l’effetto preclusivo del giudicato.

Con il secondo motivo si allega la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per effetto del contrasto fra quanto ritenuto in sentenza e quanto eccepito dall’[OSCURATO:PERSONA] in considerazione delle buste paga prodotte dalle quali emergeva l’applicazione dell’accordo dell’88 alle “camere a pagamento” anche per il periodo oggetto di giudizio.

Il primo motivo non può trovare accoglimento.

Correttamente il giudice di merito ha ricostruito la vicenda in esame muovendo dall’approdo di questa Corte che, nel rigettare l’impugnazione avverso la decisione n. 1905 del 2004 della Corte d’appello – la quale aveva ritenuto che il diritto d ei ricorrenti al compenso per “accordo aziendale 20/10/88 (camere singole) del personale medico” trovava fondamento nella documentazione prodotta, che comprovava l’espletamento dell’attività in favore dei degenti in camere riservate in [OSCURATO:PERSONA] – avesse ef fettuato un accertamento di fatto, su base documentale, dell’esistenza nell’[OSCURATO:PERSONA] di camere singole nelle quali i medici potevano prestare attività libero professionale e che le somme corrisposte in busta paga fossero per tale titolo, rigettando, quindi, il ricorso dell’Azienda.

Nondimeno, altresì correttamente, la Corte territoriale ha ritenuto che se con riferimento al precedente giudizio era stato definitivamente accertato che fino al dicembre 1995 vi fossero camere singole ad hoc, tale accertamento non risultava del pari comprovato per il periodo successivo.

Proprio per dirimere la questione, invero, già il Tribunale aveva dato ingresso alla prova per testi richiesta dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], dalla quale era emersa univocamente l’inesistenza, nel periodo in causa, appunto successivo al 1995 di camere a pagamento ed il conseguente svolgimento, da parte dei dirigenti medici, di prestazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle svolte in ambito ambulatoriale, escludendo che gli appellanti avessero contrapposto qualsivoglia elemento di segno contrario.

Come è evidente, non rileva, nella specie, la peculiare modalità operativa del giudicato nei rapporti di durata, versandosi, piuttosto, in un accertamento di fatto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità.

Anche il secondo motivo non può essere accolto.

Giova rilevare, al riguardo, che parte ricorrente deduce esser viziata la decisione da error in procedendo per aver la Corte deciso in contrasto con quanto affermato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale non avrebbe negato che il riferimento in busta paga all’accordo del 1988 si riferisse anche alle prestazioni rese nelle camere a pagamento.

Premesso che parte ricorrente omette di riprodurre gli scritti difensivi in violazione del disposto di cui all’art. 366 cod. proc. civ., va rilevato che, in realtà, la Corte, con un accertamento di fatto, fondato sulle risultanze testimoniali, ha escluso che, proprio a fronte di queste, dalle quali doveva evincersi che non vi fossero nel periodo considerato camere a pagamento dove venissero rese prestazioni professionali, la voce indicata in busta paga come “accordo aziendale 29/10/88”, fosse in realtà da riferirsi alle prestazioni originariamente considerate, trattandosi, esclusivamente, di prestazioni libero professionali rese in regime ambulatoriale a cui non partecipava il personale operante nei laboratori.

Nel caso di specie, deve, quindi concludersi che, propugnando una diversa interpretazione delle risultanze probatorie, parte ricorrente oblitera quanto statuito dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla apparente deduzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn. 3 e 5 e cioè che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 34776 del 2019).

Il ricorso deve, quindi, essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, dalla parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 –bis dell’ articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

PQM La Corte respinge il ricorso.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.500,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18837/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AREZZO , rappresentat e e difes e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BARI n. 936/2019 depositata il08/04/2019, R.G. n. 1974/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che Con sentenza n. 936 del 2019, la Corte d’Appello di Bari ha respinto gli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], volti ad ottenere la riforma della decisione di primo grado, che aveva respinto la domanda avanzata, inerente alla corresponsione, da parte dell’ [OSCURATO:PERSONA] della Sofferenza, degli emolumenti previsti in favore dei medici anche ai laureati non medici, per effetto dell’attività professionale espletata presso le c.c.d.d. “camere a pagamento” - già riconosciuta per il periodo antecedente al 1995 - anche per il periodo successivo, decorrente dall’1 gennaio 1996 e sino al 31 agosto 2009. In particolare, la Corte, nel condividere l’iter motivazionale del primo giudice, ha escluso che il giudicato formatosi fra le parti potesse estendere i propri effetti al periodo successivo al 29 dicembre 1995, atteso che, all’esito della prova testimoniale, era emerso che nel nuovo assetto dell’[OSCURATO:PERSONA] le “camere a pagamento” non erano più previste. Per la cassazione della sentenza propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi. Resiste, con controricorso, l’[OSCURATO:PERSONA] della Sofferenza, I.R.C.C.S. Opera di [OSCURATO:PERSONA] da Pietrelcina di [OSCURATO:PERSONA], che deposita memoria. CONSIDERATO che Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. atteso che, con riguardo ai rapporti di durata, fra i quali andrebbe compreso quello di specie, sussisterebbe l’effetto preclusivo del giudicato. Con il secondo motivo si allega la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per effetto del contrasto fra quanto ritenuto in sentenza e quanto eccepito dall’[OSCURATO:PERSONA] in considerazione delle buste paga prodotte dalle quali emergeva l’applicazione dell’accordo dell’88 alle “camere a pagamento” anche per il periodo oggetto di giudizio. Il primo motivo non può trovare accoglimento. Correttamente il giudice di merito ha ricostruito la vicenda in esame muovendo dall’approdo di questa Corte che, nel rigettare l’impugnazione avverso la decisione n. 1905 del 2004 della Corte d’appello – la quale aveva ritenuto che il diritto d ei ricorrenti al compenso per “accordo aziendale 20/10/88 (camere singole) del personale medico” trovava fondamento nella documentazione prodotta, che comprovava l’espletamento dell’attività in favore dei degenti in camere riservate in [OSCURATO:PERSONA] – avesse ef fettuato un accertamento di fatto, su base documentale, dell’esistenza nell’[OSCURATO:PERSONA] di camere singole nelle quali i medici potevano prestare attività libero professionale e che le somme corrisposte in busta paga fossero per tale titolo, rigettando, quindi, il ricorso dell’Azienda. Nondimeno, altresì correttamente, la Corte territoriale ha ritenuto che se con riferimento al precedente giudizio era stato definitivamente accertato che fino al dicembre 1995 vi fossero camere singole ad hoc, tale accertamento non risultava del pari comprovato per il periodo successivo. Proprio per dirimere la questione, invero, già il Tribunale aveva dato ingresso alla prova per testi richiesta dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], dalla quale era emersa univocamente l’inesistenza, nel periodo in causa, appunto successivo al 1995 di camere a pagamento ed il conseguente svolgimento, da parte dei dirigenti medici, di prestazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle svolte in ambito ambulatoriale, escludendo che gli appellanti avessero contrapposto qualsivoglia elemento di segno contrario. Come è evidente, non rileva, nella specie, la peculiare modalità operativa del giudicato nei rapporti di durata, versandosi, piuttosto, in un accertamento di fatto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità. Anche il secondo motivo non può essere accolto. Giova rilevare, al riguardo, che parte ricorrente deduce esser viziata la decisione da error in procedendo per aver la Corte deciso in contrasto con quanto affermato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale non avrebbe negato che il riferimento in busta paga all’accordo del 1988 si riferisse anche alle prestazioni rese nelle camere a pagamento. Premesso che parte ricorrente omette di riprodurre gli scritti difensivi in violazione del disposto di cui all’art. 366 cod. proc. civ., va rilevato che, in realtà, la Corte, con un accertamento di fatto, fondato sulle risultanze testimoniali, ha escluso che, proprio a fronte di queste, dalle quali doveva evincersi che non vi fossero nel periodo considerato camere a pagamento dove venissero rese prestazioni professionali, la voce indicata in busta paga come “accordo aziendale 29/10/88”, fosse in realtà da riferirsi alle prestazioni originariamente considerate, trattandosi, esclusivamente, di prestazioni libero professionali rese in regime ambulatoriale a cui non partecipava il personale operante nei laboratori. Nel caso di specie, deve, quindi concludersi che, propugnando una diversa interpretazione delle risultanze probatorie, parte ricorrente oblitera quanto statuito dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla apparente deduzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn. 3 e 5 e cioè che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 34776 del 2019). Il ricorso deve, quindi, essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, dalla parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 –bis dell’ articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. PQM La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.500,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
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