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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 maggio 2024

Cassazione n. 16914/2025

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uente ORDINANZA sul ricorso 18752-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso l'ordinanza n. 19087/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 05/07/2023 R.G.N. 20733/2021; [OSCURATO:PERSONA] ex art. 391 bis c.p.c.

R.G.N.18752/2023 Cron.

Rep.

Ud.25/02/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 55/2021 la Corte di appello di Messina aveva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro la sentenza di primo grado, che aveva accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato part timetra detta società e [OSCURATO:PERSONA] decorrente dal maggio 2003, con mansioni di operatore di esercizio (par. 140 CCNL Autoferrotranvieri) e condannato la società medesima al pagamento, in favore del lavoratore,, a titolo risarcitorio, di un’indennità in misura di dodici mensilità, pari all’ultima retribuzione globale di fatto.

2. Con l’ordinanza in epigrafe indicata questa Corte Suprema accoglieva il ricorso per cassazione proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso tale sentenza, cassava quest’ultima e, decidendo nel merito, rigettava la domanda del lavoratore dichiarando compensate tra le parti le spese dell’intero ,processo.

2.1. Per quanto qui interessa, questa Corte, nell’esaminare congiuntamente i primi due motivi di quel ricorso, li giudicava fondati (con assorbimento del terzo motivo).

2.2. In particolare, in base alle considerazioni giuridiche svolte (espresse anche in apposito principio di diritto), e affermata l’applicabilità, nel caso di specie, del termine di decadenza (non già di centottanta, per l’anteriorità al 18 luglio 2012 dei contratti di somministrazione e lavoro temporanei, relativi al periodo 2006-2009, ma) di duecentosettanta giorni, decorrenti dal 24 febbraio 2012 (di impugnativa stragiudiziale del lavoratore, entro il termine di sessanta giorni dal 31 dicembre 2011, di differimento “in sede di prima applicazione” dell’entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, ai sensi dell’art. 32, comma 1bis legge n. 183/2010, introdotto dal d.l. 225/2010, convertito dalla legge n. 10/2011: cosiddetto “decreto mille proroghe”) , si riteneva pure la decisività del “fatto storico” omesso nell’esame (scadenza del duecentosettantesimo giorno successivo al 24 febbraio 2012 il 20 novembre 2012, giorno precedente quello di impugnazione giudiziale da parte del lavoratore, avvenuta con il deposito del ricorso introduttivo in data 21 novembre 2012; avendo avuto il mese di febbraio 2012 ventinove giorni), correttamente dedotto .

2.3. Questa Corte, quindi, stante l’accoglimento del ricorso in punto di decadenza, riteneva, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito nel senso del rigetto della domanda del lavoratore, appunto per intervenuta decadenza.

3. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha avanzato istanza di revocazione ex art. 391-bis c.p.c. a mezzo di unico motivo.

4. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con controricorso.

5. Entrambe le parti avevano depositato memoria in vista dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], poi non tenutasi per questo procedimento.

6. Il ricorrente per revocazione ha depositato ulteriore memoria in relazione alla rifissata adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo del ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4) c.p.c., il ricorrente assume che la suddetta pronuncia resa da questa Corte dichiarava la decadenza dalla impugnativa ex art. 32 l. 183/2010 in combinato disposto con l’art. 6 l. 604/1966 sul presupposto errato che l’impugnativa stragiudiziale era avvenuta il 24.02.2012 e che, pertanto, il deposito del ricorso giudiziario (avvenuto il 21.11.2012) era da considerarsi tardivo essendo il termine spirato il 20.11.2012; l’impugnativa stragiudiziale viceversa era avvenuta il 27.02.2012 (data di recapito della missiva via fax alla [OSCURATO:SOCIETA].); circostanza che era stata dedotta nel controricorso presentato e risultava altresì provata dall’allegato 5 del fascicolo di parte del primo grado.

2. Il ricorso per revocazione è inammissibile.

3. Con specifico riferimento alle sentenze (o ordinanze) della Suprema Corte, di cui si chiede la revocazione ex art. 391- bis c.p.c., sono ampiamente acquisite nella giurisprudenza di questa Corte le affermazioni secondo cui l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395 c.p.c. n. 4: a) consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussione tra le parti; b) deve possedere i caratteri della evidenza assoluta e della immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni o di particolari indagini ermeneutiche; c) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea e la decisione revocanda deve esistere un nesso causale tale da affermare con certezza che, ove l’errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso (v.

Cass. n. 4678 del 14/02/2022; n. 24334 del 14/11/2014); d) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poiché l’errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili contro la decisione stessa (v., tra le altre, Cass. n. 35879 del 2022).

3.1. Circa l’errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4) c.p.c., di recente, le Sezioni unite di questa Corte hanno ribadito che esso “deve sostanziarsi in un’oggettiva svista di percezione da parte del giudice di legittimità della ricostruzione fattuale siccome operata dalla pronuncia impugnata o rappresentata dai documenti esaminabili (allorquando la Corte di cassazione è eccezionalmente giudice del fatto)” (Cass., sez. un., ord.18.11.2024, n. 29571).

3.2. Inoltre, l’errore in questione presuppone il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione (cfr., ex multis, di recente nella motivazione Cass. n. 30468/2024 ed ivi il richiamo ad altri precedenti in senso conforme).

4. Tutto ciò premesso, nell’ordinanza di questa Corte di cui si chiede la revocazione, come risulta dalla narrativa, si fa riferimento al 24 febbraio 2012 quale data dell’ “impugnativa stragiudiziale del lavoratore” (cfr. punto 4 alle pagg. 5-6 del provvedimento).

Anche nella narrativa di tale ordinanza si fa riferimento alla medesima data, in relazione all’impugnazione stragiudiziale “con raccomandata del 24 febbraio 2012” (cfr. pag. 2 della stessa).

5. Nota, inoltre, il Collegio che, mentre nel ricorso per cassazione deciso con l’impugnata ordinanza, la [OSCURATO:SOCIETA]. si riferiva costantemente ad una missiva o raccomandata del 24.2.2012 quale data di detta impugnativa stragiudiziale della controparte, il lavoratore, nella veste di controricorrente, aveva specificamente dedotto che l’impugnativa in questione “veniva trasmessa e recapitata con fax del 27.02.2012 e, pertanto, il successivo termine di 270 giorni per il deposito del ricorso introduttivo andava a scadere il 23.11.2012 e veniva rispettato essendo stato il ricorso introduttivo depositato il 21.11.2012”, aggiungendosi che: “Sub all. 5 del fascicolo di primo grado (RG 6256/2012 del Tribunale di Messina), risulta depositata la impugnativa ex art.32 della l. 183/2010 della somministrazione per cui è causa (in all. 2 del fascicolo della Cassazione) datata 24.02.2014, recante in calce la sottoscrizione sia del sig. [OSCURATO:PERSONA] che dello scrivente procuratore ed a seguire risulta allegata la ricevuta della raccomandata a/r recapitata alla [OSCURATO:SOCIETA]. il 02.03.2012 e la ricevuta del FAX del 27.02.2012 di inoltro della predetta impugnativa alla [OSCURATO:SOCIETA]. con la indicazione di risultato OK ora 9:31” (così alla pag. 10 di tale atto).

Inoltre, a pag. 17 di tale controricorso veniva indicata come depositata sub 3) “impugnativa ex art. 32 l. 183/2010 trasmessa con fax del 27/02/2012”.

4.1. Del resto, lo stesso attuale ricorrente per revocazione sottolinea a più riprese nell’atto di impugnazione in esame di aver svolto tali deduzioni quale controricorrente nel giudizio deciso con la gravata ordinanza.

5. Risulta, ancora, che l’allora ricorrente per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. nella propria memoria ex art. 380 bis c.p.c. aveva diffusamente contestato le su riportate deduzioni della controparte, sostenendo in sintesi: che lo stesso lavoratore in seno al ricorso introduttivo aveva sempre fatto riferimento alla “missiva del 24 febbraio 2012”, che a corredo di quel ricorso non risultava alcuna allegazione documentale di fax attestante l’inoltro del fax in data 27 febbraio 2012 e che l’unica data certa cui far capo quale data dell’impugnazione stragiudiziale era quella del 24 febbraio 2012 (quale data di invio).

6. Tutto ciò considerato, osserva anzitutto il Collegio che il fatto che il ricorrente per revocazione assume essere stato erroneamente supposto nell’ordinanza impugnata è che la sua ridetta impugnazione stragiudiziale era avvenuta il 24.2.2012.

6.1. Orbene, l’errore prospettato non è certamente qualificabile come una oggettiva svista, né possiede i caratteri della evidenza assoluta e della immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche.

Infatti, per quanto sopra rilevato, veniva in considerazione una sola nota datata 24 febbraio 2024, rispetto alla quale dal lavoratore mittente furono percorsi due differenti mezzi di trasmissione alla datrice di lavoro destinataria, e cioè quello dell’invio per raccomandata e quello della trasmissione a mezzo fax in data 27 febbraio 2024.

7. Inoltre, non è pertinente il rilievo del ricorrente secondo il quale “la data in cui era avvenuta la impugnativa stragiudiziale dei contratti di somministrazione ed a termine non costituiva un punto controverso sul quale la Corte di Appello di Messina si era pronunciata con la sentenza n. 55/2021”.

8. Sempre secondo i principi dianzi premessi ai fini della revocazione ex art. 391 bis c.p.c. deve farsi riferimento solo agli atti interni al giudizio di cassazione ed occorre controllare se il fatto rispetto al quale è dedotto l’errore revocatorio sia stato un punto controverso nell’ambito del giudizio di legittimità (e non nei gradi di merito).

E da questo corretto punto di vista nel precedente giudizio di cassazione definito con l’impugnata ordinanza era certamente controverso il punto relativo alla data ed al mezzo dell’impugnativa stragiudiziale del lavoratore, come emerge sia dalle deduzioni allora svolte da quest’ultimo a riguardo che dalle repliche in proposito di [OSCURATO:SOCIETA], di cui in precedenza s’è dato conto.

9. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettariodelle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso 18752-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso l'ordinanza n. 19087/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 05/07/2023 R.G.N. 20733/2021; [OSCURATO:PERSONA] ex art. 391 bis c.p.c. R.G.N.18752/2023 Cron. Rep. Ud.25/02/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 55/2021 la Corte di appello di Messina aveva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro la sentenza di primo grado, che aveva accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato part timetra detta società e [OSCURATO:PERSONA] decorrente dal maggio 2003, con mansioni di operatore di esercizio (par. 140 CCNL Autoferrotranvieri) e condannato la società medesima al pagamento, in favore del lavoratore,, a titolo risarcitorio, di un’indennità in misura di dodici mensilità, pari all’ultima retribuzione globale di fatto. 2. Con l’ordinanza in epigrafe indicata questa Corte Suprema accoglieva il ricorso per cassazione proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso tale sentenza, cassava quest’ultima e, decidendo nel merito, rigettava la domanda del lavoratore dichiarando compensate tra le parti le spese dell’intero ,processo. 2.1. Per quanto qui interessa, questa Corte, nell’esaminare congiuntamente i primi due motivi di quel ricorso, li giudicava fondati (con assorbimento del terzo motivo). 2.2. In particolare, in base alle considerazioni giuridiche svolte (espresse anche in apposito principio di diritto), e affermata l’applicabilità, nel caso di specie, del termine di decadenza (non già di centottanta, per l’anteriorità al 18 luglio 2012 dei contratti di somministrazione e lavoro temporanei, relativi al periodo 2006-2009, ma) di duecentosettanta giorni, decorrenti dal 24 febbraio 2012 (di impugnativa stragiudiziale del lavoratore, entro il termine di sessanta giorni dal 31 dicembre 2011, di differimento “in sede di prima applicazione” dell’entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, ai sensi dell’art. 32, comma 1bis legge n. 183/2010, introdotto dal d.l. 225/2010, convertito dalla legge n. 10/2011: cosiddetto “decreto mille proroghe”) , si riteneva pure la decisività del “fatto storico” omesso nell’esame (scadenza del duecentosettantesimo giorno successivo al 24 febbraio 2012 il 20 novembre 2012, giorno precedente quello di impugnazione giudiziale da parte del lavoratore, avvenuta con il deposito del ricorso introduttivo in data 21 novembre 2012; avendo avuto il mese di febbraio 2012 ventinove giorni), correttamente dedotto . 2.3. Questa Corte, quindi, stante l’accoglimento del ricorso in punto di decadenza, riteneva, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito nel senso del rigetto della domanda del lavoratore, appunto per intervenuta decadenza. 3. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha avanzato istanza di revocazione ex art. 391-bis c.p.c. a mezzo di unico motivo. 4. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con controricorso. 5. Entrambe le parti avevano depositato memoria in vista dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], poi non tenutasi per questo procedimento. 6. Il ricorrente per revocazione ha depositato ulteriore memoria in relazione alla rifissata adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo del ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4) c.p.c., il ricorrente assume che la suddetta pronuncia resa da questa Corte dichiarava la decadenza dalla impugnativa ex art. 32 l. 183/2010 in combinato disposto con l’art. 6 l. 604/1966 sul presupposto errato che l’impugnativa stragiudiziale era avvenuta il 24.02.2012 e che, pertanto, il deposito del ricorso giudiziario (avvenuto il 21.11.2012) era da considerarsi tardivo essendo il termine spirato il 20.11.2012; l’impugnativa stragiudiziale viceversa era avvenuta il 27.02.2012 (data di recapito della missiva via fax alla [OSCURATO:SOCIETA].); circostanza che era stata dedotta nel controricorso presentato e risultava altresì provata dall’allegato 5 del fascicolo di parte del primo grado. 2. Il ricorso per revocazione è inammissibile. 3. Con specifico riferimento alle sentenze (o ordinanze) della Suprema Corte, di cui si chiede la revocazione ex art. 391- bis c.p.c., sono ampiamente acquisite nella giurisprudenza di questa Corte le affermazioni secondo cui l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395 c.p.c. n. 4: a) consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussione tra le parti; b) deve possedere i caratteri della evidenza assoluta e della immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni o di particolari indagini ermeneutiche; c) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea e la decisione revocanda deve esistere un nesso causale tale da affermare con certezza che, ove l’errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso (v. Cass. n. 4678 del 14/02/2022; n. 24334 del 14/11/2014); d) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poiché l’errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili contro la decisione stessa (v., tra le altre, Cass. n. 35879 del 2022). 3.1. Circa l’errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4) c.p.c., di recente, le Sezioni unite di questa Corte hanno ribadito che esso “deve sostanziarsi in un’oggettiva svista di percezione da parte del giudice di legittimità della ricostruzione fattuale siccome operata dalla pronuncia impugnata o rappresentata dai documenti esaminabili (allorquando la Corte di cassazione è eccezionalmente giudice del fatto)” (Cass., sez. un., ord.18.11.2024, n. 29571). 3.2. Inoltre, l’errore in questione presuppone il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione (cfr., ex multis, di recente nella motivazione Cass. n. 30468/2024 ed ivi il richiamo ad altri precedenti in senso conforme). 4. Tutto ciò premesso, nell’ordinanza di questa Corte di cui si chiede la revocazione, come risulta dalla narrativa, si fa riferimento al 24 febbraio 2012 quale data dell’ “impugnativa stragiudiziale del lavoratore” (cfr. punto 4 alle pagg. 5-6 del provvedimento). Anche nella narrativa di tale ordinanza si fa riferimento alla medesima data, in relazione all’impugnazione stragiudiziale “con raccomandata del 24 febbraio 2012” (cfr. pag. 2 della stessa). 5. Nota, inoltre, il Collegio che, mentre nel ricorso per cassazione deciso con l’impugnata ordinanza, la [OSCURATO:SOCIETA]. si riferiva costantemente ad una missiva o raccomandata del 24.2.2012 quale data di detta impugnativa stragiudiziale della controparte, il lavoratore, nella veste di controricorrente, aveva specificamente dedotto che l’impugnativa in questione “veniva trasmessa e recapitata con fax del 27.02.2012 e, pertanto, il successivo termine di 270 giorni per il deposito del ricorso introduttivo andava a scadere il 23.11.2012 e veniva rispettato essendo stato il ricorso introduttivo depositato il 21.11.2012”, aggiungendosi che: “Sub all. 5 del fascicolo di primo grado (RG 6256/2012 del Tribunale di Messina), risulta depositata la impugnativa ex art.32 della l. 183/2010 della somministrazione per cui è causa (in all. 2 del fascicolo della Cassazione) datata 24.02.2014, recante in calce la sottoscrizione sia del sig. [OSCURATO:PERSONA] che dello scrivente procuratore ed a seguire risulta allegata la ricevuta della raccomandata a/r recapitata alla [OSCURATO:SOCIETA]. il 02.03.2012 e la ricevuta del FAX del 27.02.2012 di inoltro della predetta impugnativa alla [OSCURATO:SOCIETA]. con la indicazione di risultato OK ora 9:31” (così alla pag. 10 di tale atto). Inoltre, a pag. 17 di tale controricorso veniva indicata come depositata sub 3) “impugnativa ex art. 32 l. 183/2010 trasmessa con fax del 27/02/2012”. 4.1. Del resto, lo stesso attuale ricorrente per revocazione sottolinea a più riprese nell’atto di impugnazione in esame di aver svolto tali deduzioni quale controricorrente nel giudizio deciso con la gravata ordinanza. 5. Risulta, ancora, che l’allora ricorrente per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. nella propria memoria ex art. 380 bis c.p.c. aveva diffusamente contestato le su riportate deduzioni della controparte, sostenendo in sintesi: che lo stesso lavoratore in seno al ricorso introduttivo aveva sempre fatto riferimento alla “missiva del 24 febbraio 2012”, che a corredo di quel ricorso non risultava alcuna allegazione documentale di fax attestante l’inoltro del fax in data 27 febbraio 2012 e che l’unica data certa cui far capo quale data dell’impugnazione stragiudiziale era quella del 24 febbraio 2012 (quale data di invio). 6. Tutto ciò considerato, osserva anzitutto il Collegio che il fatto che il ricorrente per revocazione assume essere stato erroneamente supposto nell’ordinanza impugnata è che la sua ridetta impugnazione stragiudiziale era avvenuta il 24.2.2012. 6.1. Orbene, l’errore prospettato non è certamente qualificabile come una oggettiva svista, né possiede i caratteri della evidenza assoluta e della immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche. Infatti, per quanto sopra rilevato, veniva in considerazione una sola nota datata 24 febbraio 2024, rispetto alla quale dal lavoratore mittente furono percorsi due differenti mezzi di trasmissione alla datrice di lavoro destinataria, e cioè quello dell’invio per raccomandata e quello della trasmissione a mezzo fax in data 27 febbraio 2024. 7. Inoltre, non è pertinente il rilievo del ricorrente secondo il quale “la data in cui era avvenuta la impugnativa stragiudiziale dei contratti di somministrazione ed a termine non costituiva un punto controverso sul quale la Corte di Appello di Messina si era pronunciata con la sentenza n. 55/2021”. 8. Sempre secondo i principi dianzi premessi ai fini della revocazione ex art. 391 bis c.p.c. deve farsi riferimento solo agli atti interni al giudizio di cassazione ed occorre controllare se il fatto rispetto al quale è dedotto l’errore revocatorio sia stato un punto controverso nell’ambito del giudizio di legittimità (e non nei gradi di merito). E da questo corretto punto di vista nel precedente giudizio di cassazione definito con l’impugnata ordinanza era certamente controverso il punto relativo alla data ed al mezzo dell’impugnativa stragiudiziale del lavoratore, come emerge sia dalle deduzioni allora svolte da quest’ultimo a riguardo che dalle repliche in proposito di [OSCURATO:SOCIETA], di cui in precedenza s’è dato conto. 9. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettariodelle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,
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