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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04042/2025

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CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n. 21198/2024R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],difeso come in atti ; contro [OSCURATO:PERSONA],difesa come in atti ( controricorrent e ) ; [OSCURATO:PERSONA], inpersona dell’amministratore di sostegno, Avv. [OSCURATO:PERSONA], difesa come in atti (controricorrente); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore d i ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, disponendo, quanto alla parte [OSCURATO:PERSONA], che il pagamento sia eseguito in favore dell’Erario, essendo stata la suddetta controricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

In ordine all’istanza di liquidazione del compenso richiesta dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, si dispone non luogo a provvedere, trattandosi di provvedimento di competenza del giudice di merito.

Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n. 21198/2024R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],difeso come in atti ; contro [OSCURATO:PERSONA],difesa come in atti ( controricorrent e ) ; [OSCURATO:PERSONA], inpersona dell’amministratore di sostegno, Avv. [OSCURATO:PERSONA], difesa come in atti (controricorrente); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore d i ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, disponendo, quanto alla parte [OSCURATO:PERSONA], che il pagamento sia eseguito in favore dell’Erario, essendo stata la suddetta controricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato. In ordine all’istanza di liquidazione del compenso richiesta dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, si dispone non luogo a provvedere, trattandosi di provvedimento di competenza del giudice di merito. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituit
Sentenza Cassazione n. 04042/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris