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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 aprile 2023

Cassazione n. 12219/2023

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7577/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma , Via F. [OSCURATO:PERSONA],n. 4, presso lo studio degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta no e dife ndono unitamente a ll’[OSCURATO:PERSONA], –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

TOSCANA n. 1 4 88 / 1 5 , depositata il 15/09/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, nei confronti d i [OSCURATO:PERSONA] , che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r.ha accolto l’appello d e l contribuente avverso la sentenza con la quale la C.t.p. di Firenze avevaaccolto il ricorso del contribuente avverso gli avvisidi accertamento (nn.

T8B010801762 - 63) con i quali, per gli anni di imposta2008 e 2009, era stato recuperato a tassazione unmaggior reddito ai fini Irpef ed accertato una maggior valore della produzione ai fini Irap.

2. Con memoria depositata il 06 aprile 2023 il contribuente ha allegato e documentato di aver presentato domanda per la definizione agevolata della controversia tributaria pendente ai sensi degli artt. 6 e 7, comma 2, lett. b), d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 relativamente ad entrambi gli avvisi di accertamento impugnati e di aver provveduto al versamento della prima rata.

Per l’effetto, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] ha, altresì, documentato di aver provveduto a notificare all’Avvocatura dello Stato i documenti allegati.

Considerato che:

1. Il contribuente ha documentato, con riferimento ad entrambigli atti impositivi oggetto del ricorso per cassazione, di aver presentato domanda di definizione agevolata ed ha versato le quietanze attestanti il pagamento della prima rata.

2. Entro il termine fissato dalla legge, 31 luglio 2020 (art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018), l’Agenzia delle Entrate non ha notificato il Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 diniego della definizione, ed entro il termine del 31 dicembre 2020 (art. 6, comma 13, prima parte, d.l. n. 119 del 2018) non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del giudizio.

3. Secondo l’art. 6, comma 6, d.l. 119 del 2018, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del detto articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019.

Invece, deve essere dichiarata la cessazione dellamateria del contendere solo qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato(cfr. Cass. 03/10/2018, n. 24083).

4. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 6, comma 13,d.l. cit.

5. Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd.

«doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732).

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7577/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma , Via F. [OSCURATO:PERSONA],n. 4, presso lo studio degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta no e dife ndono unitamente a ll’[OSCURATO:PERSONA], –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. TOSCANA n. 1 4 88 / 1 5 , depositata il 15/09/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, nei confronti d i [OSCURATO:PERSONA] , che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r.ha accolto l’appello d e l contribuente avverso la sentenza con la quale la C.t.p. di Firenze avevaaccolto il ricorso del contribuente avverso gli avvisidi accertamento (nn. T8B010801762 - 63) con i quali, per gli anni di imposta2008 e 2009, era stato recuperato a tassazione unmaggior reddito ai fini Irpef ed accertato una maggior valore della produzione ai fini Irap. 2. Con memoria depositata il 06 aprile 2023 il contribuente ha allegato e documentato di aver presentato domanda per la definizione agevolata della controversia tributaria pendente ai sensi degli artt. 6 e 7, comma 2, lett. b), d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 relativamente ad entrambi gli avvisi di accertamento impugnati e di aver provveduto al versamento della prima rata. Per l’effetto, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] ha, altresì, documentato di aver provveduto a notificare all’Avvocatura dello Stato i documenti allegati. Considerato che: 1. Il contribuente ha documentato, con riferimento ad entrambigli atti impositivi oggetto del ricorso per cassazione, di aver presentato domanda di definizione agevolata ed ha versato le quietanze attestanti il pagamento della prima rata. 2. Entro il termine fissato dalla legge, 31 luglio 2020 (art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018), l’Agenzia delle Entrate non ha notificato il Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 diniego della definizione, ed entro il termine del 31 dicembre 2020 (art. 6, comma 13, prima parte, d.l. n. 119 del 2018) non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del giudizio. 3. Secondo l’art. 6, comma 6, d.l. 119 del 2018, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del detto articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019. Invece, deve essere dichiarata la cessazione dellamateria del contendere solo qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato(cfr. Cass. 03/10/2018, n. 24083). 4. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 6, comma 13,d.l. cit. 5. Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732). P.Q.M.
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